Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2540 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2540 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15615/2024 proposto da:
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-resistente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 10756/1/2023, depositata in data 29/12/2023;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
Il Sig. COGNOME NOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ), come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, proponeva formale ricorso in opposizione avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, asseritamente notificato il 10/10/2017, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava ai fini Irpef una maggiore imposta di € 832,00, maggiori contributi previdenziali di € 609,00, maggiore Irap di € 138,00, maggiore Iva di € 598,00, maggiore addizionale regionale € 50,00 irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 2.227,00.
Gli atti de quibus venivano impugnati avanti la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Agrigento.
Nel contraddittorio con l’ufficio , il giudice di primo grado rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla CGT-2.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ricevuta una proposta di decisione accelerata RAGIONE_SOCIALEa causa ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente ha dedotto che a ll’atto accertativo impugnato sarebbe stata congiunta come ultimo foglio la relazione di notifica ex art. 60 DPR n. 600/73.
Tale foglio non sarebbe numerato né vi sarebbe un timbro di collegamento con il foglio che lo precede.
Il numero RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato, indicato nella relata di notifica, sarebbe diverso da quello attribuito dall’ufficio.
L a relata di notifica allegata all’atto ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa contestata notificazione riporta il numero identificativo NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘atto notificando, che risulta essere assolutamente diverso da quello impugnato n. NUMERO_DOCUMENTO che l’Ufficio assume avere notificato.
L’ufficio fiscale non avrebbe prodotto in ambedue i giudizi alcuna relata di notifica relativa all’atto impugnato , mentre il AVV_NOTAIO tributario a quo , in assenza di necessaria prova del contestato processo notificatorio RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, avrebbe dovuto ritenere l’omesso perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione in difetto RAGIONE_SOCIALE‘onere d ella prova, incombente in capo all’ ufficio fiscale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente ha dedotto che con il ricorso introduttivo era stata eccepita l’omessa produzione RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, stante che quella prodotta dall’Ufficio fiscale non era riconciliabile con l’atto opposto.
Con il motivo n.1 RAGIONE_SOCIALE‘appello era stata reiterata la censura, contestando l’omessa produzione RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto trasmesso, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in difetto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, per avere allegato, l’Ufficio, una relata di notifica che risulta non coll egabile con l’atto impugnato.
Invero, mentre l’identificativo RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato è il ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , quello RAGIONE_SOCIALEa relata prodotta risulta essere ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, ovvero un identificativo difforme, non collegabile all’atto di cui se ne sostiene la notifica.
Il contribuente, tanto premesso, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, deducendo che, in presenza di specifica censura con la quale si contesta che l’allegata relata all’atto accertativo impugnato risulta essere identificato in maniera difforme e diversa da quello indicato nell’avviso di accertamento trasmesso e tale da impedire il necessario indissolubile collegamento, genetico e funzionale, tra la relata prodotta e l’atto di cui se ne assume la notifica, la Corte di Giustizia tributaria territoriale avrebbe dovuto ritenere e dichiarare non assolto l’onere probatorio incombente sull’Ufficio fiscale, che avrebbe dovuto produrre gli elementi di prova del contestato processo notificatorio RAGIONE_SOCIALE‘atto, che invece non sarebbe stato dimostrato in modo circostanziato e puntuale, risultando essere la relata prodotta una prova contraddittoria, insufficiente ed infondata.
Orbene, il decisum impugnato risulterebbe essere, secondo il contribuente, privo del tutto RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nel senso che, alla premessa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere siccome risultante dallo svolgimento processuale sopra riportato nelle proposte censure, segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risulta formalmente presente come parte del documento, ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione del decisum .
In definitiva, si tratterebbe di motivazione assertiva e apparente, rilevando la pronuncia una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice tributario a quo alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione sul quadro
probatorio e alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819/2020).
2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Essi pongono, sotto diverse angolazioni, la questione che la relata di notifica riporta un numero RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo notificato non coincidente con quello che effettivamente identificava quest’ultimo. , l’atto che l’amministrazione
Senonché, quel che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto è che il contribuente abbia ricevuto proprio intendeva notificargli.
Orbene, l’odierno ricorrente non contesta che l’atto ricevuto fosse diverso da quello con il quale l’ufficio ha inteso esercitare la pretesa fiscale azionata, con la conseguenza che, avendo egli potuto pienamente spiegare le sue difese averso la pretesa impositiva, i due motivi in scrutinio sono inammissibili per carenza d’interesse.
3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui essa, asseritamente senza idonea motivazione, ha rigettato le doglianze relative all’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento.
In particolare, con l’atto di appello il contribuente si era lamentato che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per essere stata effettuata da un soggetto privo del provvedimento di attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo competente, la C.T.P. aveva affermato che l’avviso di accertamento può essere notificato dai messi comunali (art.60, co.1, lett. a, D.P.R. n.600/73).
Aveva inoltre affermato la sentenza di primo grado che l ‘avviso era stato notificato da COGNOME NOME, messo comunale come provato dalla documentazione dimessa dall’RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, si doleva il contribuente con l’atto di appello che la RAGIONE_SOCIALE.T.P. non aveva esaminato il motivo proposto di invalidità RAGIONE_SOCIALEa procedura notificatoria adottata.
In particolare, a i fini RAGIONE_SOCIALEa asserita ritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione l’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto l’atto di nomina a messo notificatore di COGNOME NOME.
Così affermava la determina: ‘ 1. Nominare ed attribuire al dipendente sig. COGNOME NOME, in via del tutto temporanea e fino a termine RAGIONE_SOCIALE‘esigenza, le funzioni di messo notificatore, per sopperire a carenza di personale ed assicurare una attività necessaria la cui interruzione potrebbe configurarsi come sospensione di pubblico servizio.
La presente nomina ha effetto dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa presente all’intestatario ed ha valore fino a diversa disposizione in merito, salvo revoca da disporsi con pari atto ‘ .
Secondo il contribuente, la nomina a messo comunale di COGNOME NOME sarebbe stata illegittima, in quanto provvisoria e ‘sine die’ , senza alcuna specificazione nell’atto di conferimento RAGIONE_SOCIALEa scadenza temporale di validità RAGIONE_SOCIALEa funzione assegnata.
Rispetto a tale doglianza, mirata a veder riconoscere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, il giudice di appello si sarebbe pronunciato, respingendola, senza addurre alcuna motivazione.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , il contribuente ha dedotto che l ‘amministrazione f inanziaria non ha prodotto la valida relata di notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnato atto accertativo n. NUMERO_DOCUMENTO.
Il AVV_NOTAIO tributario a quo avrebbe ritenuto di superare la predetta censura, rilevando che nella prima pagina era stata redatta la relazione di notifica, sottoscritta da un messo comunale inidentificato e inidentificabile il quale ha dichiarato di avere notificato l’atto al contribuente, che ha sottoscritto.
Il contribuente deduce l’inesistenza giuridica del processo notificatorio . La relata RAGIONE_SOCIALE‘atto consegnato al contribuente e prodotta in atti in originale risulterebbe essere sprovvista RAGIONE_SOCIALE‘identità e sottoscrizione del messo notificatore.
Invero, nella relata, dopo la dicitura ‘Io sottoscritto Messo Comunale’, risulterebbero assenti il cognome e nome, mentre in calce, sotto la voce ‘il Messo Notificatore’, risult erebbero indicati segni grafici assolutamente incomprensibili, e, pertanto, risulterebbe omessa la necessaria sottoscrizione.
L’art. 148 cod. proc. civ. prevede che l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Orbene, il soggetto notificatore non si è identificato né risulta identificabile dal contesto RAGIONE_SOCIALE‘atto, risultando impossibile valutare se sia o meno intervenuto un soggetto abilitato nella procedura notificatoria adottata.
L’art. 148 cod. proc. civ. ha previsto la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa relata da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente che effettua le operazioni di notificazione. Laddove manchi tale elemento essenziale, posto l’evidente scostamento del moRAGIONE_SOCIALE legale, non potrà che esserci inesistenza.
La sottoscrizione è elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico, quale è la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, ed è causa di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica la omessa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione.
L’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione può essere fatta valere dalla parte interessata, destinataria RAGIONE_SOCIALE‘atto, attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALE‘atto a d
essa destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull’originale.
Nel caso di specie, la notificazione sarebbe inesistente, e dunque non sanabile.
4.1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
Con i motivi in esame il contribuente fa valere un vizio di nullità del procedimento notificatorio, che comunque deve ritenersi sanato mercé la proposizione tempestiva del ricorso di primo grado da parte del contribuente ( ex coeteris , Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 27326 del 22/10/2024, Rv. 672725 – 01).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa copia analogica RAGIONE_SOCIALEa delega di firma RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, in quanto priva di attestato di conformità all’originale informatico ; nullità dalla quale sarebbe derivata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento.
5.1. Il motivo è inammissibile.
I requisiti di validità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, previsti nell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere sic et simpliciter applicati all’atto di delega di firma , che è un atto interno all’organizzazione burocratica RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, pur avente efficacia riflessa esterna, condizionando essa la validità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto di delega di firma RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento proveniente dal Direttore RAGIONE_SOCIALE, atto di delega di cui, comunque,
il contribuente non ha disconosciuto la conformità all’originale informatico.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione art. 36 del d.lgs n. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c .p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe congruamente spiegato perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dall’odierno ricorrente, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di fa tture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Esso mira ad un diverso esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, già valutate dal giudice di appello.
L’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è congruo e sufficiente.
Essa, infatti, ha spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la motivazione per relationem riferita al processo verbale di constatazione è valida e rispettosa del diritto di difesa del contribuente.
Inoltre, la stessa sentenza ha spiegato le ragioni per le quali le motivazioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa ripresa fiscale, esercitata con l’avviso di accertamento, sono fondate.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
L’omesso svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione esime il Collegio dalla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Il contribuente va condannato (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01) al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di cui al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. , liquidata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro mille.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)