Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, al INDIRIZZO in Canicattì (Ag);
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso
Oggetto: Iva, etc., 2005/2006 – Intimazioni di pagamento Cartelle esattoriali presupposte -Questioni di notificazione.
la sentenza n. 1677, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE il 14.2.2017, e pubblicata il 9.5.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE riceveva dall’RAGIONE_SOCIALE per l’esazione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 291 2014 9015754026, cui era sottesa la cartella di pagamento n. 291 2009 0005388766, nonché n. 291 2014 9015754228, cui era sottesa la cartella di pagamento n. 291 2010 00008277615, con le quali erano contestate omissioni contributive attinenti all’omesso versamento di ritenute relative alla cessazione di rapporto di lavoro per gli anni 2005 e 2006.
La società proponeva ricorso avverso le intimazioni di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo plurime censure e contestando, tra l’altro, il vizio di notificazione delle presupposte cartelle esattoriali. La CTP rigettava il suo ricorso.
Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello la contribuente, riproponendo le proprie critiche. La CTR accoglieva l’impugnativa, ritenendo viziata la notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, in conseguenza annullava gli atti impugnati.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso.
Resiste mediante controricorso la società, che ha pure proposto ricorso incidentale, cui l’RAGIONE_SOCIALE per l’esazione ha reagito mediante controricorso incidentale ed ha pure depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, commi quarto ed ultimo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’illegittimità della procedura di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte.
Mediante il suo ricorso incidentale la contribuente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 26, quarto comma (già quinto) del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali, non essendo stati prodotti in giudizio gli originali delle relate di notifica e degli atti di esazione.
La società critica inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. b -bis , del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato che la notificazione di entrambe le cartelle esattoriali risulta irregolare, in conseguenza della violazione delle norme sulla notificazione alle società, in un caso, ed a causa dell’utilizzazione di un corriere postale privato nell’altro caso.
Devono preliminarmente esaminarsi le contestazioni di inammissibilità del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE introdotte dalla controricorrente società. Sostiene innanzitutto la contribuente che il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE sarebbe viziato perché la notificazione è stata trasmessa a mezzo Pec, ma senza la sottoscrizione digitale del documento, peraltro inviato in formato ‘.pdf’ e non ‘.p7m’. Il ricorso risulterebbe inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non
riporterebbe la specificazione dei quesiti proposti ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.
3.1. Occorre premettere che la società controricorrente, e ricorrente incidentale, propone censure avverso il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE per l’esazione, commistionandole con critiche di inammissibilità del ricorso e contestazioni che riproducono le proprie critiche non esaminate dal giudice del gravame, qualificando queste ultime come un ricorso incidentale, proposto peraltro avverso una decisione interamente satisfattoria delle proprie ragioni.
Gli argomenti proposti, comunque, sono comprensibili, e possono quindi essere esaminati nei limiti d’interesse in questa sede.
3.2. Le contestazioni di inammissibilità del ricorso non appaiono condivisibili. Questa Corte di legittimità ha pure di recente ribadito, esprimendo un principio estensibile, che ‘la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario’, Cass. sez. V, 3.12.2024, n. 30922. Evidenziato che la contribuente non ha allegato alcuna contestazione circa la provenienza della notificazione del ricorso per cassazione, sembra ancora solo opportuno aggiungere che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo la società proposto tempestive, complete ed articolate difese.
Il ricorso non appare inoltre difettare di autosufficienza in quanto espone, in forma sintetica ma adeguata, i fatti di causa, ed illustra con chiarezza l’unico ed articolato quesito proposto.
Al giudizio in questione non risulta applicabile l’abrogato art. 366 bis del cod. proc. civ, e non era pertanto necessaria la proposizione di uno specifico quesito di diritto.
Tanto premesso, l’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto l’illegittimità della procedura di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte.
4.1. Scrive la CTR, a quanto è dato comprendere con riferimento alla notificazione di entrambe le cartelle esattoriali presupposte, che la procedura di notificazione, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., è risultata incompleta perché, in caso di irreperibilità relativa, il notificante deve assicurare prova non solo dell’invio della notificazione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa. Quindi afferma che ”la parte appellata non ha prodotto la documentazione idonea a comprovare la regolarità della procedura’ (sent. CTR, p. 2). Questa affermazione risulta però apodittica, perché non spiega in maniera comprensibile quale sia la documentazione che il giudice del gravame ritiene carente, e peraltro elude di esaminare le ulteriori diverse critiche proposte dalla società all’epoca appellante, riproposte nel giudizio di cassazione.
4.2. Invero, come segnalato dalla ricorrente, la CTP aveva osservato che ‘come risulta dalla produzione documentale del concessionario della RAGIONE_SOCIALE … entrambe le cartelle sono state, nel caso di specie, ritualmente notificate, essendosi regolarmente concluse le procedure previste dal codice di rito, ivi comprese le raccomandate ricevute e sottoscritte la prima dal legale rappresentante della società, la seconda da un impiegato addetto all’ufficio’ (ric., p. 4).
La ricorrente ha quindi cura di ricostruire nel dettaglio le modalità di notificazione di entrambe le cartelle esattoriali, e le
carenze documentali affermate dalla CTR si confermano non comprensibili.
Il motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente principale risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.
4.3. La ricorrente principale osserva pure che la contestazione circa la pretesa irregolarità della notificazione effettuata alla società ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. risulta inammissibile, perché introdotta dalla contribuente soltanto in grado di appello. Afferma, inoltre, la piena validità della notificazione della cartella esattoriale effettuata mediante il servizio postale, essendo stata demandata all’operatore privato solo la restituzione dell’avviso di ricevimento, quando la notificazione si era già correttamente perfezionata nelle forme di legge. Gli argomenti sono ripresi nel controricorso incidentale, in cui l’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE replica pure sulle contestazioni della contribuente in materia di pretesa necessità della produzione in giudizio degli originali delle cartelle esattoriali, ed altro.
4.4. Gli argomenti appena riassunti ed esposti dalla ricorrente, così come pure quelli esposti dalla società ricorrente incidentale, attengono in realtà a questioni non esaminate dalla CTR, evidentemente perché ritenute assorbite nella decisione adottata che però, come si è illustrato, appare non condivisibile e sono perciò questioni che, se del caso, il giudice dell’appello esaminerà in sede di giudizio di rinvio.
Il ricorso incidentale per cassazione proposto dalla società, in quanto introdotto da parte risultata integralmente vittoriosa in grado di appello, non può che essere dichiarato inammissibile.
In definitiva il ricorso introdotto da RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE perché proceda a nuovo esame.
6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE , dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME