Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRAP 2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14305/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti –
contro
3 RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita,
-intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 966/02/2021, depositata 9 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 21 settembre 2018, l’RAGIONE_SOCIALE accertava, in capo alla RAGIONE_SOCIALE, per l’anno d’imposta 2013, un maggior reddito imponibile di € 155. 424,00 (da recuperare ai fini IRPEF in capo ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), determinando, ai fini IRAP, una maggiore imposta di € 6.407,00, ed irrogando altresì una sanzione di € 6.766,30.
La società impugnav a l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 107/01/2020, pubblicata il 12 febbraio 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 966/02/2021, pronunciata il 20 ottobre 2021 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l’appello per tardività, compensando le spese .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 giugno 2022).
La 3 Bet di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con decreto del 18 marzo 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -septies del d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 147 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto tardivo l’appello, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata in data 11 settembre 2020 alle ore 23.37, con la conseguenza che la notificazione stessa avrebbe dovuto considerarsi perfezionata alle ore 7.00 del 12 settembre 2020, in forza del disposto dell’art. 16 -septies cit., vigente ratione temporis ; conseguentemente, essendo stato l’appello notificato in data 11 novembre 2020, esso era da considerarsi tempestivo.
2. Il motivo è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la sentenza di primo grado è stata notificata all’Ufficio in data 11 settembre 2020 alle ore 23.37.
Orbene, in base all’art. 16 -septies del d.l. n. 179/2012, conv. dalla legge n. 221/2012, vigente ratione temporis , la notifica a mezzo p.e.c. effettuata dopo le ore 21.00 si intendeva perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo (e quindi, in questo caso, il giorno 12 settembre 2020); vero è che tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima giusta sentenza della Corte cost. n. 75 del 9 aprile 2019, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione era generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezionava per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta; tuttavia, per il destinatario della notificazione, permaneva il criterio del
perfezionamento della notificazione alle ore 7.00 del giorno successivo.
Conseguentemente, nel caso di specie, la notificazione della sentenza di primo grado doveva considerarsi effettuata il giorno sabato 12 settembre 2020, con la conseguenza che l’atto di appello, notificato mercoledì 11 novembre 2020, era da considerarsi tempestivo.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.