Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6343 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6343 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29612/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante protempore;
-intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, n. 5368/2022, depositata il 13/7/2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva ricorso avverso l’avviso di intimazione n. 10020199017585912000 relativo al pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2009, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE in data 26 novembre 2019. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso con sentenza n. 2465/3/2020 resa in data 11/11/2020, reputando ritualmente notificata la cartella esattoriale sottesa all’atto impugnato e una successiva intimazione di pagamento, considerata quale valido atto interruttivo della prescrizione.
Avverso detta sentenza la contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno, che rigettava il gravame con sentenza n. n. 5368/9/22, pronunciata in data 29/06/2022 e depositata in data 13/07/2022, considerando validamente notificata la cartella esattoriale presupposta e la successiva intimazione di pagamento, in data 1/9/2017, precedente a quella impugnata.
La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza dei giudici d’appello, formulando tre motivi. Deposita memoria illustrativa richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione e la Regione Campania sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre evidenziare che l’atto di intimazione impugnato riguardava, secondo quanto riferito nel ricorso, una cartella di pagamento, recante il n. NUMERO_CARTA. Le eccezioni della contribuente – che accomunano i tre motivi di ricorso proposti nel presente giudizio – attengono alla prescrizione del credito tributario con riferimento alla notificazione della cartella presupposta e alla irrituale notificazione ex art. 143 c.p.c. di un atto di intimazione successivo (precedente a quello
impugnato), considerato dai giudici di merito quale atto validamente interruttivo della prescrizione.
Su tale cartella esattoriale e sull’intimazione successiva si incentra il rigetto dei giudici di merito, che hanno ritenuto prodotta, da parte dell’amministrazione finanziaria, la documentazione idonea a provare la rituale notificazione di entrambi gli atti.
1.1. Il ricorso è fondato su tre motivi.
2. Con il primo motivo, rubricato ‘VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 360 comma 1° n. 3 del c.p.c. in relazione alle seguenti norme: D.P.R. n. 602 del 1973 art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, dell’art. 143 c.p.c.)’, la ricorrente denunzia l’errore dei giudici d’appello nel ritenere validamente notificata l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, considerata idonea a interrompere l’eccepita prescrizione triennale. Secondo la contribuente, infatti, dalla copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 67353553318 -6, prodotta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE, si evincerebbe che in data 1/9/2017 è stato notificato un avviso di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, secondo il procedimento di cui all’art. 143 c.p.c. pur non sussistendone i presupposti.
La parte ricorrente nell’illustrare il motivo di ricorso evidenzia che dai certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Salerno si desumerebbe come, al momento della notifica dell’intimazione di pagamento n. 10020179006933810000 (30/8/2017), la residenza anagrafica della medesima fosse ubicata a Salerno, alla INDIRIZZO. Il giudice di seconde cure, entrando nel merito dell’attività notificatoria e della fattispecie ad essa sottostante – vale a dire l’irreperibilità della contribuente ha ritenuto valida la notificazione dell’atto, considerandolo validamente interruttivo della prescrizione. Dall’avviso di ricevimento relativo a tale notifica, pur emergendo la mera irreperibilità della destinataria, non risulterebbe l’avvenuto espletamento di indagini
finalizzate a verificare se la destinataria (al momento della notifica) risultasse trasferita dalla residenza dichiarata all’anagrafe. La ricorrente deduce, inoltre, la nullità dell’attestazione di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Salerno, in quanto priva della sottoscrizione del funzionario incaricato.
Osserva che in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale dei contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, la relata di notifica della intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA 06933810000 non recherebbe alcuna menzione RAGIONE_SOCIALE ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta della contribuente.
2.1. La censura è inammissibile, in quanto la ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a rilevare la regolarità della procedura notificatoria. In tal modo, la contribuente, pur deducendo in apparenza una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). L’o ggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
2.2. La censura è inammissibile anche in relazione al dedotto profilo di nullità dell’attestazione di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Salerno, in quanto priva della sottoscrizione del funzionario incaricato.
Va, invero, osservato che la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile in quanto del tutto nuova l’eccezione del difetto di sottoscrizione che il motivo di ricorso ripropone all’esame della Corte, senza tuttavia formulare specifiche censure in relazione alla rilevata novità della questione giuridica. La contribuente ripropone, da un lato, le medesime deduzioni ritenute inammissibili in quanto determinanti una modifica dell’oggetto sostanziale dell’azione (Cass. n. 13/10/2006, n. 22010) e, dall’altro, non censura sotto il profilo della ritenuta inammissibilità le statuizioni del giudice di secondo grado.
Con il secondo motivo, rubricato ‘VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 360 comma 1° n. 3 in relazione all’art. 2953 del c.c.; intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, atto sotteso e presupposto all’intimazione di pagamento n. 10020199017585912000)’, la ricorrente denunzia l’erroneità della decisione impugnata nel non aver rilevato la maturata prescrizione triennale del credito. Deduce, infatti, che l’indicata cartella di
pagamento è stata notificata il 21 novembre 2014 e che la successiva intimazione è stata notificata il 26 novembre 2019.
3.1. La censura è destituita di fondamento.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto rituale la notificazione dell’atto di intimazione in data 1/9/2017. Ne consegue il difetto di estinzione del credito, per prescrizione, in relazione al successivo avviso di intimazione del 2019.
Con il terzo motivo, rubricato ‘3) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 360 comma 1° n. 4 in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Difetto assoluto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.’, la ricorrente denunzia la totale mancanza di motivazione della sentenza che non chiarisce il senso del ragionamento della Commissione Tributaria Regionale e le ragioni del suo convincimento. Evidenzia l’ assoluto scollamento tra la premessa motivazionale e la decisione finale, con argomentazioni assolutamente prive di nesso logico. Censura la sentenza nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, dopo aver affermato ‘ che la relata di notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA eseguita dal messo notificatore, non contiene alcuna menzione di ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non avesse più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale…….. Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell’irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest’ultima….’ alla fine della sentenza statuisce ‘nel caso di specie l’eseguita visura consente, in aderenza al principio enunciato dal Giudice di legittimità, di ritenere valida la procedura di notifica’. Evidenzia inoltre l’assoluta genericità del
riferimento alla visura menzionata dalla sentenza, della quale non si conosce il contenuto.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato secondo le allegazioni e le prove acquisite. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da ‘error in procedendo’ quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
4.3. Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nello stesso senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 3/3/2022, n. 7090).
4.4. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, premesso il riferimento a plurime sentenze di questa Corte in tema di interpretazione e applicazione dell’art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, ha affermato ‘nel caso di specie l’eseguita visura consente, in aderenza al principio enunciato dal Giudice di legittimità, di ritenere valida la procedura di notifica’ , così ritenendo validamente compiuta la notificazione dell’intimazione di pagamento idonea a interrompere la prescrizione . Siffatta motivazione, oltre a risultare in sé sufficiente a supportare il ragionamento del giudice di merito, non appare inoltre neppure incoerente con le premesse alle quali ha fatto riferimento, che riguardavano le fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione, senza alcuna indicazione da cui potesse trarsi l’affermata irritualità della notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Nessuna lacuna motivazionale è pertanto individuabile nella sentenza impugnata, che ha tratto il proprio convincimento dalle indicazioni contenute nella relata, RAGIONE_SOCIALE quali ha dato atto.
Nulla per le spese del giudizio, essendo le resistenti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME