Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21667/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata il 18 settembre 1958 a Napoli ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; P.E.C.: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; P.E.C.:
EMAIL), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata ai su indicati indirizzi di P.E.C., giusta la procura speciale prodotta unitamente al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P. IVA: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , Dott.ssa NOME COGNOME, con sede in Pescara, alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
Notificazione diretta avviso di accertamento IMU -Necessità raccomandata informativa
Foro di Pescara (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche della cancelleria e delle parti private all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1945/2023 emessa dalla CTR Campania in data 20/03/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE impugnava davanti alla Commissione Tributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado) della Campania, sezione staccata di Salerno, la sentenza n. 2468/2021 emessa il 13/9/2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e depositata il 12/10/2021, con la quale era stato accolto (per non essere stato correttamente notificato l’avviso di accertamento prodromico) il ricorso presentato da NOME avverso il preavviso bonario di pagamento n. NUMERO_CARTA, emesso dal suddetto concessionario per la risc ossione per il recupero dell’IMU dovuta dal predetto contribuente al Comune di Salerno per l’anno di imposta 2013.
La CTR accoglieva il gravame, affermando che, trattandosi di notificazione di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo posta presso l’indirizzo del contribuente di plico non ritirato e perfezionatasi per compiuta giacenza, non era ne cessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della l. n. 890/82, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale e che la concessionaria aveva fornito la prova documentale di aver notificato correttamente -con le modalità sopra indicateal contribuente l’avviso di accertamento prodromico, che poteva essere impugnato nei termini di legge avanti
all’autorità giudiziaria competente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un solo motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa.
In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un’amministrazione pubblica mediante l’impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza -e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (la ‘CAD’).
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Dott. COGNOME la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della
sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.082,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerra dell’ulteriore somma di euro 3.000,00;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.