Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Napoli che ha indicato recapito EMAIL, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Napoli;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 8875, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 13.10.2017, e pubblicata il 20.10.2017;
Oggetto: Ires, etc., 2009/2011 -Cartelle esattoriali presupposte -Questioni di notificazione.
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE riceveva dall’Incaricato per l’esazione, RAGIONE_SOCIALE, la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi n. 071 2015 0340000896008, cui erano sottese 37 cartelle di pagamento e 9 avvisi di addebito, aventi ad oggetto Ires ed altro, in relazione agli anni del 2009 al 2011.
La società proponeva ricorso avverso l’atto di pignoramento e gli atti presupposti, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli contestando, tra l’altro, il vizio di notificazione RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali. La CTP innanzitutto dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per quanto attinente ad affermati crediti ma di natura non tributaria, come le violazioni al codice della strada, quindi respingeva il ricorso per il resto, ritenendo provata la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali d’interesse.
Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello la contribuente, riproponendo le proprie critiche. La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa, ritenendo regolare la notificazione di due prodromiche cartelle esattoriali, ed invece non provata la regolarità della notificazione di altre due, ed in conseguenza annullava gli atti impugnati in relazione a queste ultime.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a sei motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per l’esazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., e dell’art. 36, comma secondo,
4, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità della decisione della CTR per aver omesso di pronunciare in ordine alla regolarità della notificazione di tutte le cartelle esattoriali contestate.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., la società critica ancora la nullità della pronuncia del giudice dell’appello per aver violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, limitando la propria analisi alla notificazione di quattro cartelle esattoriali presupposte, e non esaminando tutte e sette quelle che le erano state sottoposte.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la contribuente denuncia sempre la nullità della pronuncia della CTR, per aver omesso di decidere in ordine alla regolarità della notificazione di tutte le cartelle esattoriali contestate.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale n. 071 2012 0165733709 000 di cui l’Incaricato per l’esazione ha prodotto solo documentazione relativa alla notificazione e l’estratto di ruolo, ma non la copia integrale dell’atto, in tal modo non dimostrando quale fosse il suo contenuto.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2718 e 2719 cod. civ., e dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice
dell’appello rilevato l’invalidità della notificazione, ancora con riferimento alla cartella di pagamento n. 071 2012 0165733709 000, in relazione alla quale l’Incaricato per l’esazione ha prodotto solo la fotocopia della documentazione relativa alla notificazione, priva di attestazione di conformità all’originale, sebbene la questione fosse stata specificamente contestata.
Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società torna a censurare la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame pronunciato circa il difetto di motivazione di tutte le cartelle esattoriali, con particolare riferimento alle sanzioni ed alle modalità di calcolo degli interessi, perché dagli estratti di ruolo prodotti dall’Incaricato per la riscossione non emerge la data di consegna del ruolo, necessaria per il corretto calcolo dell’ammontare degli interessi eventualmente dovuti.
Mediante i primi tre motivi di ricorso la contribuente critica, in relazione a diverse prospettive, la nullità (parziale) della decisione adottata dalla CTR per aver omesso di pronunciare in ordine alla regolarità della notificazione di tre RAGIONE_SOCIALE sette cartelle di pagamento riguardanti crediti tributari ed oggetto del presente giudizio. I tre strumenti di impugnazione presentano evidenti ragioni di connessione e possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
7.1. Il giudice dell’appello esamina la regolarità della notificazione di quattro cartelle esattoriali aventi ad oggetto pretese tributarie, che indica essere state individuate già dalla CTP. In relazione a due cartelle di pagamento ritiene le notificazioni regolari, ed in ordine alle altre due afferma che nessuna prova della corretta notificazione risulta essere stata prodotta, circostanza non contestata in questa sede dall’Incaricato per la riscossione.
La CTR non pronuncia in ordine alla correttezza della notificazione di ulteriori cartelle esattoriali recanti pretese tributarie.
7.2. Deve allora osservarsi che risulta però pacifico tra le parti che le cartelle di pagamento recanti pretese tributarie, ricomprese nell’atto di pignoramento e contestate dalla società, sono sette, la stessa controricorrente provvede ad elencarle ed a fornire sintetica descrizione del loro contenuto.
La contribuente ha quindi cura di indicare come avesse contestato la irregolarità della notificazione RAGIONE_SOCIALE ulteriori tre cartelle esattoriali, tanto nel primo quanto nel secondo grado del giudizio di merito.
La parziale omessa pronuncia pertanto effettivamente sussiste, ed i primi tre motivi di ricorso devono perciò essere accolti.
Mediante il quarto ed il quinto strumento d’impugnazione la contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale n. 071 2012 0165733709 000, non avendone rilevato l’invalidità conseguente alla mancata produzione integrale in giudizio della cartella di pagamento ed alla produzione della relata di notifica solo in fotocopia, priva dell’attestazione di conformità, sebbene fossero state proposte specifiche contestazioni in proposito. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
8.1. Questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di ribadire, sinteticamente, che ‘in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni
dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento’, Cass. sez. V, 1.4.2025, n. 8604; e già in precedenza si era spiegato che ‘in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa RAGIONE_SOCIALE stesso)’, Cass. sez. V, n. 23426 del 26/10/2020′. Le contestazioni proposte dalla ricorrente sul punto risultano generiche, e non possono pertanto essere accolte.
8.2. In materia di pretesa necessaria produzione in giudizio della copia integrale ed originale della cartella di pagamento, poi, non si è mancato di chiarire che ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non
è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria)’, Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione)’, Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841; e non si è mancato di statuire che ‘nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia
l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica’, Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 25292.
Il quarto ed il quinto strumento di impugnazione risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
Con il sesto motivo di ricorso la società torna a censurare la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame pronunciato circa il difetto di motivazione di tutte le cartelle esattoriali, con particolare riferimento alle sanzioni ed alle modalità di calcolo degli interessi, perché dagli estratti di ruolo prodotti dall’Incaricato per la riscossione non emerge la data di consegna del ruolo, necessaria per il corretto calcolo degli interessi.
9.1. La contribuente ha cura di indicare come avesse proposto le proprie contestazioni in materia di motivazione degli atti esattivi, di sanzioni e di modalità di calcolo degli interessi, nei gradi di merito del giudizio.
Ora, a parte la genericità di talune censure come esposte in questa sede, ad esempio in materia di sanzioni, deve comunque riscontrarsi che la CTR non pronuncia sulle riassunte contestazioni ritualmente proposte dalla ricorrente, ed anche il sesto strumento d’impugnazione deve perciò essere accolto.
In definitiva il ricorso introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto in relazione ai motivi primo, secondo, terzo e sesto, rigettati il quarto ed il quinto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rigettati il quarto ed il quinto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME