Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34946 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10409/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 4579/11/21 depositata il 14/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4579/11/21 del 14/10/2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello
principale proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) e rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della sentenza n. 15612/38/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un atto di pignoramento presso terzi cui era sottesa una cartella di pagamento rimasta insoluta.
1.1. La CTR accoglieva l’appello principale di AE e rigettava l’appello incidentale di Libreria evidenziando che: a) l’atto di pignoramento era stato preceduto dalla notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per come comprovato nel giudizio di appello; b) AE aveva fornito, altresì, la prova della regolare notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento.
Avverso la sentenza di appello Libreria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ..
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di motivare sulla questione della regolare
notificazione della cartella di pagamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non già a mezzo PEC.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulle domande concernenti la regolare notificazione della cartella di pagamento e sulla prescrizione del credito.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti la notificazione della cartella di pagamento, sono inammissibili.
2.1. La CTR ha accertato che la notificazione della cartella di pagamento è avvenuta a mezzo PEC e che detta notificazione è regolarmente avvenuta.
2.2. Libreria sostiene, invece, che la notificazione della cartella di pagamento sia avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e che la CTR avrebbe omesso di motivare in ordine alla legittimità/illegittimità di tale notificazione.
2.3. Orbene, va prima di tutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima -come evidente nel caso di specie -si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
2.4. Peraltro, la ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere o riprodurre il contenuto della relata di notificazione della cartella di
pagamento, segnalando altresì la presenza di detta relata negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022).
2.5. Va poi sottolineato, in ogni caso, che i rilievi della società contribuente confliggono contro l’accertamento in fatto del giudice di merito, che ha affermato -con ciò assolvendo all’onere di motivazione richiesto dalla Costituzione -che la notificazione sia avvenuta regolarmente a mezzo PEC.
Il terzo motivo, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia sulle domande concernenti la regolare notificazione della cartella di pagamento e la prescrizione del credito, è infondato.
3.1. Questa Corte ha più volte precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato espressamente l’intero appello incidentale proposto da Libreria, sicché deve ritenersi che la CTR non solo ha pronunciato sulla notifica della cartella di pagamento secondo quanto più sopra evidenziato, ma ha rigettato altresì esplicitamente (sebbene senza specifica motivazione) anche l’eccezione di prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 22.179,55.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.480,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.