Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26457/2022 R.G. proposto da AVV. NOME, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , entrambe domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis
-controricorrentiavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1237/2022 depositata il 30 marzo 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME proponeva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese due distinti ricorsi con i quali
impugnava, rispettivamente: (a)la comunicazione preventiva (cd. ) di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 notificatagli il 10 ottobre 2019 dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER) e tutti gli atti da essa presupposti (intimazione di pagamento, cartella esattoriale e avviso di accertamento n. T9301EG01358/2017); (b)l’avviso di accertamento esecutivo n. T93013B01598/2019 notificatogli il 25 ottobre 2019 dalla Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate, recante la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo e del volume d’affari da lui dichiarati per l’anno 2014, con le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e dell’IVA.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva, fra l’altro, la nullità o l’inesistenza della notificazione degli atti suindicati.
La Commissione adìta, disposta la riunione dei procedimenti, respingeva entrambi i ricorsi.
La decisione veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1237/2022 del 30 marzo 2022 rigettava l’appello della parte privata.
Per quanto qui ancora interessa, i giudici di secondo grado osservavano che: – doveva ritenersi valida, alla luce del disposto dell’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982, la notifica dell’avviso di accertamento n. T93013B01598/2019 eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo del servizio postale; -non era censurabile la riunione dei procedimenti disposta dalla CTP, peraltro giustificata dalla «connessione soggettiva tra le due cause» ; – non era stata offerta alcuna prova del fatto che la «duplicazione» della somma di 36.096,34 euro, riportata due volte nella tabella inserita all’interno nell’avviso di accertamento, fosse dovuta a un «errore di conteggio» commesso dall’Amministrazione Finanziaria; – risultavano regolarmente notificate al contribuente, rispettivamente il 10 ottobre e il 1° marzo 2019, sia la
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia la presupposta cartella di pagamento.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) hanno resistito con unico controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, degli artt. 116, 160 e 274 c.p.c., dell’art. 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.1 Si rimprovera alla CTR:
(1)di aver erroneamente riconosciuto la validità della notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo n. T93013B01598/2019 effettuata dall’ufficio finanziario direttamente a mezzo del servizio postale, pur trattandosi di ; viene, al riguardo, soggiunto che, ricorrendo, nella specie, un’ipotesi di inesistenza della notifica, nemmeno potrebbe trovare applicazione l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo;
(2)di aver a torto escluso l’irritualità della riunione dei procedimenti disposta dal primo giudice in assenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva fra le due cause separatamente introdotte dal Volontè;
(3)di aver respinto, a causa di un , la doglianza del contribuente relativa all’eccepita degli importi richiesti dall’Amministrazione Finanziaria con l’avviso di
accertamento esecutivo, nel quale era stata indicata due volte la medesima cifra di 36.094,34 euro;
(4)di aver ritenuto validamente eseguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonostante la nullità della notificazione del presupposto avviso di accertamento n. T9301EG01358/2017, eseguita a mezzo del servizio postale in violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, e la mancanza di prova dell’avvenuta regolare notifica della prodromica intimazione di pagamento.
1.2 Le plurime censure racchiuse in un solo mezzo di gravame sono in parte infondate, in parte inammissibili.
1.3 Per quanto attiene alla prima, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, non ha introdotto alcuna deroga alla disciplina recata dall’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982, il quale dispone che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati…».
1.4 Invero, il menzionato art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 si è limitato ad attribuire all’Amministrazione Finanziaria la facoltà di notificare «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti con cui «siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento» esecutivi ivi previsti (cd. impoesattivi), senza minimamente incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi contemplate dall’art. 14, comma 1, della L. n. 890, e quindi sulla possibilità che questa sia eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo posta (cfr. Cass. n. 27634/2020, Cass. n. 21972/2024).
1.5 È stato, inoltre, precisato che l’istituto della sanatoria dei vizi
della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo (cfr. Cass. n. 12626/2024, Cass. n. 24556/2024).
1.6 Riguardo alla seconda doglianza, si rammenta che il provvedimento di riunione di ricorsi in materia tributaria previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura ordinatoria e costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, sicchè, in assenza di un’espressa comminatoria di nullità, è insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4992/2025, Cass. n. 4979/2025, Cass. n. 8024/2018, Cass. n. 15031/2014).
1.7 In ordine alla terza lagnanza, va notato che essa si risolve in una generica e non consentita critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dal collegio d’appello, il quale, sulla base di un libero apprezzamento delle risultanze processuali, ha ritenuto non essere stata in alcun modo dimostrata la riconducibilità a un supposto «errore di conteggio» della lamentata «duplicazione» della somma di 36.096,34 euro, «certificata ed erogata dal sostituto d’imposta RAGIONE_SOCIALE» .
1.8 Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c., invocato nella rubrica del motivo, è ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso prove legali o, per contro, considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione critica; è invece inammissibile qualora ci si limiti a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dal detto giudice (cfr. Cass. n. 8868/2025, Cass. n. 27220/2024, Cass. n. 32951/2023, Cass. n. 17263/2022).
1.9 Per quel che concerne la quarta e ultima censura, essa non si
confronta con la motivazione sorreggente «in parte qua» il «decisum» .
1.10 La CTR ha, infatti, appurato che la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, regolarmente avvenuta il 10 ottobre 2019, era stata preceduta da quella della cartella di pagamento, eseguita a mezzo p.e.c. il 1° marzo di quello stesso anno.
1.11 Quanto accertato dai giudici regionali implica che: (a)ipotetici vizi della notificazione del prodromico avviso di accertamento n. T9301EG01358/2017 avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 546 del 1992, in sede di impugnazione della susseguente cartella di pagamento; (b)essendo intercorso un lasso temporale inferiore all’anno fra la notificazione della detta cartella e quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non occorreva procedere all’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973; fermo restando che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma si riferisce a una procedura alternativa all’esecuzione vera e propria, sicchè non deve in ogni caso essere preceduta dalla notifica della detta intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 1966719668/2014; id. , Cass. n. 20535/2024).
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
3.1 Per la comune difesa delle controricorrenti, aventi la stessa posizione processuale ed entrambe assistite dall’Avvocatura dello Stato, va riconosciuto un compenso unico aumentato nella misura prevista dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia),
inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.000 euro per compensi, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME