Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
Irpef 2009 – intimazione di pagamento -notifica trasferimento all’estero del domicilio -opponibilità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21935/2017 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 1290/2017, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate Riscossione che, invece, non ha svolto attività difensiva.
La C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso l’avviso di intimazione notificato il 6 novembre 2014, per la somma di euro 1.726.350,98, in virtù di pregresso atto di accertamento, relativo all’Irpef dovuta per l’anno 2009 , rispetto al quale il COGNOME assumeva di non aver mai ricevuto alcuna notifica.
2.1. La C.t.p dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che non risultava agli atti la prova della sua rituale notifica alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituita, e che affermava essere litisconsorte necessario.
2.2. La C.t.r. pronunciandosi sull’appello del contribuente rilevava, sulla scorta della documentazione prodotta in secondo grado, che il ricorso di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dalla C.t.p., era stato regolarmente notificato anche alla società di riscossione. Si pronunciava, pertanto, nel merito della questione. Ciò posto, r ilevava che l’avviso di accertamento -prodromico all’intimazione di pagamento impugnata diversamente da quanto sostento dal contribuente, era stato regolarmente notificato, sicché erano precluse le contestazioni avverso detto ultimo ; per l’effetto, rilevato che alcuna specifica censura era stata avanzata con riferimento a vizi propri dell’int imazione di pagamento impugnata, rigettava l’appello.
Quanto alla validità della notifica dell’avviso di accertamento , osservava che quest’ultima era intervenuta il 3 aprile 2013 presso il domicilio fiscale in Napoli in quanto la variazione del medesimo, in ragione del trasferimento della residenza in Ungheria, era avvenuta come da certificazione anagrafica dello Stato italiano, prevalente rispetto alla diversa certificazione rilasciata dallo Stato estero – solo il 28 marzo 2013 e che, a detta data, non era ancora decorso il termine di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 ai sensi del quale le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto solo decorsi trenta giorni dalla variazione.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 22, 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 24 e 111 Cost.
Assume che la C.t.r. -rilevato l’errore commesso da lla C.t.p. che aveva illegittimamente dichiarat o l’inammissibilità del ricorso – avrebbe dovuto annullare la sentenza e rimettere il giudizio in primo grado.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa pronuncia della C.t.p. e della C.t.r.; violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. roc. civ; inesistenza assoluta dell’atto presupposto.
Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente notificato l’avviso di accertamento , limitando, tuttavia, l’esame del motivo ad una sola delle questioni sottoposte -ovvero quella relativa allo spostamento della residenza all’estero ed omettendo di valutare
e motivare in ordine all’ulteriore questione relativa alla violazione degli art. 139 e 140 cod. proc. civ.. Osserva in proposito che l’atto impositivo era stato notificato il 4 aprile 2013 presso la residenza in Napoli, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. mediante consegna a mani de l portiere dello stabile e successiva raccomandata informativa; che, tuttavia, il trasferimento della residenza all’estero era già avvenuto alla data del 23 settembre 2012 – e non già il 28 marzo 2013 – come da certificazione ufficiale dell’Ungheria. Aggiunge che, in ogni caso, anche a ritenere non valida la variazione di residenza, la notifica presso la residenza di Napoli, in data comunque successiva, sarebbe dovuta avvenire ex art. 140 cod. proc . civ. con il rito dell’irreperibilità assoluta , e non ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. ; che, infatti, la C.t.r. avrebbe dovuto considerar e che, essendo stata trasferita la residenza all’estero, presso l’indirizzo in Napoli non vi erano più né vicini né portiere del contribuente; che di conseguenza, sarebbe stato necessario spedire la raccomandata di cui all’art. 140 cod . proc. civ. presso la residenza estera. Assume, pertanto, che la notifica dell’avviso di accertamento era inesistente o, quanto meno nulla.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ulteriore omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014.
4 . Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ omessa pronuncia violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e violazione dell’art. 7 legge 2012 del 2000.
Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sui motivi di merito proposti avverso l’avviso di accertamento.
Il primo motivo è infondato.
5.1. La rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambe (Cass. 29/07/2022, n. 23741).
5.2. La pronuncia resa dalla C.t.p., la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso mancando la prova della sua rituale notifica ad una parte ritenuta litisconsorte necessario, non rientra nelle fattispecie tipiche di rimessione della causa al primo giudice.
Correttamente, pertanto, la C.t.r., accolto il motivo, ha trattenuto il giudizio pronunciandosi nel merito.
Il secondo motivo è infondato, restando assorbiti il terzo ed il quarto.
6.1. La C.t.r. con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha stabilito che il trasferimento della residenza del contribuente all’estero era avvenuta solo in data 28 marzo 2013 a fronte della notifica avvenuta il 3 aprile 2013. Di seguito, ha ritenuto che, sebbene per fictio juris , la notifica dell’atto impositivo prodromico all’intimazione impugnata doveva ritenersi validamente eseguita presso il vecchio domicilio fiscale, non essendo decorsi i trenta giorni di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
6.2. La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. (Cass. 28/12/2016, n. 27129).
Correttamente, pertanto, la C.t.r. ha ritenuto che, non essendo stata comunicata la variazione del domicilio fiscale e non essendo decorsi i trenta giorni per la sua opponibilità, la notifica era stata correttamente eseguita nel Comune di detto ultimo.
6.3. Il contribuente sostiene che, anche a ritenere legittima la notifica in Napoli, in ragione della non opponibilità della variazione del domicilio fiscale, la medesima sarebbe dovuta avvenire nelle forme della irriperibilità assoluta valendosi ex art. 140 cod. proc. civ. e non già con le modalità di cui all’art. 139 cod. proc. civ. ; che, in ogni caso, la raccomandata andava spedita alla residenza estera.
In primo luogo va chiarito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che , per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna d ell’atto; viceversa, va effettuata ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale ( c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023, n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788)
6.4. Il rito dell’irreperibilità assoluta presuppone , pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. Nella fattispecie in esame, invece, il messo notificatore, non ha riscontrato la sussistenza dei detti presupposti, tant’è che ha provveduto alla notifica consegnando il plico al portiere e spedendo la raccomandata informativa di cui all’art. 139 cod. proc. civ.
6.5. Correttamente, pertanto, la C.t.r. – dopo ave rilevato che il nuovo domicilio non era opponibile all’Amministrazione in quanto la data della sua decorrenza era da fissare al 28 marzo e non era decorso il termine di trenta giorni perché la medesima producesse effetti nei confronti dell’Amministrazione – ha ritenuto valida la notifica la quale era stata eseguita presso il precedente domicilio, con le modalità di cui all’art. 139 cod. proc. civ., ovvero come riferito anche nel ricorso, mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa al medesimo indirizzo.
I motivi terzo e quarto, che attengono a vizi di merito dell’avviso di accertamento, restano, di conseguenza, assorbiti. La C.t.r., infatti, ha correttamente rilevato, con statuizione non oggetto di censura, che i vizi dell’atto impositivo possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto successivo solo ove il primo non sia stato validamente notificato.
Il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti della sola Agenzia delle entrate che ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024.