Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15593 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
Amministratore di fatto -sanzioni -giudizio tributario – termine notifica
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31037/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
BAJWA ARHAT MUSHTAQ, rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, N. 1161/2019 depositata il 12/03/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichirarsi l’inammissibilità del ricorso;
sentiti l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate , e l’Avv. NOME COGNOME per il contribuente.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di NOME COGNOME che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento , relativo all’anno di imposta2014, con il quale -oltra ad accertarsi in capo alla RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito di impresa -erano state poste a suo carico, in via solidale nella qualità di amministratore di fatto, le conseguenti sanzioni.
Il contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269.
Censura la sentenza per aver ritenuto, nonostante l’incontestata qualifica di amministratore di fatto del contribuente, che delle sanzioni dovesse rispondere la sola persona giuridica.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e degli art. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente laddove ha r avvisato una carenza dell’atto impositivo in ordine alla responsabilità della persona fisica
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, così come eccepito dal controricorrente sia nel controricorso che nella memoria.
3.1 Al giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, applicabile, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 04/05/2012, n. 6784). Il ricorso riguarda, infatti, avviso di accertamento per l’anno di imposta 2014 ed è, pertanto, certamente successivo a tale data.
3.2. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra le più recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518)
3.3. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché, per calcolare i termini di decadenza dal gravame, non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e il trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno; in tal caso, infatti, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc.
civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di tale sospensione (Cass. 25/08/2020, n. 17640).
Va aggiunto, sul punto, che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all’art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 -che, sostituendo l’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno) -trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015 (Cass. 17/03/2022, n. 8722).
3.4. In ragione dei principi sopra esposti, il termine per proporre il ricorso per cassazione, stante la pubblicazione della sentenza in data 12 marzo 2019 (e non 12 maggio 2019) come erroneamente indicato nel ricorso), scadeva il 13 ottobre 2019 (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 13 settembre 2019). Poiché il 13 ottobre cadeva di domenica, il termine restava prorogato, ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. al giorno lunedì 14 ottobre 2019.
3.5. La notifica del ricorso è avvenuta una prima volta a mezzo raccomandata (NUMERO_CARTA spedita il 14 ottobre 2019, ultimo giorno utile, all’indirizzo del difensore NOME COGNOME COGNOME presso l’indirizzo in Trezzo sull’Adda alla INDIRIZZO indicato nella sentenza di appello. Tanto è provato dall’avviso di ricevimento . Da quest’ultimo risulta, tuttavia, che la consegna del plico non è avvenuta «per irreperibilità del destinatario», come attestato in data 17 ottobre 2019 dall’addetto al recapito, il quale, infatti, ha barrato la corrispondente voce del modulo e non ha, invece, barrato né completato -con riferimento agli adempimenti dovuti nel caso di eventuale irreperibilità solo relativa -la voce corrispondente
all’assenza temporanea del destinatario e delle persone altrimenti abilitate alla ricezione. Neppure, peraltro, risulta compilata la casella relativa al deposito del plico presso l’ufficio postale. Infine, sull’ulteriore facciata dello stesso avviso di ricevimento l’indirizzo del destinatario risulta barrato.
A tale tentativo negativo di notifica ne sono seguiti altri due, con raccomandate spedite l’una personalmente alla parte e l’altra al difensore, ma presso altro indirizzo. Entrambe dette raccomandate risultano spedite in data 16 dicembre 2019 e la notifica si è perfezionata il 19 dicembre 2019 per la parte ed il 24 dicembre per il difensore
Il procedimento notificatorio, a seguito del primo tentativo non andato a buon fine, è stato ripreso, pertanto, in data 16 dicembre 2019.
3.6. Il complesso di tali elementi porta in primo luogo ad affermare che la ricorrente non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario della società intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell’intestazione della sentenza impugnata e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato in sentenza (Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594)
3.7. Il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario, per fatto non imputabile ad errore del notificante pone, tuttavia, un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la
possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare non effettuata in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata (Cass., Sez. U, 24/07/2009, n. 17352 con principio ribadito dalle sezioni semplici, Cass. 11/09/2013, n. 20830 e Cass. 25/09/2015, n. 19060).
3.8. L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con immediatezza appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con «tempestività» (Cass. Sez.. U. n. 17352 del 2009, cit.).
Le Sezioni Unite della Corte, hanno evidenziato come dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 cod. proc. civ..
Si è osservato, infatti, che se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio).
Concludendo, va ribadito il principio di diritto per il quale «la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, cod. proc. civ. salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova» (Cass. Sez. U .15/07/2016, n. 14594). È conservata la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. Cass. 09/01/2024, n. 750, Cass. 03/03/2017, n. 5974).
3.9. Nel caso in esame non sussistono i detti requisiti perché il procedimento notificatorio è stato ripreso oltre il termine di trenta giorni, né la ricorrente ha allegato circostanze eccezionali e nemmeno di essere venuta a conoscenza con ritardo del mancato perfezionamento della prima notifica, circostanza anche questa la cui prova grava sul notificante (cfr. Cass. 12/09/2023, n. 26363).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.