Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 590/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente in via principale- contro
RAGIONE_SOCIALE PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende – ricorrente in via incidentale – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO n. 443/2021 depositata il 31/05/2021.
udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udita per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME delegata dell’Avv. NOME COGNOME che ha concluso come in atti; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso come in atti;
Fatti di causa.
La società di diritto belga RAGIONE_SOCIALE acquistò attrezzature aeroportuali situate in Italia da una società belga identificata in Italia e successivamente le concesse in locazione finanziaria a quest’ultima. In seguito, l’odierna ricorrente formulò istanza di rimborso del l’IVA corrisposta per l’acquisto delle attrezzature. L’Amministrazione finanziaria rigettò la richiesta. Avverso il provvedimento di diniego la società propose ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara. Contro la pronuncia del giudice di primo grado la società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha, a sua volta, respinto. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che, sebbene non potesse sostenersi che la società avesse realizzato operazioni attive in Italia, tuttavia la stessa non aveva fornito alcuna prova in ordine all’effettività dell’operazione per la quale aveva chiesto il rimborso dell’Iva. Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate, la quale ha depositato, altresì, controricorso incidentale condizionato.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, essendo stati ignorati dalla CTR che i requisiti alla base del rimborso, benché ritenuti non provati, erano pacifici in quanto non
contestati, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, essendo la stessa basata sull’accoglimento di un’eccezione sollevata dall’Ufficio per la prima volta in secondo grado e, come tale, inammissibile in quanto nuova, stante la violazione dell’art. 57, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, per avere quest’ultima messo in discussione la spettanza del diritto al rimborso ancorché il thema decidendum della controversia fosse rappresentato dalla corretta procedura utilizzabile per ottenere il rimborso, la cui spettanza doveva reputarsi pacifica, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per vizio di motivazione cd. ‘perplessa’, dal momento che i giudici di secondo grado, prima hanno perimetrato il thema decidendum , successivamente l’hanno valicato in violazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c., e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con l’ unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7ter, 7quater , 38bis2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente escluso che la locazione finanziaria posta in essere dalla ricorrente in via principale verso altro soggetto di diritto belga fosse qualificabile come operazione attiva, come tale ostativa all’applicazione del rimborso alla stregua del citato art. 38bis.2.
Va preliminarmente scrutinata la questione sollevata dal P.G. in costanza di giudizio, tesa a rimarcare l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’Agenzia, in considerazione dell’avvenuta notifica a
mezzo PEC all’indirizzo del procuratore domiciliatario nel giudizio precedente, anziché al ricorrente nel domicilio eletto presso il nuovo difensore ( id est ,
).
Osserva questa Corte che, sebbene il rilievo del P.G. colga nel segno, correlandosi alla notifica eseguita presso il domiciliatario del giudizio precedente una patologia della notifica medesima, ad affliggere quest’ultima -considerata la sussistenza di un collegamento primigenio fra destinatario della notifica e domicilio erroneo prescelto ai fini dell’esecuzione della stessa non è un profilo di radicale inesistenza, quanto piuttosto di nullità.
Pertanto, è d’uopo procedere, nella presente sede, ad ordinare la rinnovazione della notificazione in parola, afferente il ricorso incidentale.
Viene in apice, infatti, un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale o lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale. Tale principio, pur in difetto di una norma che espressamente lo contempli o lo richiami per il procedimento di legittimità, deve ritenersi applicabile anche con riguardo al caso della nullità della notificazione del ricorso, principale od incidentale, per cassazione, ‘ in quanto non contrastante con l’impulso d’ufficio che caratterizza tale giudizio di legittimità, sempreché detto vizio non risulti già sanato per avere l’atto ugualmente raggiunto il suo scopo alla stregua dell’attività difensiva svolta dalla controparte ‘ (così testualmente e condivisibilmente ab imis già Cass., Sez. Un, n. 280 del 1984 nonché, ancor prima, Cass. n. 4118 del 1981).
La causa va rinviata a nuovo ruolo, ordinando all’Agenzia delle Entrate di rinnovare la notificazione del ricorso avanzato in via incidentale, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., entro il termine perentorio di sessanta giorni;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando all’Agenzia delle Entrate la rinnovazione -entro il termine perentorio di sessanta giorni -della notifica del ricorso incidentale condizionato in favore della parte ricorrente in via principale.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.