Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Oggetto: cartella notifica via EMAIL
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13676/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5249/07/2021 depositata in data 18/11/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava svariate cartelle di pagamento ad essa indirizzate della quale sosteneva esser venuta a conoscenza a seguito della richiesta di estratto di ruolo, riferite a IRES, IRAP e IVA e ritenute alla fonte degli anni dal 2009 al 2014;
-la CTP adita, dopo aver dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle definite dalla contribuente a seguito di domanda di definizione agevolata, accoglieva il ricorso quanto ad una delle cartelle oggetto di contestazione;
-appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione del riscossore, ritenendo legittima la notifica via EMAIL dell’atto impugnato emesso e trasmetto in formato PDF, indipendentemente dall’avere lo stesso raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c.
-ricorre ora per cassazione, sulla base di un solo motivo di doglianza, la RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE delle Entrate – riscossione;
-è in atti proposta di definizione accelerata del giudizio depositata dal Consigliere delegato che ha concluso per la manifesta infondatezza dell’impugnazione;
-a fronte di detta proposta, parte ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380 bis c. 2 c.p.c.;
Considerato che:
Cons. Est. AVV_NOTAIO – 2 -l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 3bis della L. n. 52 del 1994 e dell’art. 16 ter del d.L. n. 179 del 2012, come convertito in L. n. 221 del 2012 per avere la CTR, senza rendere motivazione sufficiente sul punto e quindi senza prender posizione in ordine alla doglianza proposta,
erroneamente ritenuto correttamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento contestata ancorchè proveniente, quanto al notificante, da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri;
-il motivo è manifestamente infondato;
-con riguardo alla censura motivazionale, la pronuncia impugnata dà in realtà chiaramente conto delle ragioni che l’hanno condotta a decisione, rendendo quindi motivazione che si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014);
-con riguardo poi alla correttezza e legittimità della notifica, il motivo è parimenti completamente privo di fondamento;
-come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 richiamata in motivazione da Cass. sez. V -5, Ordinanza n. 6015 del 28/02/2023, che vi aderisce toto corde ) in tema di notificazione a mezzo EMAIL, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
-alla luce di tali considerazioni, quindi, il ricorso è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
-inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cui si è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, è necessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c.;
-in termini, questa Corte a Sezioni Unite -in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione – ha reso due pronunce (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez. Un. 27 settembre 2023, n. 27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto;
-nel ritenere che l’art. 3, comma 28, lett. g), d. Lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d. Lgs. n. 149 del 2022 contenga, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, ‘una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)’ il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di ‘una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale’ ;
Cons. Est. NOME COGNOME – 4 -ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersi giustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di
conferma di detta delibazione da parte del Collegio adito; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un più attento esame;
-pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamento della ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che viene equitativamente liquidata in euro 3.000,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. 4 c.p.c.;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente oltre a euro 2.000 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassa ammende
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.