Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30954 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3259/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1228/2022 depositata il 02/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, emerge quanto segue:
Con sentenza n. 2123/2021 resa il giorno 8 novembre 2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione e confisca prot. n. 0016293, notificata il 13 giugno 2020, con la quale, a seguito di processo verbale di contestazione e sequestro amministrativo operato da personale della Guardia di Finanza Compagnia di Cosenza, in data 23 marzo 2016, presso il circolo denominato ‘ King of Kings ‘, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli della Calabria con sede in Cosenza, aveva irrogato a COGNOME NOME, nella qualità di gestore del circolo ‘King of Kings’, di cui ella era legale rappresentante, il pagamento della sanzione amministrativa di € 25.600,00, oltre spese di notifica, per la violazione degli artt. 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S., e 1, comma 644, 646 e 648 della L. 190/2014, per aver consentito l’uso di n. 6 apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6 dell’art. 110 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, in quanto non collegati alla rete telematica, non conformi alle caratteristiche e prescrizioni, come tali quindi non idonei per la raccolta del gioco lecito, sia per costruzione che per funzionamento.
Il Tribunale
-ha ritenuto fondata l’eccezione di omessa notifica a COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante del
circolo, del verbale di contestazione, <> (cfr. sentenza, pag. 3);
più in dettaglio, ha evidenziato che la notifica del verbale di contestazione effettuata nei confronti di COGNOME NOME, in proprio, mediante consegna del plico in mani del nipote, <> dacché <> (cfr. sentenza, pagg. 3-4);
ha pertanto concluso nel senso che, non essendo stata l’ordinanza ingiunzione a carico della ARAGIONE_SOCIALEKing of Kings’ preceduta da una rituale notificazione nei suoi confronti del verbale di contestazione presupposto, di conseguenza la obbligazione sanzionatoria a carico dell’associazione stessa,
quale responsabile in via solidale con il suo legale rappresentante, si è estinta.
Proponevano appello, resistito da COGNOME NOME, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta nei confronti del Ministero, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
3.1. Così, per quanto di ragione, motivava:
e censure mosse alla sentenza appellata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i verbalizzanti non abbiano proceduto alla contestazione immediata non sono fondate.
La tesi dell’appellante, a cui dire, a tal fine sarebbe sufficiente la avvenuta consegna del verbale di constatazione e contestazione a carico della A.SRAGIONE_SOCIALE ‘King of Kings’ (obbligata in solido), in data 23 marzo 2016, a COGNOME (o COGNOME) NOME, tesoriere dell’Associazione, presente al momento dell’accesso dei militari della Guardia di Finanza -Compagnia di Cosenza, <> (cfr. ricorso in appello, pag. 10), non può essere condivisa.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. civ., 22 giugno 2010, n. 15104; Cass. civ., 29 aprile 1994, n. 4172) che l’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impone la contestazione della violazione sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento è superflua solo nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinatario una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di legale rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido (nei
casi previsti dall’art. 6 della stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri l’unicità della persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente la consegna all’autore della violazione contestata dell’esemplare destinato all’altro obbligato.
È pertanto evidente che, nel caso di specie, poiché il trasgressore era stato individuato nella persona di COGNOME NOME, la contestazione immediata della violazione nei confronti dell’obbligato solidale, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto avere luogo nei confronti del legale rappresentante dell’associazione medesima (i.d., sempre il COGNOME) non essendo, invece, equipollente la notifica al tesoriere dell’associazione, il quale, come è noto, non ha poteri di rappresentanza dell’ente, spettanti soltanto al presidente dell’associazione stessa .
Il Tribunale ha concluso nel senso che il Presidente dell’A.SRAGIONE_SOCIALE. ‘King of the Kings’ fosse investito del potere rappresentativo sostanziale e processuale e sul punto non vi è censura specifica.
Egualmente infondate devono dirsi le argomentazioni della Difesa erariale volte a dimostrare la sufficienza -onde ritenere avvenuta la contestazione di cui all’art. 14, comma 2 della notificazione del verbale di constatazione e contestazione del 26 marzo 2016, eseguita, in data 27 aprile 2016, nei confronti di COGNOME NOME, in proprio e non anche nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione ‘de qua’.
La conclusione del Tribunale cosentino è infatti perfettamente coerente con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, invero, nel caso in cui la violazione,
per cui sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell’esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell’infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, presuppone – a norma dell’art. 14 della stessa legge ed a pena di estinzione della relativa obbligazione di pagamento della sanzione -che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione) l’infrazione del soggetto di cui deve rispondere (Cass. civ., 15 novembre 2011, n. 23875; Cass. n. 4291 del 2002, n. 5885 del 1995, n. 1502 del 1996).
Ebbene, nella specie, non vi è prova che l’ordinanza ingiunzione a carico dell’A.RAGIONE_SOCIALE‘ sia stata preceduta da una rituale notificazione, nei suoi confronti, dal verbale di accertamento presupposto, con la conseguente ritenuta estinzione dell’obbligazione sanzionatoria a carico dell’Associazione stessa, quale responsabile in via solidale con il suo legale rappresentante. Invero, nella specie, secondo quanto accertato dal Tribunale (accertamento non sindacabile dalla Corte di Appello, posto che l’appellante non ha prodotto in questa sede l’avviso di ricevimento in parola), il verbale è stato notificato solo al legale rappresentante dell’Associazione sportiva COGNOME Giuseppe in proprio senza alcun riferimento alla ARAGIONE_SOCIALE ‘King of Kings’.
Né giova alla difesa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appellante, il rinvio all’art. 145 c.p.c. nel caso di specie, nell’atto da notificare (i.e., il verbale di
constatazione e contestazione del 26 marzo 2016), non è indicato né il nominativo di COGNOME NOME, né risultano specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge 689/1981 e dell’art. 145 del c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
1.1. ‘ militari della Guardia di FinanzaCompagnia di Cosenza hanno elevato i verbali di contestazione delle violazioni amministrative, sanzionate dall’art. 110, comma 9 lett. c) ed f) del T.U.L.P.S a carico dell’RAGIONE_SOCIALE of Kings’, presso la sede legale e luogo di esercizio dell’attività commerciale, esercitata dalla predetta associazione, all’uopo rappresentata dal Sig. COGNOME Luigi, qualificatosi come tesoriere del circolo, presente al momento dell’accesso. I predetti verbali sono stati consegnati in originale allo stesso sig. COGNOME NOMECOGNOME che li ha sottoscritti per ricevuta e notifica. Successivamente, si è proceduto in data 27/04/2016, alla consegna di un plico, contenente i predetti atti, al Sig. COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 16/04/1995 ed ivi residente in INDIRIZZO nella qualità di nipote del Sig. COGNOME NOME, capace convivente, con incarico di procedere alla consegna degli stessi nelle mani del Sig. COGNOME NOME, quale rappresentante legale del circolo’. ‘el caso di specie i militari operanti hanno elevato i processi verbali di constatazione e contestazione a carico dell’associazione in argomento, notificandoli al sig. COGNOME NOME, in INDIRIZZO e INDIRIZZO, all’epoca sede legale dell’associazione , nella sua qualità di tesoriere del circolo, persona presente al momento dell’accesso ed evidentemente addetta alla sede, e, quindi, legittimata a riceverli,
come risulta provato dalla circostanza che lo stesso ha assistito alle operazioni di controllo, fornendo tutta la documentazione richiesta dai militari operanti. In particolare, quest’ultimo ha fornito il verbale di assemblea straordinaria, le licenze relative all’attività di installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., la documentazione contabile e quella attestante l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dell’associazione ai fini dell’ installazione di apparecchi meccanici ed elettromeccanici, il contratto per l’installazione delle postazioni telematiche per le attività di commercio elettronico rinvenute all’interno dei locali dell’associazione, dimostrando di essere pienamente a conoscenza di ogni aspetto relativo all’attività dell’ente. Ne deriva che la notifica all’associazione, per come eseguita presso la sede legale nei confronti del sig. COGNOME NOME, tesoriere del circolo e persona addetta alla sede, appare essere del tutto valida, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso non fosse munito dei poteri di rappresentanza legale dell’associazione, dal momento che la norma non richiede necessariamente tale qualità in capo al consegnatario’.
‘Sotto altro aspetto, deve essere evidenziata l’illegittimità della sentenza, in relazione alle medesime norme violate, indicate in rubrica, anche nella parte in cui ritiene che la notifica effettuata nei confronti del sig. COGNOME NOMECOGNOME in data 27/04/2016, mediante consegna del plico in mani del nipote convivente, sia stata effettuata in proprio e non nella qualità di rappresentante legale dell’associazione e, pertanto, non equivalga alla notifica al diverso soggetto giuridico dell’associazione, individuato come obbligato solidale. La Guardia di Finanza ha proceduto alla notifica dei verbali in argomento nei confronti del sig. COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione e, contestualmente, anche di autore materiale della violazione. Tale assunto si ricava dalla
circostanza che nella relazione di notifica non si fa riferimento espresso alla sola qualità di autore materiale della violazione, e, quindi, non risulta, contrariamente a quanto si legge in sentenza, che la notifica sia stata eseguita nei confronti del sig. COGNOME in proprio, mentre, di contro, nella nota con cui la Guardia di Finanza ha trasmesso la relata di notifica viene specificato che la stessa è stata eseguita nei confronti del sig. COGNOME NOMECOGNOME quale rappresentante legale dell’associazione ‘.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. In riferimento alla notifica effettuata dai Militari della Guardia di Finanza nella sede dell’associazione al tesoriere COGNOME (o COGNOME) al momento stesso delle operazioni, previa comunicazione, da parte del medesimo, della documentazione richiesta, viene in linea di conto il principio, già da tempo affermato da Cass. n. 2539 del 2018, secondo cui ‘la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti delle associazioni non riconosciute, per le quali non è imposta dalla legge una forma di pubblicità legale, può avvenire anche nei confronti del rappresentante apparente dell’ente, ove ciò sia giustificato dall’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto’. In particolare, nella motivazione della richiamata ordinanza, rammentato che
nella giurisprudenza di questa Corte è fermo il riconoscimento del principio dell’apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente
idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente) (Cass. n. 1451/2015). Peraltro tale principio dell’apparenza colpevole non può applicarsi quando la legge imponga l’uso di strumenti di pubblicità legale, proprio perché tali strumenti sono concepiti e fruibili da tutti come mezzo per rendere conoscibile erga omnes l’identità dei soggetti ed i poteri loro conferiti.
Va ancora aggiunto che nei confronti dell’associazione non riconosciuta non vi è alcun onere di registrazione presso il Registro delle persone giuridiche, regionale o nazionale (D.P.R. 361/2000), leggesi, con affermazioni replicabili nel caso che ne occupa, che
la CTR ha omesso di esaminare la rilevanza degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’esistenza in capo al T. di un potere di rappresentanza dell’associazione sportiva, nascente dal verbale assembleare da questi consegnato e/o dall’avere questi presenziato alla verifica fiscale, sottoscritto il processo verbale di constatazione e prodotto la documentazione contabile relativa all’associazione. La ponderazione di siffatti elementi avrebbe, infatti, per l’un verso consentito di appurare l’esistenza in capo al suddetto di un potere gestorio riconducibile all’associazione sportiva idoneo a superare il diverso avviso assunto dalla CTR e, per altro verso, avrebbe consentito di verificare se il T. avesse dato luogo, con il suo contegno, ad un’apparenza colpevole idonea a giustificare l’apparente rappresentanza del medesimo rispetto all’associazione sportiva. Ha poi errato, in ogni caso, la CTR nel non verificare la natura giuridica – associazione riconosciuta o non riconosciuta -dell’associazione sportiva destinataria
dell’avviso di accertamento poiché tale accertamento avrebbe consentito di lumeggiare proprio sulla ritualità o meno della notifica eseguita nei confronti del T.
2.2. Ulteriormente, in riferimento alla notifica ‘postea’ effettuata dai Militari della Guardia di Finanza nel luogo della residenza, dopo vane ricerche presso il luogo della sede dell’associazione, al legale rappresentante COGNOME viene in linea di conto quanto recentemente esplicitato da Cass. n. 9980 del 2024, la quale, dopo aver ricostruito, alla luce di ormai consolidata giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 2022), in termini solidarietà il rapporto tra la responsabilità dell’autore della violazione e la responsabilità dell’associazione non riconosciuta, nel senso che
la responsabilità solidale della persona fisica discendente dall’operatività dell’art. 38 cod. civ. nel tessuto del diritto tributario, risponde allo scopo di offrire al fisco una garanzia patrimoniale ulteriore, ‘in aggiunta a quella del fondo comune’, siccome costituita altresì dal patrimonio ‘delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione’ , conclude che
in tema di associazioni dilettantistiche sportive, è legittima la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l’associazione, in quanto, essendo il medesimo solidalmente obbligato con l’associazione ai sensi dell’art. 38 cod. civ., l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’associazione.
Ai superiori principi non si è attenuta la Corte territoriale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 13 settembre 2024.