Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28832/2018 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e inEMAIL ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 marzo 2018, n. 1534/09/2018;
CATASTO ACCERTAMENTO APPELLO NOTIFICATO IN FORMA TELEMATICA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 marzo 2018, n. 1534/09/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento catastale n. RM0506425/2014, all’esito di procedura DOCFA, in relazione ad immobili compresi nel centro commerciale sito in Roma alla località Castel Romano con la denominazione ‘ Castel RAGIONE_SOCIALE ‘ , dei quali la ‘ SRAGIONE_SOCIALE -Sistemi Informatici Edilizia RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, essendosene rettificato il classamento in ‘ beni comuni non censibili ‘ con la costituzione di una nuova unità immobiliare mediante la graffatura dei mappali catastali, il riconoscimento della categoria D/8 e l’attribuzione della rendita nella misura di € 233.978,00, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall ‘ Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’1 febbraio 2017, n. 2588/31/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha pronunciato l’ absolutio ab instantia per inesistenza della notifica telematica dell’appello , giacché la notifica del ricorso originario era avvenuta con modalità tradizionali, prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo telematico.
RAGIONE_SOCIALE Informatici RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. h), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, nonché del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. c iv., per essere stata erroneamente dichiarata dalla sentenza impugnata l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della relativa notifica in forma telematica.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Dopo aver rilevato che: « In primo grado, il contenzioso era stato instaurato dal contribuente con modalità cartacea, mentre l’ufficio ha proposto appello notificandolo per via telematica ed il contribuente ha depositato le controdeduzioni con modalità cartacea contestando l’ inammissibilità dell’appello telematico », per cui: « Si è verificata, così, la situazione che il fascicolo telematico non contiene le controdeduzioni dell’appellato e che il fascicolo cartaceo non contiene l’appello dell’ufficio che non ha depositato una copia cartacea di cortesia, con ciò mettendo il Collegio nella condizione di non poter visionare gli atti nella loro interezza », ritenendo che: « In base al principio della facoltatività del processo tributario telematico, la scelta del suo utilizzo è nelle mani del contribuente il quale, al momento di instaurare il contenzioso e cioè dal primo grado di giudizio, sceglie quale modalità perseguire, atteso che il punctum dolens è rappresentato dalla notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del c.p.c. ed in base al D.M.n.163/2013 che con gli artt. 10 e 11 del citato regolamento obbliga, ferma restando la facoltatività della
scelta dell’utilizzo del processo tributario in modalità cartacea o telematica nel processo di primo grado, successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio di appello », il giudice del gravame ha concluso che: « Nel caso specifico, come controdedotto dalla società appellata, l’appello così come notificato, comporta l’inesistenza della notifica per mancato rispetto delle modalità previste dall’art.16 del D.Lgs.n.546/92 e deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di giudizio a motivo dell’instaurazione del processo ante D.LGS.N.156/2015 ».
1.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo pec dell’atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall’art. 2, lett. b), del d.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al d.d. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, atteso che, alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario (Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37371 -vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31722).
1.4 In particolare, riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti, l’art. 16bis , comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vigente ratione temporis , disponeva che: « Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione ». A sua volta, l’art. 20, comma 2, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 ( ‘ Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento.
Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nel Lazio, le disposizioni contenute nel d.d. 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, sono state estese soltanto con il successivo d.m. 15 dicembre 2016, il cui art. 2, lett. b), dispone peraltro che: « Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire: b) dal 15 dicembre 2017 per le Regioni Friuli – Venezia Giulia, Lazio e Lombardia ».
Dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dagli atti delle parti, risulta pacifico che il ricorso originario -al pari dell’appello – è stato notificato prima della predetta data del 15 dicembre 2017, con la conseguente inapplicabilità al procedimento de
quo dell’art. 16bis , comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che legittimava l’utilizzo facoltativo (« possono avvenire in via telematica ») della notifica telematica tra le parti. Successivamente, lo stesso art. 16bis , comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato ulteriormente modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica: « Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro 6 dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione (…) ».
Tuttavia, il successivo comma 5 del medesimo art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, detta una specifica previsione intertemporale che esclude l’applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4), al caso di specie, statuendo che: « Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dai 10 luglio 2019 ».
Infatti, tanto il primo grado che il secondo grado di giudizio sono stati introdotti con ricorsi notificati prima di tale scadenza. Peraltro, lo stesso art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale « L’articolo 16bis , comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche ».
Come è stato rilevato dalla circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019, n. 1/DF (paragrafo 3), l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, « (…) la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado ». Tuttavia, come del resto è reso palese dal richiamo dello stesso art. 16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ai relativi decreti attuativi, la medesima diposizione non incide sulla data d’inizio del periodo del quale le parti erano legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario, che nel caso di specie, per effetto del ridetto d.m. 15 dicembre 2016, coincide con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 dicembre 2017.
1.5 Nel caso di specie, quindi, la notifica dell’atto di appello a mezzo pec del l’8 maggio 2017 era rituale, essendo irrilevanti
le diverse modalità di notifica del ricorso introduttivo. Ne discende la necessità di rinnovare il giudizio di secondo grado. 2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno