Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5539 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
Oggetto: IVA – II.DD. – avviso di accertamento
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22310/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore p.t. COGNOME Domenico, COGNOME entrambi rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dall’Avv. NOME COGNOME cancellato dall’albo professionale, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta n.5/1/2015 depositata in data 11/2/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale 17 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta n.19/2/2013 che aveva respinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006-2010.
La CTR osservava in particolare che:
-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazioni fiscali;
-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettiva della societ à contribuente, mentre alla sede legale la notifica non era andata a buon fine;
-l’attivit à aziendale di COGNOME era proseguita nella medesima compagine con la denominazione di RAGIONE_SOCIALE;
-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impositivi impugnati;
-la metodologia accertativa era stata quella “induttiva pura”, essendo la stessa legittimata dall’omissione delle dichiarazioni tributarie e della contabilit à sociale, con conseguente non utilizzabilit à della documentazione prodotta in relazione ai costi;
-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondata sulla ristretta base proprietaria della societ à contribuente.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Nelle more del giudizio il difensore avv. NOME COGNOME si è cancellato dall’albo professionale ed è stato sostituito dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ma soltanto con riferimento alle posizioni dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME i quali successivamente hanno depositato congiunta rinuncia al ricorso. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME sono rimasti privi di un difensore.
Considerato che:
la comunicazione dell’odierna adunanza camerale si è ritualmente perfezionata per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME essendo stata effettuata al loro difensore domiciliatario;
nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e di NOME COGNOME rimasti privi di difensore a seguito della cancellazione dall’albo dell’avv. NOME COGNOME la comunicazione della fissazione dell’adunanza odierna è stata indirizzata personalmente, ma è andata a buon fine solo nei confronti di NOME COGNOME;
nei confronti della società, in persona del liquidatore, la notifica ex art.143 cod. proc. civ., richiesta dalla Corte e disposta dall’ufficiale giudiziario in assenza di reperimento del liquidatore COGNOME Domenico COGNOME all’indirizzo dell’ultima residenza conosciuta, si è perfezionata il 25.11.2024, 20 giorni dopo la sottoscrizione dell’adempimento da parte dell’ ufficiale giudiziario in data 5.11.2024, come si legge sulla relata; non è così stato rispettato il termine di almeno 60
giorni prima dell’adunanza previsto dal novellato art.380 bis.1 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis ;
risulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo onde effettuare rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale a tutte le parti del processo, inclusa la società;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della comunicazione dell’avviso di fissazione della prossima adunanza.
Così deciso il 17.1.2025