Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27471/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO
-intimata-
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1953/2018 depositata il 28/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Commissione tributaria regionale del Lazio – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALEa tassa automobilistica per l’anno 2009 -respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME, dichiarando, in motivazione, l’inammissibilità del ricorso poiché notificato a mezzo p.e.c.
Ricorre avverso la decisione indicata in epigrafe la contribuente, svolgendo due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE deposita nota per la partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 cod.proc.civ.
La contribuente ha depositato memoria difensiva in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, reiterando le difese già svolte con il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1993, n. 54 ed in particolare deduce .
Deduce la ricorrente che la ‘RAGIONE_SOCIALE.’ rappresenta l’analogo informatico RAGIONE_SOCIALEa raccomandata postale, del tutto estranea al processo telematico, in quanto la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto la possibilità per i difensori di utilizzarla per le notificazioni, come strumento alternativo alla notifica tramite ufficiale giudiziario alla pari RAGIONE_SOCIALEa raccomandata postale.
In particolare, si osserva che l’art. 25, comma 3, lett.a), RAGIONE_SOCIALEa citata legge, ha modificato l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994 cit., statuendo che . Aggiunge che l’art. 16 -quater del d.l. 18 ottobre 2021, n. 179 ha introdotto l’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge 53/1994, individuando gli elementi essenziali che la notifica mediante posta elettronica certificata deve presentare per la sua validità.
Si evidenzia che già il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha posto la differenza tra notificazione a mezzo P.E.C. e istituzione del processo telematico, precisando che la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti tramite detto mezzo, sussiste a prescindere dall’introduzione del processo telematico, fondandosi sul disposto e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 53/1994 (come modificato dalla legge 262/2005) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 legge 183/ 2011 cit, e, quindi sul d.l. 179/2012, cit, che ha introdotto l’art. -3bis che consente all’avvocato la notifica a mezzo P.E.C.
La seconda censura prospetta .
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. Le censure, in quanto osmotiche, possono essere scrutinate congiuntamente.
4.1. Va qui ribadito – siccome non scalfito dalle argomentazioni del ricorrente – il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui nel processo tributario la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata è consentita soltanto laddove sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico, per essere invece inficiata da giuridica inesistenza (e, come tale, insanabile) la notifica eseguita in difetto RAGIONE_SOCIALE‘operatività di siffatta
disciplina (ex plurimis, Cass. 12/09/2016, n. 17941; Cass. 23/11/2016, n. 23904; Cass. 15/02/2017, n. 4066; Cass. 25/05/2017, n. 18321; Cass. 29/10/2018, n. 27425; Cass. 27/03/2019, n. 8560; Cass. 26/06/2020, n. 12739; da ultimo, in termini, Cass. n. 18424/24). A suffragio RAGIONE_SOCIALEa esposta conclusione, va osservato che: – l’art. 1, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa cit. legge n. 53 del 1994, nel testo da ultimo risultante per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 46, primo comma, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE, «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata»; – dalla citata disposizione si ricava, a contrario ed in ragione RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali (sulla quale cfr. anche Cass., sez. un., n. 21884/22, punto 24), che siffatta forma di notifica (come di seguito disciplinata dall’art. 3bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994, inserito dall’art. 16quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 221), non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni; -l’art. 3bis , ultimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito, introdotto dall’art. 46, secondo comma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3bis le notifiche relative al giudizio amministrativo: e tale previsione conferma che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non possono trovare applicazione nel processo tributario, inteso quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario; – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, quarto comma, del
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, le disposizioni del regolamento per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata «non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario»; l’art. 16bis , terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) sancisce che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione»; – l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 – emanato in attuazione del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 – nel dettare le specifiche tecniche di attuazione del processo tributario telematico, ne ha disposto l’attivazione, in via sperimentale, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 innanzi le commissioni tributarie RAGIONE_SOCIALEa Toscana e RAGIONE_SOCIALE‘Umbria (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018; Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018), mentre nel resto del territorio nazionale l’attivazione è avvenuta, in forza di ulteriore normativa regolamentare, soltanto a partire dal 15 febbraio 2017.
4.2. In particolare, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella Regione Lazio solo a far data dal 15 giugno 2017. Quindi al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo P.E.C. del ricorso -10 febbraio 2015 -non era ancora entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processo tributario (Cass. 11 gennaio 2024, n. 1118; Cass. primo giugno 2023, n. ; Cass. 4 aprile 2023, 16189; Cass. 21/12/2022, n. 37371; Cass. 09/02/2022, n. 4168; Cass. 27 marzo 2019, n. 8569; Cass. 12 aprile 2019, n. 25713; Cass. 11 giugno 2018, n. 15109).
4.3. Nella vicenda in parola, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, eseguita tramite EMAIL dal difensore del contribuente nell’anno 2015 (epoca in cui il processo tributario telematico non era operativo in
alcuna parte d’Italia), risulta avvenuta con una modalità non contemplata dall’ordinamento, difforme da ogni moRAGIONE_SOCIALEo legale e, pertanto, da qualificarsi come giuridicamente inesistente e non sanabile per effetto RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte appellata, con la consecutiva inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 cod. proc. civ., (arg. da Cass. n. 10692/2024; Cass. n. 16776/2023; Cass. 37371/2023; Cass. n. 16189/2023).
4.4.In difetto di approvazione RAGIONE_SOCIALE norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, non appare poi predicabile l’equivalenza RAGIONE_SOCIALEa trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta stabilita dall’art. 48, secondo comma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in ragione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvezza («salvo che la legge disponga altrimenti») prevista da detta norma. Ed invero, le suddette regole (c.d. specifiche) tecniche dettate dalla normativa secondaria delegata ad integrazione RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria, valgono a configurare il «tipo legale», cioè a dire lo schema generale RAGIONE_SOCIALE‘atto di notificazione a mezzo P.E.C., a definire cioè quali siano i presupposti in forza dei quali la P.E.C. possa essere considerata veicolo di trasmissione di atti processuali (in tal senso, cfr. Cass. 23/07/2020, n. 15771). Da ciò consegue che l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa P.E.C. come strumento per la notificazione di un atto processuale in epoca anteriore alla definizione dei menzionati requisiti integra la radicale esorbitanza RAGIONE_SOCIALE‘atto da un (non ancora sussistente) moRAGIONE_SOCIALEo legale di riferimento e sostanzia, pertanto, la giuridica inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione (sulla cui nozione, cfr. Cass., Sez. U, 04/07/2018, n. 17533). E tanto segna la differenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie qui controversa rispetto a quella decisa da questa Corte con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 18/04/2016, n. 7665, laddove in tal caso si versava in situazione di mera difformità RAGIONE_SOCIALEa notifica eseguita a mezzo P.E.C. rispetto al paradigma stabilito dalla normazione secondaria sulle specifiche tecniche (consistente,
in particolare, nell’invio RAGIONE_SOCIALE‘atto con “estensione.doc” anziché in “formato.pdf”), vicenda correttamente sussunta sub specie di nullità degli atti, con derivante applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo L’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione effettuata a mezzo EMAIL trova infine conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, segnatamente, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, RAGIONE_SOCIALEa possibilità giuridica di compiere detta attività (specificamente, sul punto, Cass. 05/10/2018, n. 24640).
5.Dunque, correttamente la C.T.R. ha ritenuto versarsi in presenza di una notifica inesistente e, conseguentemente, insuscettibile di sanatoria ex tunc.
6.Rigettato il ricorso, non va pronunciata la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE vittoriosa. Alla costituzione in lite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato alla «eventuale partecipazione alla discussione orale», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilievo al riguardo la circostanza che – a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ., operata dall’art. 1, comma 1bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 – sia stata preclusa la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘audizione RAGIONE_SOCIALEa parte in adunanza camerale (così Cass. 26/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921). Peraltro, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un atto denominato ‘atto di costituzione’, siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione
RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 cod.proc.civ., primo comma ( v. Cass . 10/04/2019, n.9983; Cass., 06/03/2019, n. 6550.).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024