Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15564 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1711-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5545/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 7068/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali;
avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell’appello;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 153 c.p.c. e della legge 23 maggio 2010 n. 73 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la pronuncia di primo grado circa la tardività del ricorso introduttivo avverso l’iscrizione ipotecaria -mai notificata alla contribuente -, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla visura ipotecaria effettuata dalla ricorrente;
2.1. la questione, sottesa al secondo motivo, attiene alla mancata notificazione dell’atto impositivo ed alla sua surrogabilità mediante conoscenza dell’atto da parte del destinatario acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita;
2.2. in base all’orientamento consolidato e maggioritario di questa Corte la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, cosicché l’inesistenza della notificazione non
determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (cfr. Cass. nn. 13584/2017, 10209/2017, 10445/2011, 13852/2010; conformi ex multis Cass. nn. 13348/2025, 24518/2024, 15553/2024, 6862/2023);
2.3. con la recente pronuncia n. 5178 del 2025 questa Corte si è tuttavia discostata dal citato orientamento, affermando che, pur non costituendo, la notificazione, un requisito di esistenza o di perfezionamento dell’atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell’atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest’ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell’atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell’atto a quella legale;
sussiste, dunque la rilevanza nomofilattica della questione che giustifica la rimessione della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da