Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Ricorso -notifica telematica -attivazione del P.T.T. nella Regione di riferimento – necessità – conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11523/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. EMAIL;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
; -intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 807/01/2021, depositata in data 26 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME propose ricorso innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE avverso l’intimazione notificatagli dalla RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 72.264,38, relativo a numerose cartelle di pagamento notificate e rimaste insolute, emesse da vari enti.
Al giudizio parteciparono anche la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE del capoluogo ligure e l’RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima eccep ì l’inammissibilità del ricorso perché notificato il 18 novembre 2015 a mezzo p.e.c. , prima dell’introduzione del processo telematico tributario nella regione Liguria (avvenuta il 15 novembre dell’anno successivo).
La CTP rigettò il ricorso del contribuente non condividendo le doglianze svolte dal medesimo nel merito (omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo fino al 1999, illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretese Irpef/Iva/Irap per l’ades ione al condono fiscale, non debenza dei tributi locali).
Interposto gravame dal contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE propose gravame incidentale deducendo l’omessa decisione della CTP sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
La CTR accolse l’appello incidentale rilevando l’inesistenza del ricorso introduttivo della lite in quanto notificato a mezzo p.e.c. in data antecedente all’introduzione, in Liguria, della possibilità di tale modalità di notifica. Il vizio della notifica, per il giudice del gravame, era originario ed insanabile; la notifica non aveva potuto produrre, pertanto, alcun effetto.
Per la cassazione della citata sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo . L’ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024. Il ricorrente ha depositato memoria , insistendo nell’accoglimento del gravame .
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. deducendo l’intervenuta sanatoria del vizio di notifica dell’atto introduttivo del primo grado in conseguenza della costituzione RAGIONE_SOCIALE parti convenute; richiama, quindi, il principio di conservazione degli atti e sottolinea, infine, che, ove dovesse ritenersi la nullità della notifica del ricorso, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione «per crediti oggetto di impugnazione». Infine, tutte le cartelle oggetto del giudizio risultano sospese e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto «già prima d’ora annullare d’ufficio l’intimazione di pagamento oggetto di vertenza».
Il motivo è infondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. 11/6/2018 n. 15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Liguria, ove è entrato in vigore il 15 novembre 2016 (Cass. 22/7/2019 n. 19638).
Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 6/6/2023 n. 15776): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna
sanatoria ex tunc , ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta.
Nella specie, alla luce di quanto precede e della tempistica esposta, correttamente la CTR ha dichiarato l’inesistenza della notifica del ricorso di primo grado, eseguito a mezzo pec il 18/11/2015, ben prima dell’introduzione, nella regione Liguria, del processo tributario telematico.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti processuali con ciascuna parte controricorrente.
Nulla va statuito riguardo alle spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, rimaste intimate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, e in favore del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi; Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.