Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3259/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME ERNESTA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1228/2022 depositata il 02/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, emerge quanto segue:
Con sentenza n. 2123/2021 resa il giorno 8 novembre 2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione e confisca prot. n. 0016293, notificata il 13 giugno 2020, con la quale, a seguito di processo verbale di contestazione e sequestro amministrativo operato da personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 23 marzo 2016, presso il RAGIONE_SOCIALE denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Calabria con sede in RAGIONE_SOCIALE, aveva irrogato a COGNOME NOME, nella qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, di cui ella era legale rappresentante, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa di € 25.600,00, oltre spese di notifica, per la violazione degli artt. 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S., e 1, comma 644, 646 e 648 RAGIONE_SOCIALEa L. 190/2014, per aver consentito l’uso di n. 6 apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, in quanto non collegati alla rete telematica, non conformi alle caratteristiche e prescrizioni, come tali quindi non idonei per la raccolta del gioco lecito, sia per costruzione che per funzionamento.
Il Tribunale […]
-ha ritenuto […] fondata l’eccezione di omessa notifica a COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante del
RAGIONE_SOCIALE, del verbale di contestazione, <> (cfr. sentenza, pag. 3);
più in dettaglio, ha evidenziato che la notifica del verbale di contestazione effettuata nei confronti di COGNOME NOME, in proprio, mediante consegna del plico in mani del nipote, <> dacché <> (cfr. sentenza, pagg. 3-4);
ha pertanto concluso nel senso che, non essendo stata l’ordinanza ingiunzione a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE preceduta da una rituale notificazione nei suoi confronti del verbale di contestazione presupposto, di conseguenza la obbligazione sanzionatoria a carico RAGIONE_SOCIALE‘associazione stessa,
quale responsabile in via solidale con il suo legale rappresentante, si è estinta.
Proponevano appello, resistito da COGNOME NOME, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
3.1. Così, per quanto di ragione, motivava:
[L]e censure mosse alla sentenza appellata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i verbalizzanti non abbiano proceduto alla contestazione immediata non sono fondate.
La tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellante, a cui dire, a tal fine sarebbe sufficiente la avvenuta consegna del verbale di constatazione e contestazione a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (obbligata in solido), in data 23 marzo 2016, a COGNOME (o COGNOME NOME, tesoriere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘accesso dei militari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, <> (cfr. ricorso in appello, pag. 10), non può essere condivisa.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. civ., 22 giugno 2010, n. 15104; Cass. civ., 29 aprile 1994, n. 4172) che l’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, impone la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento è superflua solo nel caso in cui la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione abbia come destinatario una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di legale rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido (nei
casi previsti dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri l’unicità RAGIONE_SOCIALEa persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente la consegna all’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione contestata RAGIONE_SOCIALE‘esemplare destinato all’altro obbligato.
È pertanto evidente che, nel caso di specie, poiché il trasgressore era stato individuato nella persona di COGNOME NOME, la contestazione immediata RAGIONE_SOCIALEa violazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘obbligato solidale, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto avere luogo nei confronti del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘associazione medesima (i.d., sempre il COGNOME) non essendo, invece, equipollente la notifica al tesoriere RAGIONE_SOCIALE‘associazione, il quale, come è noto, non ha poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘ente, spettanti soltanto al presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione stessa […].
Il Tribunale ha concluso nel senso che il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fosse investito del potere rappresentativo sostanziale e processuale e sul punto non vi è censura specifica.
Egualmente infondate devono dirsi le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Difesa erariale volte a dimostrare la sufficienza -onde ritenere avvenuta la contestazione di cui all’art. 14, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa notificazione del verbale di constatazione e contestazione del 26 marzo 2016, eseguita, in data 27 aprile 2016, nei confronti di COGNOME NOME, in proprio e non anche nella qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La conclusione del Tribunale cosentino è infatti perfettamente coerente con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità secondo cui, invero, nel caso in cui la violazione,
per cui sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE relative funzioni, la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona fisica, quale responsabile RAGIONE_SOCIALEa trasgressione, non è idonea anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, presuppone – a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge ed a pena di estinzione RAGIONE_SOCIALEa relativa obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione -che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione) l’infrazione del soggetto di cui deve rispondere (Cass. civ., 15 novembre 2011, n. 23875; Cass. n. 4291 del 2002, n. 5885 del 1995, n. 1502 del 1996).
Ebbene, nella specie, non vi è prova che l’ordinanza ingiunzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia stata preceduta da una rituale notificazione, nei suoi confronti, dal verbale di accertamento presupposto, con la conseguente ritenuta estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione sanzionatoria a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa, quale responsabile in via solidale con il suo legale rappresentante. Invero, nella specie, secondo quanto accertato dal Tribunale (accertamento non sindacabile dalla Corte di Appello, posto che l’appellante non ha prodotto in questa sede l’avviso di ricevimento in parola), il verbale è stato notificato solo al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in proprio senza alcun riferimento alla RAGIONE_SOCIALE.
Né giova alla difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, appellante, il rinvio all’art. 145 c.p.c. […] [giacché] nel caso di specie, nell’atto da notificare (i.e., il verbale di
constatazione e contestazione del 26 marzo 2016), non è indicato né il nominativo di COGNOME NOME, né risultano specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 del c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
1.1. ‘[I] militari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE[ -]RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno elevato i […] verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni amministrative, sanzionate dall’art. 110, comma 9[,] lett. c) ed f)[,] del T.U.L.P.S a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, presso la sede legale e luogo di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale, esercitata dalla predetta associazione, all’uopo rappresentata dal Sig. COGNOME NOME, qualificatosi come tesoriere del RAGIONE_SOCIALE, presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘accesso. I predetti verbali sono stati consegnati in originale allo stesso sig. COGNOME NOME, che li ha sottoscritti per ricevuta e notifica. Successivamente, si è proceduto in data 27/04/2016, alla consegna di un plico, contenente i predetti atti, al Sig. COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO, nella qualità di nipote del Sig. COGNOME NOME, capace convivente, con incarico di procedere alla consegna degli stessi nelle mani del Sig. COGNOME NOME, quale rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE[RAGIONE_SOCIALE]el caso di specie i militari operanti hanno elevato i processi verbali di constatazione e contestazione a carico RAGIONE_SOCIALE‘associazione in argomento, notificandoli al sig. COGNOME NOMENOME in INDIRIZZO, all’epoca sede legale RAGIONE_SOCIALE‘associazione […], nella sua qualità di tesoriere del RAGIONE_SOCIALE, persona presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘accesso ed evidentemente addetta alla sede, e, quindi, legittimata a riceverli,
come risulta provato dalla circostanza che lo stesso ha assistito alle operazioni di controllo, fornendo tutta la documentazione richiesta dai militari operanti. In particolare, quest’ultimo ha fornito il verbale di assemblea straordinaria, le licenze relative all’attività di installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., la documentazione contabile e quella attestante l’assolvimento degli obblighi tributari da parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ installazione di apparecchi meccanici ed elettromeccanici, il contratto per l’installazione RAGIONE_SOCIALE postazioni telematiche per le attività di commercio elettronico rinvenute all’interno dei locali RAGIONE_SOCIALE‘associazione, dimostrando di essere pienamente a conoscenza di ogni aspetto relativo all’attività RAGIONE_SOCIALE‘ente. Ne deriva che la notifica all’associazione, per come eseguita presso la sede legale nei confronti del sig. COGNOME NOME, tesoriere del RAGIONE_SOCIALE e persona addetta alla sede, appare essere del tutto valida, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso non fosse munito dei poteri di rappresentanza legale RAGIONE_SOCIALE‘associazione, dal momento che la norma [ossia l’art. 145 cod. proc. civ.] non richiede necessariamente tale qualità in capo al consegnatario’.
‘Sotto altro aspetto, deve essere evidenziata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione alle medesime norme violate, indicate in rubrica, anche nella parte in cui ritiene che la notifica effettuata nei confronti del sig. COGNOME NOME, in data 27/04/2016, mediante consegna del plico in mani del nipote convivente, sia stata effettuata in proprio e non nella qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘associazione e, pertanto, non equivalga alla notifica al diverso soggetto giuridico RAGIONE_SOCIALE‘associazione, individuato come obbligato solidale. La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla notifica dei verbali in argomento nei confronti del sig. COGNOME NOME, nella qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, contestualmente, anche di autore materiale RAGIONE_SOCIALEa violazione. Tale assunto si ricava dalla
circostanza che nella relazione di notifica non si fa riferimento espresso alla sola qualità di autore materiale RAGIONE_SOCIALEa violazione, e, quindi, non risulta, contrariamente a quanto si legge in sentenza, che la notifica sia stata eseguita nei confronti del sig. COGNOME in proprio, mentre, di contro, nella nota con cui la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso la relata di notifica viene specificato che la stessa è stata eseguita nei confronti del sig. COGNOME NOME, quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘associazione [segue la riproduzione di tale nota]’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. In riferimento alla notifica effettuata dai Militari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella sede RAGIONE_SOCIALE‘associazione al tesoriere COGNOME (o COGNOME) al momento stesso RAGIONE_SOCIALE operazioni, previa comunicazione, da parte del medesimo, RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta, viene in linea di conto il principio, già da tempo affermato da Cass. n. 2539 del 2018, secondo cui ‘la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE associazioni non riconosciute, per le quali non è imposta dalla legge una forma di pubblicità legale, può avvenire anche nei confronti del rappresentante apparente RAGIONE_SOCIALE‘ente, ove ciò sia giustificato dall’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto’. In particolare, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa richiamata ordinanza, rammentato che
nella giurisprudenza di questa Corte è fermo il riconoscimento del principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente
idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente) (Cass. n. 1451/2015). Peraltro tale principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza colpevole non può applicarsi quando la legge imponga l’uso di strumenti di pubblicità legale, proprio perché tali strumenti sono concepiti e fruibili da tutti come mezzo per rendere conoscibile erga omnes l’identità dei soggetti ed i poteri loro conferiti.
Va ancora aggiunto che nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘associazione non riconosciuta non vi è alcun onere di registrazione presso il Registro RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, regionale o nazionale (D.P.R. 361/2000), leggesi, con affermazioni replicabili nel caso che ne occupa, che
la CTR ha omesso di esaminare la rilevanza degli elementi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esistenza in capo al T. [ricevente la notifica] di un potere di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘associazione RAGIONE_SOCIALE, nascente dal verbale assembleare da questi consegnato e/o dall’avere questi presenziato alla verifica fiscale, sottoscritto il processo verbale di constatazione e prodotto la documentazione contabile relativa all’associazione. La ponderazione di siffatti elementi avrebbe, infatti, per l’un verso consentito di appurare l’esistenza in capo al suddetto di un potere gestorio riconducibile all’associazione RAGIONE_SOCIALE idoneo a superare il diverso avviso assunto dalla CTR e, per altro verso, avrebbe consentito di verificare se il T. avesse dato luogo, con il suo contegno, ad un’apparenza colpevole idonea a giustificare l’apparente rappresentanza del medesimo rispetto all’associazione RAGIONE_SOCIALE. Ha poi errato, in ogni caso, la CTR nel non verificare la natura giuridica – associazione riconosciuta o non riconosciuta –RAGIONE_SOCIALE‘associazione RAGIONE_SOCIALE destinataria
RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento poiché tale accertamento avrebbe consentito di lumeggiare proprio sulla ritualità o meno RAGIONE_SOCIALEa notifica eseguita nei confronti del T.
2.2. Ulteriormente, in riferimento alla notifica ‘postea’ effettuata dai Militari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel luogo RAGIONE_SOCIALEa residenza, dopo vane ricerche presso il luogo RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘associazione, al legale rappresentante COGNOME, viene in linea di conto quanto recentemente esplicitato da Cass. n. 9980 del 2024, la quale, dopo aver ricostruito, alla luce di ormai consolidata giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 2022), in termini solidarietà il rapporto tra la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa violazione e la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘associazione non riconosciuta, nel senso che
la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa persona fisica discendente dall’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cod. civ. nel tessuto del diritto tributario, risponde allo scopo di offrire al fisco una garanzia patrimoniale ulteriore, ‘in aggiunta a quella del fondo comune’, siccome costituita altresì dal patrimonio ‘RAGIONE_SOCIALE persone che hanno agito in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE‘associazione’ , conclude che
in tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l’associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l’associazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cod. civ., l’Amministrazione finanziaria, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
Ai superiori principi non si è attenuta la Corte territoriale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 13 settembre 2024.