Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6090/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Teverola (CE), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRES-IRAP 2014-2015.
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5988/2022, depositata il 7 settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE (a socio unico), in data 5 luglio 2019, prendeva cognizione, presso l’agente per la riscossione, di estratti di ruolo riguardanti n. 5 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, riguardanti tributi erariali.
Trattavasi, in particolare, delle seguenti cartelle: a ) n. 0282018-0002677925-000; b ) 028-2018-0004037745-000; c ) 028-2019-0005017864-000; d ) 028-2019-0008719567-000; e ) 028-2019-00017577114-000.
Avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in questione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 959/2020, depositata il 16 giugno 2020, lo rigettava, con compensazione delle spese di lite.
Interposto gravame dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5988/2022, pronunciata l’11 febbraio 2022 e depositata in segreteria il 7 settembre 2022, accoglieva l’appello, annullando le cartelle in questione e condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 6 marzo 2023).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione degli artt. 12, comma 4bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto avente ad oggetto l’estratto di ruolo, un atto non impugnabile, sia perché non rientrante tra gli atti che potevano essere oggetto di impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sia perché l a non impugnabilità era ora prevista dall’art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, non risultando, peraltro, la sussistenza di alcuna delle condizioni ivi previste per l’ammissibilità dell’impugnazione , ed applicandosi, tale ius superveniens , anche ai giudizi pendenti.
1.2. Con il secondo motivo, invece, viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 145 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce la ricorrente che, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. 028-2019-NUMERO_CARTA, 028-NUMERO_CARTA e 028-2019-NUMERO_CARTA, tali cartelle dovevano ritenersi comunque notificate, trattandosi di notifiche effettuate presso la sede legale della società, con consegna degli atti a persona qualificatasi addetta alla ricezione, per cui la notificazione doveva essere considerata ritualmente perfezionata.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Sulla questione dell’ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo si è pronunciata esplicitamente, nella fattispecie in esame, la Corte di primo grado, che ha ritenuto che l’impugnazione di tali estratti di ruolo fosse ammissibile.
Tale statuizione non è stata impugnata né dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione né dall’Agenzia delle Entrate , né la relativa questione risulta comunque riproposta in appello; deve ritenersi, quindi, che sulla questione dell’ammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli estratti di ruolo si sia formato il c.d. ‘giudicato interno’, nel senso dell’ammissibilità di detto ricorso, ragion per cui il presente motivo di cassazione è da considerare inammissibile.
2.2. Il secondo motivo è invece fondato.
Con riferimento alle tre cartelle di pagamento nn. 028-NUMERO_CARTA, 028-2019-0005017864-000 e 028-201900017577114-000, la Corte regionale ha ritenuto non perfezionatasi la notificazione, in quanto non risulterebbe documentata l’avvenuta ricezione della raccomandata
informativa di avvenuta notificazione, prevista dall’art. 140 c.p.c.
Deve tuttavia rilevarsi che, trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all’art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione (tali COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Successivamente, il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell’atto, mediante lettera raccomandata, l’avviso di avvenuta notificazione , ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.
Ne consegue, pertanto, che la notifica delle cartelle in questione deve ritenersi regolarmente avvenuta.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al secondo motivo.
In relazione a tale motivo, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la
quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.