Notifica TIA: La Cassazione fa chiarezza su validità e IVA
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato due questioni cruciali per i contribuenti: la validità della notifica TIA e l’applicazione dell’IVA su questa tariffa. La decisione offre importanti chiarimenti sui termini di decadenza e sui limiti del potere del giudice d’appello, confermando principi fondamentali a tutela del cittadino.
I Fatti del Caso: Una Disputa sulla Notifica TIA e sull’IVA
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per l’anno 2009. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva parzialmente accolto il ricorso, escludendo l’applicazione dell’IVA sulla tariffa.
Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), in riforma della prima decisione, respingeva completamente le ragioni del contribuente. Quest’ultimo, ritenendo la sentenza ingiusta, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su quattro motivi principali, tra cui la prescrizione del credito e l’invalidità della notifica dell’atto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando le censure sulla procedura di notifica ma accogliendo quella relativa all’illegittima applicazione dell’IVA. Vediamo nel dettaglio i punti salienti della decisione.
La questione della decadenza e della validità della notifica TIA
Il contribuente sosteneva che la notifica TIA, ricevuta il 12 gennaio 2015 per un tributo del 2009, fosse tardiva e quindi il diritto alla riscossione fosse prescritto. La Corte ha respinto questa tesi, precisando un punto fondamentale: per l’ente notificante, il termine di decadenza di cinque anni è rispettato se l’atto viene spedito entro la scadenza. Nel caso specifico, la spedizione era avvenuta il 23 dicembre 2014, quindi ampiamente nei termini.
Inoltre, il ricorrente lamentava la nullità della notifica per la mancanza della firma dell’agente postale e del numero cronologico. Anche su questo punto, la Cassazione ha dato torto al contribuente. Citando propri precedenti, ha ribadito che, nelle notifiche a mezzo posta, la presenza del timbro dell’ufficio postale sulla ricevuta di spedizione è sufficiente a garantire la riferibilità dell’atto e a renderlo valido, sanando eventuali irregolarità formali.
L’illegittima applicazione dell’IVA sulla TIA
Il motivo di ricorso che ha trovato accoglimento è stato quello relativo all’applicazione dell’IVA sulla tariffa. La Corte ha osservato che la decisione di primo grado, che aveva escluso l’IVA, non era stata oggetto di uno specifico appello (neppure incidentale) da parte della società di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, quella parte della sentenza era passata in giudicato.
La Commissione Tributaria Regionale, pertanto, non avrebbe potuto riesaminare quel punto e reintrodurre l’IVA. Agendo in questo modo, il giudice di secondo grado è andato oltre i limiti della domanda, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati del diritto processuale e tributario. In primo luogo, la distinzione tra il perfezionamento della notifica per il notificante (momento della spedizione) e per il destinatario (momento della ricezione) è un caposaldo per il calcolo dei termini di decadenza, volto a non far ricadere sul creditore eventuali ritardi del servizio postale.
In secondo luogo, la validità della notifica tramite raccomandata è garantita dall’attività dell’ente postale, attestata dal timbro, che conferisce pubblica fede all’atto. La costituzione in giudizio del contribuente, inoltre, sana qualsiasi vizio di notifica, dimostrando che l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Infine, la motivazione cruciale risiede nel principio del giudicato interno. Una statuizione del giudice di primo grado, se non specificamente impugnata dalla parte soccombente su quel punto, diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione nel grado successivo. La CTR, reintroducendo l’IVA, ha violato questo principio fondamentale.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione, accogliendo il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha confermato la non debenza dell’IVA sulla TIA. Questa pronuncia ha due importanti implicazioni pratiche: da un lato, rafforza la validità delle notifiche postali basate sul timbro dell’ufficio, semplificando le procedure; dall’altro, riafferma un principio di giustizia sostanziale, ovvero che l’IVA non è dovuta sulla TIA, e un principio processuale fondamentale a garanzia delle parti, impedendo ai giudici d’appello di decidere su questioni non devolute alla loro cognizione.
Quando si considera tempestiva la notifica di un atto tributario ai fini della decadenza?
Per l’ente impositore, la notifica si considera perfezionata e il termine di decadenza è rispettato al momento della spedizione dell’atto, non al momento della sua ricezione da parte del contribuente.
La mancanza della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende la notifica nulla?
No. Secondo la Cassazione, la presenza del timbro dell’ufficio postale sulla ricevuta è sufficiente a garantire l’autenticità e la riferibilità dell’attività di spedizione, rendendo la notifica valida anche in assenza della firma dell’addetto.
Un giudice d’appello può modificare una parte della sentenza di primo grado che non è stata specificamente impugnata?
No. Se una parte della sentenza di primo grado non viene contestata con uno specifico motivo d’appello, essa diventa definitiva (passa in giudicato interno) e il giudice del gravame non può riesaminarla né modificarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15558/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 6943/2020 depositata il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado rigettava il ricorso introduttivo del contribuente; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente relativamente alla applicazione dell’IVA sulla TIA del 2009;
ricorre per cassazione COGNOME Guglielmo con quattro motivi;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso e chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato solo nel quarto motivo (errata applicazione dell’art. 238, d. lgs. 152 del 2006, contraddittoria ed errata motivazione relativamente all’applicazione dell’IVA sulla TIA), in quanto nessun appello sul punto, neppure incidentale, aveva proposto la RAGIONE_SOCIALE s.p.a.; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto, la questione può essere decisa con la cassazione della sentenza in parte qua e la decisione nel merito di questa Corte di Cassazione, di conferma della decisione di primo grado che tale applicazione aveva escluso.
Il ricorso risulta infondato nel resto; le spese possono compensarsi rilevato il suo parziale accoglimento, per giunta su questione controversa risolta solo in corso di causa da questa Corte di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la prescrizione della pretesa e la motivazione apparente (violazione de ll’art. 1, comma 161, l. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per il ricorrente l’avviso sarebbe stato notificato il 12 gennaio 2015, per la TIA del 2009, dopo oltre cinque anni. La decisione impugnata correttamente rileva che per il notificante vale la spedizione avvenuta il 23 dicembre 2014, quindi entro i cinque anni. Si tratta di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006:
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione degli art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Il ricorrente sostiene la inesistenza della notifica per la mancata sottoscrizione del messo notificatore degli avvisi di accertamento. Mancherebbe anche il numero cronologico delle notifiche.
Per la sentenza impugnata la costituzione in giudizio avrebbe, comunque sanato l’irregolarità della notifica.
Tuttavia, nessuna inesistenza o invalidità della notifica sussiste: «In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell’addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell’attività di spedizione della raccomandata informativa alle Poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 30945 del 03/12/2024, Rv. 673051 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/08/2018, n. 21071, Rv. 650056 – 01).
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la non debenza dell’Iva sulla Tia.
Spese tutte compensate.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025 .