Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21116 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21780/2018 proposto da:
NOME COGNOME nato a Filadelfia (VV) il 26/02/1943 (C.F.: PST CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Lamezia Terme (C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; PEC:
EMAIL);
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3790/2017 emessa dalla CTR Calabria in data
Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastali -Tempestività appello
30/12/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro ed ipocatastali notificatogli con riferimento all’atto di vendita di un terreno sito in Filadelfia ed avente destinazione urbanistica ‘C’ residenziale di espansione.
La CTP di Vibo Valentia rigettava il ricorso ritenendo il terreno utilizzato dall’Ufficio a comparazione , similare a quello oggetto di maggiore imposizione e che, invece, la copia del contratto di altro bene prodotto dal contribuente avesse ad oggetto un suolo edificatorio seminativo (classe 1) e, come tale, non utilizzabile ai fini comparativi.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Calabria dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto, evidenziando che, essendo stata la sentenza di primo grado depositata in data 13.2.2014, il termine per impugnarla (comprensivo della sospensione feriale di 46 giorni) andava a scadere il 29.9.2014, laddove nel caso di specie l’appello era stato notificato il 2.10.2014.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Apostoliti Natale sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e 140 cpc , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto – erroneamente, a suo dire tardivo e quindi inammissibile l’appello da lui proposto, errando sia nell’individuazione della data di deposito della sentenza di primo grado (17.2.2017, anziché 13.2.2014) sia nell’indicare il momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica de ll’atto di ap pello nella data di consegna dello stesso al destinatario (2.10.2014), anziché in quella (30.9.2014) di consegna all’ufficio postale.
1.1. Il motivo è fondato.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).
Nel caso di specie, sebbene il vizio denunciato sia stato inquadrato nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è chiara la censura. Orbene, la CTR è incorsa in una evidente svista nel momento in cui ha individuato la data in cui è stata pubblicata la sentenza di primo grado nel giorno 13.2.2014, anziché nel giorno 17.2.2014, con la conseguenza che, alla luce del reale dies a quo , il dies ad quem per la proposizione dell’appello andava a scadere in data 2.10.2014, anziché 29.9.2014, risultando, per l’effetto, tempestiva la notifica del gravame operata il 30.9.2014 con consegna all’Ufficio postale .
A tal ultimo riguardo, occorre tener presente che, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18551 del 10/08/2010). Invero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro indicante il numero del “registro cronologico” e la data, apposta, come nella specie, in calce all’atto di appello, recante la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, senza che sia necessario dimostrare la tempestività della consegna attraverso la ricevuta rilasciata dall’ufficiale
giudiziario ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell’incarico affidatogli e della consegna dell’atto da notificarsi o attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell’atto da notificare (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11024 del 14/05/2007). E, dunque, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Da quanto precede deriva che l’atto di appello, appunto consegnato all’ufficiale postale in data 30.9.2014, è stato tempestivamente proposto.
Con il secondo motivo il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR previamente sottoposto al contraddittorio delle parti il rilievo officioso della presunta tardività con la quale era stato da lui proposto l’appello.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente, pur essendo opportuno qui evidenziare che, qualora il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione ex art. 101 cit. (cd. sentenza di terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall’ error iuris in iudicando , ovvero dall’ error in iudicando de iure procedendi , la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto realizzato (fra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018).
Con il terzo motivo il ricorrente reitera l’eccezione di giudicato esterno di cui alla sentenza n. 3434/2017 resa dalla stessa CTR della Calabria con riferimento ad un terreno contiguo a quello in esame ed appartenente al medesimo.
3.1. Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato
per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o di un rilievo officioso, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle altre censure riprodotte dal contribuente da pagina 8 a pagina 11 del ricorso per cassazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2025 .