Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: Irpef 2012 – Srl a base ristretta -Reddito di partecipazione – Avviso di presa in carico – Prodromico avviso di accertamento -Questioni di notificazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME rappresenta e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro-tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 192, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26.1.2021 e pubblicata il 29.1.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME riceveva la notificazione dell’avviso di presa in carico n. NUMERO_CARTA avente ad oggetto l’Irpef in relazione al reddito di partecipazione conseguito quale socia all’80% della società RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa, con riferimento all’anno 2012.
Avverso la comunicazione la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia lamentandone l’illegittimità. Sosteneva, in proposito, di non aver ricevuto la notifica di alcun necessario atto prodromico. L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio affermando la regolare notificazione del presupposto avviso di accertamento. La CTP riteneva fondata la contestazione della contribuente, ed annullava l’atto impugnato.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR riteneva invece regolare la notificazione dell’atto prodromico, ed in conseguenza riformava la decisione di primo grado e rigettava l’originario ricorso della contribuente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice dell’appello, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Resistono mediante controricorso congiunto l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia
delle Entrate Riscossione. La ricorrente ha pure depositato memoria, ribadendo le proprie censure.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, sulla notificazione a mezzo posta, e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cui CAD è stata consegnata a persona non convivente.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, sulla notificazione a mezzo posta, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità della notificazione del prodromico avviso di accertamento la cui CAD è stata consegnata a persona non convivente, che risiede in diverso appartamento, per quanto sito nello stesso stabile della contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) perché la notifica della CAD in mani di persona che non fa parte della famiglia anagrafica della contribuente, e vive in appartamento diverso, viola il diritto di difesa della contribuente, che infatti ha impugnato gli avvisi di accertamento che aveva ricevuto in relazione alle medesime questioni ma in relazione ad anni diversi.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Regolamento postale sulla consegna delle missive, ed in particolare dell’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982, perché la consegna degli atti spediti con lettera
raccomandata può avvenire legittimamente nelle mani di persona di famiglia, ma a condizione che conviva con il destinatario.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato che, in conseguenza dell’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria è decaduta dalla possibilità di azionare la pretesa tributaria.
I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, perché presentano omogeneità di censure, e tutti attengono alla legittimità della notificazione a mezzo posta del prodromico avviso di accertamento. La ricorrente contesta di non aver ricevuto la notificazione dell’atto impositivo, la cui raccomandata informativa è stata consegnata a sua madre, che non è però persona appartenente al suo nucleo familiare, ed abita in diverso appartamento.
6.1. Occorre premettere come risulti pacifico, nel presente giudizio, che la notificazione postale del prodromico avviso di accertamento è stata tentata presso il corretto domicilio della ricorrente, di cui è stata riscontrata la temporanea assenza. In conseguenza il messo notificatore ha provveduto al deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ed ha inviato la raccomandata informativa alla contribuente. La comunicazione di avvenuto deposito, c.d. CAD, è stata ricevuta il 20.11.2007 presso il domicilio di NOME COGNOME, e consegnata nelle mani di persona di cui non risulta annotata la qualifica sulla ricevuta, ma corrisponde pacificamente alla madre ottantunenne NOME NOME, che abita in appartamento sito nel medesimo stabile ed ha sottoscritto per ricevuta. La missiva non è stata ritirata, e la notificazione si è compiuta nei termini di legge per c.d. ‘compiuta
giacenza’. La contribuente lamenta la violazione della disciplina della notificazione e la lesione del suo diritto di difesa, non avendo ricevuto la notifica dell’atto prodromico e non avendo perciò potuto impugnarlo, come invece ha fatto tempestivamente con riferimento agli atti impositivi notificati per le stesse questioni in relazione ad anni d’imposta diversi. Occorre ancora sottolineare come la ricorrente non contesti che la notifica è avvenuta presso il proprio appartamento.
6.2. La CTR ha osservato che la notificazione postale dell’avviso di accertamento effettuata non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al Regolamento postale, e non è perciò previsto che debba indicarsi sulla ricevuta la qualifica della persona che riceve l’atto. Nel caso di specie ‘l’avviso di ricevimento era stato ricevuto dalla madre della contribuente’, indubbiamente sua parente, e risulta ‘sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario … la circostanza che un soggetto venga trovato presso il recapito del destinatario e che si presti a ricevere l’atto comporta la ragionevole presunzione che l’atto venga portato a conoscenza dell’interessato … deve pertanto essere ritenuta la correttezza della notifica dell’atto prodromico e la sua definitività con inammissibilità di qualsivoglia contestazione per tardività della stessa’ (sent. CTR, p. V).
6.3. La valutazione espressa dal giudice del gravame appare conforme all’orientamento interpretativo consolidato proposto da questa Corte regolatrice in materia.
Si è infatti chiarito da tempo, proponendo principi estensibili, che ”nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia
consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l’altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell’atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare’, Cass. sez. V, 5.8.2016, n. 16488 (conf. Cass. sez. V, 29.1.2008, n. 1906); non essendosi mancato di specificare che ‘in tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario’, Cass. sez. V, 30.12.2016, n. 27479; ed essendosi pure statuito che ‘in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla
raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico’, Cass. sez. VI -L, 8.10.2018, n. 24780.
6.4. Deve quindi esaminarsi la contestazione proposta dalla ricorrente con il quarto mezzo d’impugnazione, criticando la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato che ai sensi del Regolamento postale sulla consegna delle missive, ed in particolare dell’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982, la consegna degli atti spediti con lettera raccomandata può sì avvenire legittimamente nelle mani di persona di famiglia, ma a condizione che conviva con il destinatario, mentre la madre cui l’atto è stato consegnato non era con lei convivente.
6.4.1. L’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982 dispone: ‘ Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti.
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l’indicazione “a lui solo”
od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi .’
6.4.2. Nell’interpretazione della norma proposta dalla ricorrente, mentre la corrispondenza ordinaria può essere consegnata alle persone di famiglia, la corrispondenza raccomandata può essere consegnata a persone di famiglia solo se conviventi.
6.4.3 . L’interpretazione della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 38 cit. proposta dalla ricorrente non appare condivisibile, e comunque ai fini della notificazione del prodromico avviso di accertamento in esame, alla luce di quanto si è in precedenza osservato, non risulta necessario che la persona la quale riceve la raccomandata sia un familiare o un convivente.
I primi quattro motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere respinti.
Con il quinto motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato che, in conseguenza dell’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria è decaduta dalla possibilità di azionare la pretesa tributaria.
7.1. La censura introdotta si fonda evidentemente su una petizione di principio, perché afferma la decadenza dell’Amministrazione finanziaria in conseguenza dell’illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento che però, come si è evidenziato in precedenza, risulta invece regolare.
Anche il quinto strumento d’impugnazione risulta pertanto infondato e deve perciò essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia (importo dei tributi richiesti, esclusi accessori), tenendo conto che le controricorrenti sono state difese dal medesimo Patrono erariale.
Deve ancora darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite ricorrenti, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.3.2025