Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3078 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3078 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7683/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione Staccata di Salerno n. 8080/2016 depositata il 23/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe, con cui i giudici di secondo grado, accogliendo l’appello della società contribuente, hanno annullato l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ent rate per Ires, Iva e Irap, oltre accessori, per l’anno di imposta 200 9.
Resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva la inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, come anche dedotto da parte controricorrente.
La sentenza di appello impugnata, non notificata, è stata depositata in data 23/09/2016 e dunque il termine per il ricorso in cassazione scadeva in data 23/03/2017.
Il periodo in esame non era interessato da sospensioni eccezionali dei termini processuali legate a provvedimenti condonizi, in quanto, come disposto d all’art. 39, comma 12, lettera c), d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, erano stati sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.
Il ricorso, datato 15 marzo 2017, è stato spedito, con accettazione da parte dell’Unep presso la Corte d’Appello di Roma in data 6 luglio 2017, e la notifica si è perfezionata in data 13/07/2017 con il ritiro del piego presso l’ufficio postale da parte del difensore domiciliatario.
Va altresì rilevato che la copia notificata reca la dicitura ‘ prosecuzione processo di notificazione’ e che la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato altra copia del ricorso, consegnata all’Ufficiale giudiziario in data 20/03/2017, e della cui notificazione non ha documentato l’esito.
5.1. La seconda notificazione, sia per la espressa indicazione contenuta nell’atto, sia perché risulta destinata ad indirizzo del domiciliatario differente rispetto a quello della prima notificazione, che coincideva con quello risultante dalla sentenza di appello, potrebbe in thesi ricondursi alla fattispecie conservativa più volte individuata da questa Suprema Corte.
Va opportunamente rammentato che, per costante orientamento di questa Corte, «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon
fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, Rv. 640441 -01; conf. ex multis Cass. Sez. 5, 25/09/2015, n. 19060, Rv. 636563 -01).
6.1. Tuttavia, così non è nel caso di specie, in quanto il processo notificatorio non risulta essere stato riattivato con tempestività, e comunque entro oltre il termine di salvezza individuato, non essendo inoltre rilevabile il momento in cui l’Avvocatura ha avuto rispedito l’atto non notificato, né essendo state dedotte le eventuali cause giustificative di eventuale rimessione in termini.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate, come desunto dagli atti.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026. Il Presidente NOME COGNOME