Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20196/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 128/2017 depositata il 24/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 19 dicembre 2013 l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME tre distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto Irpef e relative addizionali, oltre a sanzioni ed interessi, per gli anni 2006, 2007 e 2008
1.1. Gli atti traevano origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE che, previa autorizzazione
dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000.
1.2. Per quanto qui rileva, dall’esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di COGNOME NOME, figlio del contribuente, su conti correnti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, dall’analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da NOME COGNOME in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE società e riportavano quale beneficiario le diciture “noi stessi”, ‘. . .ns. proprio’, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti della società da questi delegati.
Dall’analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano state apposte da NOME COGNOME in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture ‘noi stessi”, “ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso NOME COGNOME; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal COGNOME oppure da dipendenti RAGIONE_SOCIALE società da questi delegati.
1.3. I verificatori richiedevano a NOME COGNOME di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di
adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste.
1.4. L’Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio NOME COGNOME, dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società di cui NOME COGNOME era legale rappresentante.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso i predetti avvisi di accertamento veniva accolto dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE.
La CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, con sentenza n. 128/2017 depositata il 24/01/2017, rigettava il ricorso originario del contribuente.
NOME COGNOME ricorre avverso la predetta sentenza con 8 motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Resiste con controricorso l’Amministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza e del procedimento in CTR, ex art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 31 e 61 D. Lgs. 546/1992, 24 e 111 Costituzione», lamentando che la parte appellante ed il difensore domiciliatario non abbiano avuto conoscenza della fissazione dell’udienza, che non è mai stato notificato loro dalla segreteria della CTR.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c. dell’art. 53 D. Lgs. 546/1992, avendo erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di motivi specifici».
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza, stante la motivazione, sul capo afferente il raddoppio del
termine, resa in violazione degli artt. 115, 116, 132 comma 2, nr. 4 c.p.c., 118 disp att cpc. 36, comma 2, nr. 4, 54 e 61 D. Lgs 546/1992», lamentando l’
ed in particolare osservando che
Con il terzo motivo si lamenta la «
9. Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ pacifico che sia stato omesso l’ invio della comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso di appello avanti alla Commissione regionale. La circostanza emerge dalla successiva attestazione della segreteria della CTR della Lombardia (v. doc. 14 di parte ricorrente) e non è contestata dall’Amministrazione nel proprio controricorso.
9.1. Dandosi continuità all’orientamento espresso da questa Corte, si rileva che, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. Sez. 5, n. 30127 del 30/10/2023; Cass. Sez. 5, n. 27837 del 31/10/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27162 del 16/12/2011).
In conclusione, assorbiti gli altri motivi, in accoglimento del primo strumento di impugnazione la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo
e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.