Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi iscritti al n. 14934/2017 R.G. proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi
-ricorrenti principali- e da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- e con la partecipazione di
NOME COGNOME, nella qualità di erede del defunto ricorrente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-interveniente volontario avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 7209/67/16 depositata il 19 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 17 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME, ad NOME, a NOME, a NOME e a NOME COGNOME COGNOME distinti avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF la plusvalenza da loro asseritamente realizzata nell’anno 2009 per effetto della cessione a titolo oneroso di tre appartamenti, con annesso terreno e sovrastante stalla, siti nel Comune di Mozzo (BG);
-i contribuenti impugnavano i predetti avvisi di accertamento proponendo separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva le loro ragioni, annullando gli atti impositivi;
-la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 7209/67/16 del 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, rigettando gli originari ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti private;
-contro tale sentenza sono stati proposti due autonomi ricorsi per cassazione: il primo, da parte di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME; il secondo, da parte di NOME COGNOME;
–
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
-i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
-prima della celebrazione dell’adunanza camerale è volontariamente intervenuto nel presente giudizio NOME COGNOME COGNOME, nell’allegata qualità di erede del ricorrente NOME COGNOME
COGNOME, nelle more deceduto;
-nel termine fissato dal comma 1, terzo periodo, dell’articolo innanzi citato i ricorrenti e l’interventore volontario hanno depositato memorie illustrative;
considerato che:
-il ricorso per cassazione di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME è da qualificare come principale, essendo stato notificato anteriormente a quello autonomamente proposto da NOME COGNOME, che conseguentemente va considerato incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015);
-la notificazione del secondo ricorso risulta affetta da nullità, essendo stata eseguita presso gli uffici del l’Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la sede istituzionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sebbene nel giudizio d’appello l’Amministrazione Finanziaria non si fosse avvalsa del patrocinio erariale;
-trattandosi di nullità sanabile ed essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata, si rende necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 22642/2007);
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso incidentale all’RAGIONE_SOCIALE, nella relativa sede, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione