Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3085 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26955/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 1081/2019 depositata il 21/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno di imposta 2003 , la CTP di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso della parte privata, riduceva l’importo dell a pretesa erariale.
1.1. Quindi, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 1081/2019, depositata il 21/02/2019, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, con cui si rinnovava la contestazione avente ad oggetto la sussistenza della legittimazione ad
impugnare l’atto impositivo in capo a NOME COGNOME, ultimo legale rappresentante della società in bonis , poi dichiarata fallita.
1.2. I giudici di appello, inoltre, dichiaravano tardivo e dunque inammissibile l’appello incidentale della società, inteso a contestare la parziale conferma della pretesa erariale disposta, in primo grado, dalla CTP di Catania e ad ottenere l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto, avverso la predetta sentenza, ricorso per cassazione sorretto da due motivi e la società ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente , AVV_NOTAIO.
Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è stata inoltrata alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore ed ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ma di tale notifica non vi è esito in atti.
Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione a NOME COGNOME, nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME