Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7575/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e con elezione di domicilio digitale;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente -ricorrente incidentalee
AGENZIA DELLE ENTRATE L’AQUILA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE L’AQUILA
-intimati- nonché
sul ricorso proposto RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO
PORTOGHESI INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e con elezione di domicilio digitale;
-controricorrente -ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. L’AQUILA n. 1208/2018, depositata il 27/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Cons. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 4 agosto 2016, l’avv. NOME COGNOME ricevette la notifica di un pignoramento presso terzi (nella forma di pignoramento a mani proprie, per effetto dell’identità tra creditore e terzo ) con cui l’incaricato per la riscossione agiva sulle somme depositate sul relativo conto, destinate quale rimborso al contribuente come spese di lite all’esito di sentenza definitiva.
Il citato professionista adiva la CTP, deducendo di non aver mai ricevuto i presupposti atti impositivi.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate, sostenendo che la notifica fosse stata effettuata ritualmente al contribuente risultato assolutamente irreperibile, in quanto il luogo della notifica si trovava all’interno del perimetro della ‘zona rossa’ in Comune di L’Aquila, area interdetta all’accesso in conseguenza del sisma dell’aprile 2009, che aveva reso pericolante e malsicura la parte più antica della città.
Il giudizio si concludeva con sentenza favorevole alla parte privata, sull’assunto che si dovesse procedere con notifica a soggetto da considerarsi relativamente irreperibile, cioè con la procedura del
momentaneamente assente, cui dovevano seguire le raccomandate informative di rito, che, nella specie, non erano state trasmesse.
L’Agenzia delle entrate interponeva appello, cui resisteva il contribuente, il quale formulava anche gravame incidentale, lamentando che non era stata pronunciata la nullità degli atti esecutivi, né era stata accertata la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.
La CTR rigettava -con la sentenza indicata in epigrafe – le reciproche impugnazioni, confermando la sentenza di primo grado, quanto ai dedotti vizi di notifica del due presupposti avvisi di accertamento, con la produzione della caducazione degli effetti del successivo pignoramento, ponendo le spese in favore del contribuente per metà a carico dell’Agenzia delle entrate, e dichiarando compensate le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui gli atti precedenti al ruolo non erano riferibili).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente, affidandosi a cinque motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso, contenente, altresì, due motivi di ricorso incidentale.
La difesa erariale ha formulato ricorso autonomo successivo, articolato su due motivi, di cui il primo identico al primo del suddetto ricorso incidentale, al quale ha replicato la parte contribuente con controricorso, a sua volta contenente ricorso incidentale basato su due motivi.
L’incaricato per la riscossione, Agenzia delle entrate -Riscossione, ha proposto controricorso al ricorso principale della parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti dal COGNOME cinque motivi di ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo si denuncia – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 della Costituzione, dell’articolo 12 delle preleggi e dell’articolo 132 del codice di procedura civile, nonché il vizio di anomalia motivazionale.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta -ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile -l’omessa pronuncia, l’illegittimità intrinseca e derivata dell’atto di pignoramento, con violazione del principio tra quanto richiesto e pronunciato.
1.3. Con il terzo motivo si deduce – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile -il vizio di omessa pronuncia sull’illegittima liquidazione delle spese di lite di primo grado, in violazione del principio tra quanto chiesto e pronunciato.
1.4. Con il quarto motivo si lamenta – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile -l’illegittimità della statuizione parziale e totale delle spese di lite, il contrasto tra motivazione e dispositivo, il difetto di motivazione o comunque anomalia motivazionale, violazione dell’articolo 111 della Costituzione, dell’articolo 12 delle preleggi e dell’articolo 132 del codice di procedura civile. Con la stessa censura si denuncia, altresì, la violazione dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 nel 1992, con riferimento agli articoli 91,92 e 96 del codice di procedura civile e ai parametri forensi previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale numero 55 del 2014.
1.5. Con il quinto motivo si deduce – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile -l’omessa pronuncia sul risarcimento danni da responsabilità aggravata, in violazione del principio tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto due motivi di ricorso incidentale avverso il ricorso principale del contribuente: 1) con il
primo si denuncia – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 e dell’articolo 60 del DPR numero 600 del 1973; 2) con il secondo si prospetta -ai sensi dell’artic olo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile -la violazione e/o falsa applicazione dello stesso articolo 60 del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 7 -quater del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.
Nel concreto si lamenta che la sentenza impugnata non abbia rilevato l’impossibilità di procedere con consegna a mani proprie del destinatario nel domicilio fiscale, in considerazione della circostanza che tale indirizzo si trovava all’interno di un’area interdetta all’accesso a qualsiasi persona.
L’Agenzia delle entrate ha anche proposto due motivi di ricorso principale successivo.
3.1. Con il primo motivo si denuncia – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 58 e d ell’ articolo 60 del DPR numero 600 del 1973.
Nello specifico si lamenta che la sentenza di appello non abbia rilevato l’impossibilità di procedere con consegna a mani proprie del destinatario nel domicilio fiscale, in considerazione della circostanza che tale indirizzo si trovava all’interno di un’area interdetta all’accesso a qualsiasi persona. Il motivo è identico al primo del suddetto ricorso incidentale erariale.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso dell’Ufficio si prospetta -ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 60 del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 7 quater del decretolegge 22 ottobre 2016, numero 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016 numero 225. Nella sostanza si critica la sentenza in questione nella parte in cui avrebbe fatto carico all’Ufficio finanziario
di notificare gli avvisi di accertamento tramite posta elettronica certificata, in considerazione del divieto di accesso nella ‘zona rossa’. Tale possibilità di notifica sarebbe stata introdotta a partire dal 1° luglio 2017.
Il COGNOME ha proposto due motivi di ricorso incidentale avverso il successivo ricorso principale dell’Agenzia delle entrate.
4.1. Con il primo motivo si prospetta – ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile -l’omessa pronuncia di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, nonché la violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia – in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile -l’omessa pronuncia sulla mancata pubblicazione degli avvisi di accertamento all’albo, nonché la violazione del principio fra quanto chiesto e pronunciato.
Rileva il collegio che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (v. Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio), va esaminato ed accolto -nei termini che seguono -il primo motivo del ricorso principale successivo dell’Agenzia delle entrate (identico alla prima censura del ricorso incidentale erariale avverso il ricorso principale avanzato dal COGNOME), la cui fondatezza assorbe essenzialmente ogni altra questione dibattuta fra le parti.
5.1. Con la indicata censura si confuta la sentenza qui impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina della notifica al relativamente irreperibile, ovvero alla persona momentaneamente assente, con la conseguente necessità del rispetto della procedura di invio delle comunicazioni successive.
Osserva il collegio che la sentenza di secondo grado è errata in punto di diritto, laddove ha ritenuto irrilevante la disciplina della c.d.
‘zona rossa’, poiché la regolamentazione emergenziale di protezione civile esplica un duplice effetto: impedisce ai residenti di soggiornarvi ed ai messi notificatori di accedervi. Per l’effetto, dunque, il cittadino che abbia il proprio domicilio fiscale in quell’area dev’essere considerato assolutamente irreperibile (e non temporaneamente o relativamente irreperibile), considerando che l’area è stata interdetta dal 2009 e lo era ancora al momento della notifica degli atti impositivi nel 2015.
5.2. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile; deve, invece, essere eseguita in osservanza della disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Peraltro, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire comunque le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto (Cass. Sez. V, n.
1206/2011; Cass. Sez. V, n. 27129/2016). La notificazione degli avvisi di accertamento tributario nel domicilio fiscale del contribuente per ultimo noto, in caso di mancata comunicazione da parte di quest’ultimo di eventuali variazioni, è infatti posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato il compito di ricercare il contribuente, che non abbia assolto l’onere informativo a suo carico, fuori dal suo domicilio fiscale, sicché la sua inosservanza non può comportare l’illegittimità della notifica effettuata con una procedura più garantista, come quella di cui all’art. 139 c.p.c. presso la residenza del destinatario, mediante consegna a familiare convivente (Cass. n. 18934/2015). È, pertanto, a carico del contribuente l’onere di comunicare le variazioni del proprio domicilio fiscale fornendone adeguata prova, anche mediante produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni d’imposta riferiti alla notifica e contenenti l’indicazione del nuovo domicilio fiscale, non essendo a tal fine sufficienti le risultanze delle certificazioni anagrafiche, né, a maggior ragione, la semplice affermazione del mutamento di residenza in altro Comune.
Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 della Costituzione (cfr. Cass. Sez. V, n. 16696/2013; conf. Cass. Sez. V, n. 6661/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. V, n. 27729/2024).
5.3. Tutto ciò evidenziato, è risaputo che, ai fini della notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, del DPR n. 600 del 1973, il messo notificatore deve eseguire opportune ricerche per escludere che il contribuente abbia variato il proprio domicilio nell’ambito del medesimo Comune.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha dimostrato di aver proceduto allo svolgimento di tali accertamenti.
Le ricerche eseguite dall’Ufficio, prima di procedere con notifica all’irreperibile, sono attestate dai diversi tentativi (tre) non andati a buon fine (sempre per irreperibilità del COGNOME, come risultante dalle allegate ricevute delle raccomandate), i cui relativi riscontri documentali sono stati idoneamente fotoriprodotti alle pagine 23-35 del ricorso, ai fini dell’esaustività e completezza del motivo , con la conseguente effettuazione degli avvisi di deposito degli atti alla casa comunale di L’Aquila .
Devono, quindi, ritenersi che siano stati assolti gli oneri di verifica del domicilio che competevan o all’Ufficio ed al messo notificatore.
5.4 . In altra occasione, è stato affermato che l’art. 60 citato non richiede, né descrive le formalità a carico del messo notificatore, lasciando quindi discrezionalità nelle ricerche, purché di queste venga dato atto (cfr. Cass. Sez. V, n. 19958/2018), circostanza che -nel caso di specie – emerge dai numerosi tentativi di notifica, in relazione ai quali il contribuente non ha manifestato alcuna attività di cooperazione, anche nel rispetto dei principi affermati in ordine alla variazione del domicilio fisc ale a seguito dell’evento sismico del 2009 che aveva comportato l’inclusione dell’immobile a cui corrispondeva detto domicilio nella c.d. ‘zona rossa’ del Comune di L’Aquila.
Il motivo esaminato è, quindi, fondato e ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché verifichi che i tentativi di notifica non andati a buon
fine erano stati eseguiti ritualmente e riguardavano gli atti presupposti all’atto di pignoramento del 4 agosto 2016, citato in principio della presente ordinanza, con l’esecuzione e l’ultimazione dei procedimenti notificatori al destinatario da considerarsi assolutamente irreperibile. Da ciò il giudice di rinvio trarrà le relative conseguenze in via definitiva al fine della valutazione della legittimità o meno della successiva azione esecutiva erariale promossa in danno del COGNOME.
Il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e ogni altro motivo di doglianza degli altri ricorsi risulta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e dichiara assorbiti il restante e il suo ricorso incidentale, nonché il ricorso principale e quello incidentale proposti dal COGNOME NOME.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/05/2025.