Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
NOTIFICA ACC.TO CATASTALE
sul ricorso iscritto al n. 9485/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a RAGIONE_SOCIALE, il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alla lite e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice. fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE.
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 7025/10/2022 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, depositata il 26 ottobre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono gli avvisi di rettifica IMU emessi dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014/2018, con cui l’ente territoriale richiedeva una differenza di imposta in ragione della variazione catastale dell’unità immobiliare sita alla INDIRIZZO, asseritamente comunicata con accertamento castale notificato dall’Agenza del RAGIONE_SOCIALE in data 19 dicembre 2006; più nello specifico, oggetto di controversia è, nel presente giudizio, la validità della notifica di tale ultimo accertamento;
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente sulla base per quanto ora interessa in relazione al motivo di impugnazione – della seguente motivazione:
« la norma di riferimento che trova applicazione è quella di cui all’art 74 della L. nr 342 del 2000: «A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, e successive modificazioni,
per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;
«Per la notifica dell’avviso di variazione catastale trova applicazione la disposizione di cui all’art. 60, comma 1, lett. c ) d.P.R. 600/73 che, nella versione ratione temporis in vigore, prevede che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 precisa che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a quella della ‘avvenuta variazione anagrafica»;
«La Corte di Cassazione (V. sez. V Civile n. 41137/2021) afferma che ‘il riferimento alla’ avvenuta variazione’ va inteso come coincidente con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente. E’ tale comunicazione a scandire l’avvio del decorso del termine mensile, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica’»;
«Dunque, è necessario che il contribuente comunichi la variazione del proprio domicilio fiscale, coincidente con la residenza anagrafica»;
«Ebbene, agli atti non risulta che la RAGIONE_SOCIALE abbia mai comunicato all’RAGIONE_SOCIALE o, comunque, all’amministrazione finanziaria, il cambio di residenza»;
«Né tale comunicazione può essere sopperita dalla circostanza che altri Enti, come nel caso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai fini della notifica della Tarsu, fossero a conoscenza del nuovo indirizzo, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE Finanziario non è tenuto a svolgere tali verifiche, stante, appunto, l’obbligo del contribuente di comunicare la variazione»;
-«Dunque, l’indirizzo presso cui è stata inviata la comunicazione di variazione catastale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE era corretto»;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 20 aprile 2023, sulla base di un unico motivo;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso depositato in data 9 giugno 2023;
l’RAGIONE_SOCIALE, dando atto di non essersi costituita nei termini, ha riservato la facoltà di partecipe all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di impugnazione, il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa interpretazione degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ribadendo, in punto di fatto, che l’avviso di accertamento catastale era stato notificato al precedente indirizzo della contribuente, sito alla INDIRIZZO, da cui si era allontanata da oltre tre anni, come dimostrato dal certificato di residenza storica che dava conto dell’avvenuto trasferimento anagrafico, a far data dal 29 aprile 2003, sempre in RAGIONE_SOCIALE, ma alla INDIRIZZO, eccependo quindi la nullità della notifica dell’atto di variazione catastale, siccome effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza e, di conseguenza, l’inutilizzabilità della nuova rendita ai fini della rettifica IMU;
1.1. l’istante ha, in particolare, ha contestato la decisione della Commissione regionale, assumendo che l’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non impone alcun adempimento per il contribuente che cambi residenza se non attendere il decorso di trenta giorni per l’operatività a fini fiscali della nuova residenza, lamentando un’errata lettura della pronuncia di questa Corte n. 41137 del 22 dicembre 2021, concludendo quindi nel senso che il Giudice regionale aveva errato nel ritenere che la citata disposizione prevedesse una « ulteriore obbligatoria comunicazione diversa da quella di variazione anagrafica dalla quale sola, invece, decorrono i 30 giorni che secondo la richiamata Cass. 41137/2021 costituiscono, a beneficio dell’Amministrazione finanziaria, ‘il perimetro temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato di essersi trasferito’», per cui
«Decorso il trentesimo giorno dalla comunicazione della variazione di residenza all’ufficio anagrafe del RAGIONE_SOCIALE non è più possibile che vengano effettuate notifiche al vecchio indirizzo» (così a pagina n. 11 del ricorso), con conseguente nullità della notifica effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE-;
2. il ricorso va accolto.
2.1. anche di recente è stato ribadito che « dal combinato disposto dell’art. 58, comma 2, primo periodo (“le persone fisiche residenti nel territorio dello RAGIONE_SOCIALE hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”), e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, primo periodo (“le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica”), discende che, agli effetti dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato a differenza RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60, comma 3 secondo e terzo periodo) – ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazioni di cui all’art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una RAGIONE_SOCIALE notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 41137 del 2021)» non ravvisandosi, quindi, alcun onere in capo al contribuentepersona fisica « di comunicare all’Amministrazione finanziaria la variazione della propria residenza anagrafica, esplicando detto cambiamento i suoi effetti ex lege , dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (che nel caso in esame era decorso), come prevede il D.P.R. n. 600/ del 1973, art. 3, comma 3 comma 3 nella versione ratione temporis applicabile» (così Cass., Sez. T., 29 settembre 2022, n. 35128, che richiama Cass. n. 17109 del 2014, Cass. n. 4997 del 2001);
2.2. l’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T, 24 gennaio 2024, n. 2380) e, quindi, alla notifica dell’avviso di variazione catastale;
2.3. la validità della notificazione postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto (cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anche nella fattispecie in rassegna, Cass., Sez. II, 27 marzo 2024, n. 8252, che richiama Cass. n. 7041 del 2020; n. 11077 del 2002), giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come anche nel caso di notifica al portiere) provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una RAGIONE_SOCIALE dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass., Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24681);
le valutazioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata. Non solo: la causa può essere decisa anche nel merito, non occorrendo accertamenti fattuali. Stabilita, infatti, la nullità per le ragioni illustrate della notifica della variazione catastale, consegue che la relativa rendita non poteva essere posta a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche IMU operate dal RAGIONE_SOCIALE, siccome inefficace in difetto della sua (valida) notifica, e ciò tenuto conto del chiaro disposto dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui «A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto
legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»;
3.1. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «In tema d’ICI, l’art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 01); per tale via, « pur se l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dall’art.74 della I. n. 342 del 2000 è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza 10gennaio 2000 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15/06/2016, Rv. 640083 – 01)» (così, tra le tante; Cass., Sez. T, 1° febbraio 2020, n. 4587; nello stesso senso: Cass., Sez. T, 29 ottobre 2021, n. 30894, Cass., Sez. T. 8 aprile 2024, n. 9394 e molte altre);
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; decidendo la causa nel merito, va quindi accolto l’originario ricorso della contribuente e vanno annullati gli avvisi impugnati, siccome basati su di una rendita catastale inefficace;
le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza, con condanna solidale dell’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ., stante il comune interesse.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida a
favore della ricorrente nella somma di 2.500,00 € per competenze, oltre accessori e 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.