Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36941/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COMUNE RAGIONE_SOCIALE ATO RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di CATANIA n. 2630/2019 depositata il 02/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha notificato a parte ricorrente la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria (in data 13.06.2016), i relativi estratti di ruolo e le connesse cartelle esattoriali, inerenti a plurimi tributi dovuti per anni che vanno dal 1993 al 2010.
La contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che, con sentenza n. 7862/02/2017 del 16/2/2017, ha accolto il ricorso limitatamente alle dieci cartelle indicate in motivazione e ha disposto l’annullamento della corrispondente parte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, compensando le spese.
Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto appello, deducendo la decadenza dal potere di notifica delle cartelle e la prescrizione del credito.
La CTR ha confermato la decisione di prime cure, rilevando che per le altre, stante la mancata tempestiva impugnazione, ogni questione era divenuta definitiva ed inoppugnabile, per cui la comunicazione di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnata solo per vizi propri, che però non erano state né dedotti, né eccepiti.
Avverso la suddetta sentenza di gravame, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativa.
In data 17 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la interruzione del giudizio in ragione della apertura della liquidazione
giudiziale nei confronti di NOME COGNOME quale titolare della ditta COGNOME Maria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere respinta la richiesta di interruzione del giudizio, formulata in ragione della apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NOME COGNOME COGNOME (quale titolare della ditta COGNOME COGNOME NOME): è principio consolidato che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare ( ex multis : 06/11/2023, n. 30785 (Rv. 669228 – 01)).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sottolinea, in particolare, che l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. costituisce l’unico strumento probatorio del perfezionamento della notifica; che il mancato deposito degli avvisi di ricevimento determina l’incertezza sulla corretta conclusione del procedimento di notifica e si contesta, altresì, la validità delle notifiche effettuate tramite “poste private”, sostenendo che la normativa prevede l’utilizzo esclusivo del servizio postale universale fornito da Poste Italiane.
2.1. La censura è infondata.
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da
parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento (Cass. 03/12/2024, n. 30901 (Rv. 673125 – 01)).
2.3. Deve quindi ritenersi che sia intervenuta sanatoria in ragione della costituzione in giudizio.
2.4. Il motivo va conseguentemente rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta il vizio e la nullità’ della sentenza ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4, per omessa pronuncia sui motivi di appello.
3.1. Nel ricorso d’appello si contestava la nullità dei ruoli e delle cartelle esattoriali per gravi vizi di notifica, ritenute inesistenti giuridicamente in quanto effettuate senza rispettare le forme previste dalla legge, in particolare senza l’intervent o dei soggetti abilitati e si eccepiva altresì la nullità delle relate di notifica apposte irregolarmente, la violazione del principio di tipicità degli atti di riscossione e l’illegittima determinazione delle tariffe da parte di RAGIONE_SOCIALE Tali motivi, effettivamente, non sono stati analiticamente considerati dalla Commissione Tributaria Regionale.
3.2. Tuttavia, le motivazioni della impugnazione in appello, oltre a non essere incisive, sono superate dalla affermazione di cui al principio enunciato riguardo al motivo n. 1, risultando sanate.
3.3. Il motivo va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per insussistenza della motivazione e degli altri requisiti minimi previsti ex le ge per violazione della L. n. 69/2009, dell’art. 111 comma 6 Co st e dell’art. 118 disp. att. C.p.c..
4.1. La motivazione non può ritenersi apparente nei sensi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.
4.2. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354). S i è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
4.3. Nel caso di specie, invece, la motivazione del giudice del gravame raggiunge il c.d. minimo costituzionale.
4.4. La CTR ha testualmente rilevato che ‘ per tutte le altre cartelle di pagamento, contrariamente a quanto asserito dall’odierno appellante, è stata fornita la prova documentale della rituale e tempestiva notificazione. Osserva, altresì, la mancata tempestiva impugnazione delle stesse ‘. Alla luce dell’ analitico elenco numerico delle cartelle cui si riferisce tale affermazione, riportato in sentenza poco sopra l’enunciazione appena menzionata, deve quindi ritenersi che il senso logico e l’argomen tazione della decisione siano
comprensibili, ancorché certamente non frutto di una diffusa elaborazione.
4.5. Il motivo risulta dunque infondato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, la nullità della sentenza impugnata per l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, con riferimento all’eccezione di non conformità agli originali della documentazione (notifiche) prodotta in fotocopia dai resistenti. In particolare, RAGIONE_SOCIALE non ha mai contestato l’eccezione né richiesto un termine per produrre gli originali, né li ha depositati in secondo grado. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che i documenti depositati non possono costituire prova dell’avvenuta notifica dei ruoli e delle cartelle esattoriali, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Concessionario.
5.1. La censura deve considerarsi assorbita alla luce delle argomentazioni espresse con riferimento al motivo n. 1.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente costituita.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.901,00 per compensi oltre spese prenotate a debito in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.