Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32170 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29692/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 375/07/19 depositata il 04/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 375/07/2019 del 04/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la
sentenza n. 607/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Lucca (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso del contribuente nei confronti di una intimazione di pagamento concernente due cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP relative agli anni d’imposta 1997 -2003.
1.1. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando che: a) la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non poteva dirsi inesistente e, quanto alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, nemmeno nulla; b) l’omessa o incompleta indicazione nell’intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali effettuare il ricorso costituiva una difformità non grave, inidonea a comportarne la nullità; c) il contraddittorio preventivo non era necessario prima dell’inoltro dell’intimazione di pagamento; d) la motivazione dell’intimazione era assolta con il semplice richiamo degli atti cui si faceva riferimento; e) il termine decennale di prescrizione non era maturato.
COGNOME sigCOGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), subentrata ad RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 4 cod. proc civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita in ordine alla regolarità della notificazione della cartella di pagamento n.
06220060001138234000, dichiarata nulla dal giudice di primo grado senza che tale nullità sia stata contestata con la proposizione di appello incidentale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la regolarità della notificazione della NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA in difetto RAGIONE_SOCIALE opportune ricerche da parte del messo notificatore.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare l’eccezione del contribuente concernente l’inesistenza e non già la nullità della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in ragione dell’assenza, nella relata di notificazione, dell’indicazione sia del nominativo del contribuente, sia dell’indirizzo dov’è stata tentata la notificazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.132, n. 4, cod. proc. civ., per avere reso, sulle circostanze dedotte con il motivo che precede, motivazione apparente.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., per avere la CTR erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale ai tributi oggetto di intimazione.
I primi quattro motivi di ricorso, attenendo tutti alle modalità con cui è stata eseguita la notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, possono essere congiuntamente esaminati. Il secondo motivo è fondato, mentre gli altri vanno disattesi.
2.1. Come emerge dagli atti di causa (e, segnatamente, dalle trascrizioni effettuate dal ricorrente in ricorso ai fini dell’autosufficienza del motivo, non oggetto di contestazione da parte di AE), la CTP ha affermato la nullità della notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per poi ritenere la sanatoria della notificazione di detto atto ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., in quanto il contribuente ha provveduto a depositare istanza di autotutela per l’annullamento della cartella medesima per vizio di notifica in data 05.11.2013 (data, pertanto, in cui la cartella è giunta nella sfera di conoscenza di NOME COGNOME).
2.1.1. Il ricorrente ha interposto appello in data 13/04/2017, evidenziando, da un lato, la circostanza che l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento integrerebbe il vizio di inesistenza e non quello di nullità (ciò in ragione della mancata indicazione del nominativo della persona del notificando e del luogo in cui l’atto è stato notificato); sottolineando, dall’altro, che la dedotta inesistenza della notificazione implica la sua non sanabilità ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., come erroneamente ritenuto dalla CTP.
2.1.2. RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente in giudizio in data 27/06/2017 senza proporre appello incidentale e senza, pertanto, riproporre tempestivamente le questioni concernenti la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la sua sanatoria.
2.1.3. La CTR, infine, ha ritenuto la regolarità della notificazione della più volte menzionata cartella di pagamento, correttamente effettuata con il rito della irreperibilità assoluta.
2.2. Ciò premesso in ordine al dispiegamento RAGIONE_SOCIALE difese RAGIONE_SOCIALE parti e alle decisioni assunte dai giudici di merito, va evidenziato che, indipendentemente dalla proposizione di un appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE, l’appellante ha chiaramente devoluto all’esame del giudice di appello la questione concernente la validità/invalidità della notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, sia pure sostenendone l’inesistenza e non già la nullità (come, invece, ritenuto dalla CTP).
2.2.1. Ne consegue che la CTR, decidendo per la validità della notificazione della cartella di pagamento, non è andata ultrapetita, come sostenuto dalla difesa del sig. COGNOME, ma ha statuito proprio sulla questione posta alla sua attenzione dall’appellante. Di qui il rigetto del primo motivo di ricorso, che è, pertanto, infondato.
2.3. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto la validità della notificazione della cartella di pagamento.
2.3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017).
2.3.2. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto la validità della notificazione della cartella di pagamento, avvenuta ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene il messo notificatore
non abbia dato conto, nell’ambito della relata di notificazione, RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate in ordine al domicilio del contribuente e neppure abbia provveduto ad acquisire il certificato di residenza, in modo tale da appurare un eventuale cambio di domicilio nello stesso Comune di residenza.
2.3.3. Ne consegue la nullità (e non già l’inesistenza) della notificazione della cartella di NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, atteso che l’inesistenza della notificazione « è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa » (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016).
2.4. Vanno, invece, disattesi il terzo e quarto motivo di ricorso, involgenti una questione (l’applicabilità o meno dell’art. 156 cod. proc. civ.) di cui il giudice di appello non si è (correttamente) occupato, avendo seguito un iter argomentativo (la regolarità della notificazione della cartella di pagamento) del tutto incompatibile con
l’ipotesi di sanatoria. Non vengono, pertanto, in rilievo né il vizio di omessa pronuncia, né quello di motivazione apparente.
Il quinto motivo, con il quale si contesta l’erronea applicazione della prescrizione decennale e non quinquennale dei crediti per IRPEF, IRAP e IVA oggetto dell’atto di intimazione, è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il diritto alla riscossione dei tributi, derivante da sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, è soggetto al termine di prescrizione generale decennale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità ( ex multis , Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016).
3.1.1. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato accertato da sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi ordinari dell’azione amministrativa/tributaria e, quindi, ai termini specificamente previsti per i singoli tributi (cfr. Cass. n. 24278 del 03/11/2020).
3.1.2. In caso di interruzione della prescrizione, inoltre, il relativo termine ordinario di prescrizione (come detto, diverso per i singoli tributi) ricomincerà a decorrere, nella sua interezza, dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella di pagamento e di ogni altro atto validamente interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
3.2. Nel caso di specie, i tributi recati dalle cartelle di pagamento impugnate riguardano essenzialmente crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale (Cass. n. 33213 del 29/11/2023), come correttamente argomentato dalla CTR.
3.3. Resta, comunque, impregiudicata la necessità del giudice del rinvio di verificare, in ragione dell’esito della lite, la prescrizione decennale eventualmente maturatasi con riferimento ai tributi recati dalla cartella n. NUMERO_CARTA, la cui notifica è stata ritenuta nulla per le ragioni indicate in precedenza.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME