Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23079/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Roma, INDIRIZZO e con domicilio digitale PEC EMAIL),
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e
difesa
dall’AVV_NOTAIO
NOME
VENTURA
SPAGNOLO (C.F.
Oggetto: tributi – notificazione
CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale PEC EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 1091/10/2021, depositata in data 2 febbraio 2021 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME ha impugnato una intimazione di pagamento notificata in data 29 marzo 2016, deducendo l’omessa notificazione dell’atto presupposto, costituito da una cartella di pagamento asseritamente notificata in data 25 maggio 2006, con conseguente prescrizione del credito, nonché deducendo l’assenza di indicazione in relazione al calcolo degli interessi.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso
La CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello che manca agli atti la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella quale atto presupposto , osservando che l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento prodotto non recherebbe la firma del ricevente né alcun timbro o sottoscrizione dell’addetto alla distribuzione.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione , affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., – violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione al combinato disposto del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 (Codice Postale) e degli artt. 38 e 40 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 , falsa applicazione dell’art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 60 2/1973 in relazione all’art. 8 L. n. 890 /1982 applicabile analogicamente. Osserva il ricorrente che nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione ha utilizzato lo strumento RAGIONE_SOCIALE notificazione semplificata di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per la quale si applicano le norme relative al servizio postale ordinario.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha posto a carico dell’Ufficio anche le spese del grado di appello.
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, non essendo lo stesso incentrato sul mezzo di gravame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e sulla revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, bensì sulla falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento in tema di notificazione.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che la notificazione sarebbe avvenuta nelle forme RAGIONE_SOCIALE notificazione semplificata a termini dell’art. 26, primo comma, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 (con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina del servizio postale ordinario) per difetto di specificità.
Il motivo è, ulteriormente, inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha ritenuto che l’avviso di ricevimento non contiene alcuna sottoscrizione (come risulta, del resto, dagli allegati agli atti di causa), né timbro dell’addetto alla distribuzione , così compiendo un accertamento in fatto -come ribadito dal controricorrente in memoria -circa il mancato raggiungimento del la certezza giuridica che l’atto presupposto fosse
giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento.
Il secondo motivo è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretto uso del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza per le spese processuali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024