Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito pec;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , e Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-resistenti –
avverso
la sentenza n. 1165/2020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.12.2019, e pubblicata il 27.2.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava l’8.7.2014 a COGNOME Rosa l’intimazione di pagamento n. 097 2014 9071578048, avente ad
–
OGGETTO:
Irpef
1982
Prodromica
cartella
di
pagamento
–
Questioni
di
notificazione – Prescrizione.
oggetto il tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 1982, per un ammontare complessivo di euro 6.570,64.
La contribuente impugnava l’atto di esazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando l’invalidità del documento, a causa dell’omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento, e deducendo la maturata prescrizione della pretesa tributaria. La CTR riteneva regolare la notificazione dell’atto presupposto, ma riteneva maturata la prescrizione quinquennale della pretesa erariale. In conseguenza annullava l’intimazione di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito del giudizio di primo grado, sostenendo che la prescrizione dei tributi erariali è decennale.
La contribuente si costituiva e riproponeva le proprie censure. L ‘ adita CTR -decidendo con la sentenza indicata in epigrafe confermava che la notificazione della prodromica cartella esattoriale doveva ritenersi regolare e riteneva che la prescrizione della pretesa erariale non fosse maturata, essendo decennale.
Di conseguenza riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’intimazione di pagamento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia del giudice dell’appello, affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto la notificazione del ricorso il 23.11.2020, ma non hanno proposto difese nel giudizio di legittimità, essendosi limitate a depositare un mero atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione .
La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Cassazione, ma il Collegio riteneva opportuno sospendere la definizione del processo e disporre l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei gradi di
merito del giudizio. Essendo stata soppressa ex lege la sottosezione sesta, la causa è stata rifissata per la trattazione innanzi alla sezione tributaria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. Bbis del dPR n. 600 del 1973, perché la CTR ha erroneamente ritenuto valida la notificazione della prodromica cartella di pagamento, sebbene il procedimento notificatorio non si fosse concluso, non essendovi prova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamente ricevuta dalla destinataria.
Mediante il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., perché il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere invalida la notificazione della cartella di pagamento e, pertanto, concludere che la prescrizione relativa ad un preteso credito tributario relativo all’anno 1982, quando è stata notificata l’intimazione di pagamento, nel 2014, era ormai da tempo maturata.
Come già anticipato, con il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta la sentenza impugnata per aver la CTR erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento, sebbene non fosse stata acquisita la prova della consegna alla contribuente della raccomandata informativa, non essendo stata reperita presso il domicilio e non risultando compilato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
3.1. La CTR osserva in proposito che, a seguito di un primo tentativo di notificazione non andato a buon fine, il notificatore si è recato nuovamente il 23.7.2004 presso il domicilio della contribuente, rilevandone la temporanea assenza. In conseguenza,
il 5.8.2004 ha provveduto ad inviarle la raccomandata informativa, perfezionando la procedura notificatoria.
3.2. La contribuente lamenta, però, non esservi prova che la raccomandata informativa fosse stata consegnata, e tanto meno quando, perché la relata di notificazione risultava non compilata.
3.3. La contribuente invoca il disposto di cui all’art. 60, comma 1, lett. bbis, del Dpr n. 600 del 1973, secondo cui ‘ b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata ‘. Questa disciplina, però, non risulterebbe comunque applicabile alla fattispecie, essendo entrata in vigore il 4.7.2006. Inoltre, regola ipotesi diversa, ovvero quella in cui l’atto tributario sia consegnato presso il domicilio, ma non al destinatario. Ancora, prevede la spedizione della raccomandata informativa, che nel caso di specie la CTR ha accertato essere intervenuta, e non, almeno espressamente, la necessità della sua consegna.
3.3.1. Osserva il collegio che le questioni poste con il primo motivo di ricorso attengono al problema, in caso di irreperibilità c.d. relativa (cioè temporanea) del destinatario, della necessità (o meno) della prova dell’invio della raccomandata informativa ed eventualmente pure della sua ricezione, anche in considerazione della decisione della Corte costituzionale n. 258 del 2012 e della sua applicabilità a notifiche precedentemente eseguite.
In materia si sono registrate pronunce di senso diverso nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. sez. V, 27.1.2022, n. 2377; Cass. sez. VI-V, 19.4.2018, n. 9782; Cass. SU, 15.4.2021
n. 10012; Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27729; Cass. sez. V, 4.4.2025, n. 8910), onde si ravvisa l’opportunità di prevenire (ulteriori) possibili contrasti di giurisprudenza, fermo restando che deve anche tenersi conto, naturalmente, delle diverse possibili modalità di notificazione previste dall’ordinamento.
Appare, pertanto, opportuno rimettere la definizione della causa ad una pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’11.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME