Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18811/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 99/2021 depositata il 12 gennaio 2021
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Crotone dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME, esercente le attività di pescheria e commercio di articoli sportivi, un avviso di accertamento con il quale rideterminava sulla base degli studi di settore il reddito dichiarato dal contribuente ai fini dell’IRPEF per
l’anno 2007, operando le conseguenti riprese fiscali.
Il COGNOME impugnava il menzionato avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva impugnata dalla parte pubblica davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che con sentenza n. 99/2021 del 12 gennaio 2021 dichiarava inammissibile l’esperito gravame in ragione della sua ritenuta tardività.
Rilevavano i giudici di secondo grado che la notifica dell’atto di appello «e (ra) stata presa in carico dalle Poste Italiane in data 12 aprile 2019, ossia oltre il termine lungo di sei mesi (20.3.2019) dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 20.9.2018», soggiungendo che «dalla memoria integrativa depositata dall’Ufficio in data 19.12.2019» non era «possibile trarre una diversa determinazione, atteso che la documentazione in essa richiamata conferma (va) la tardività della notifica» .
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Mercurio è rimasto intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 37712/2022 del 23 dicembre 2022 l’ex Sesta Sezione Civile ha disposto l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, rinviando la causa a nuovo ruolo dinanzi a questa Sezione.
Per la trattazione del procedimento è stata, quindi, fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 156 e 291 c.p.c..
1.1 Si censura la gravata sentenza per aver erroneamente dichiarato la tardività dell’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, senza in alcun modo valutare l’attività svolta dal notificante anteriormente alla scadenza del termine di impugnazione.
1.2 Viene, al riguardo, dedotto che, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, eseguito in data 18 marzo 2019 mediante la spedizione di plico postale raccomandato all’indirizzo dello studio del difensore domiciliatario del Mercurio risultante dagli atti del giudizio di primo grado, l’Ufficio aveva prontamente ripreso il procedimento notificatorio, il quale si era poi perfezionato il 12 aprile 2019, nei trenta giorni successivi alla notizia dell’esito negativo del detto tentativo.
1.3 Si sottolinea che l’insuccesso del primo tentativo non poteva ritenersi imputabile al notificante, in quanto il difensore del contribuente, in violazione dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, aveva omesso di notificare l’intervenuta variazione dell’indirizzo del proprio studio alla segreteria della CTP e alla controparte; detta variazione, peraltro, nemmeno era stata comunicata all’ordine professionale di appartenenza, tant’è vero che dalla consultazione telematica dell’albo degli avvocati effettuata in occasione della notifica del ricorso per cassazione l’indirizzo dello studio risultava essere ancora coincidente con quello indicato nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.
1.4 Viene, inoltre, soggiunto che il vizio originario della notifica doveva in ogni caso ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio della parte appellata.
1.5 Il motivo è infondato.
1.6 Attesa la natura processuale del vizio denunciato, la Corte ha potuto esaminare direttamente gli atti richiamati dall’impugnante Agenzia delle Entrate, il cui contenuto essenziale è stato dalla stessa riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
1.7 Attraverso tale disamina si è avuto modo di constatare che
effettivamente la prefata Agenzia esperì un primo tentativo di notifica dell’atto di appello in data 18 marzo 2019, quando ancora era in corso il termine semestrale di impugnazione della sentenza di primo grado, pubblicata il 20 settembre 2018.
1.8 La notificazione fu eseguita a mezzo del servizio postale all’indirizzo dello studio del difensore del COGNOME risultante dagli atti del giudizio di primo grado (INDIRIZZO Pietraviva INDIRIZZO -Catanzaro), ma non andò a buon fine per essere il destinatario risultato .
1.9 Dopo un ulteriore tentativo di notifica non riuscito, compiuto in INDIRIZZO in Catanzaro, un terzo fu posto in essere in data 11 aprile 2019, mediante la spedizione di altro plico raccomandato presso un diverso indirizzo dello studio del difensore del contribuente (INDIRIZZO Falerna ), e questa volta l’esito fu positivo.
1.10 Ciò posto, ai fini della soluzione dell’odierna controversia assume rilievo il seguente principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14594/2016: «Qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. In questi casi, il procedimento notificatorio continua a ritenersi iniziato a condizione che l’istante si sia attivato in piena autonomia, senza che sia possibile chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, e in un termine che può
essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c.» .
1.11 Occorre, poi, tener presente che, con specifico riferimento al processo tributario, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che la parte è tenuta a notificare l’intervenuta variazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, soltanto ove questo sia stato autonomamente eletto; laddove, invece, essa abbia eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, tale elezione vale unicamente a indicare la sede dello studio del professionista incaricato, sicchè, in questo secondo caso, il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, spettando al notificante esperire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia nel frattempo mutato (cfr. Cass. n. 10985/2024, Cass. n. 10565/2022, Cass. n. 7320/2021, Cass. n. 28712/2017).
1.12 Per quanto qui di interesse, è stato inoltre precisato che la notificazione dell’atto di appello tentata con esito negativo presso il precedente recapito del difensore domiciliatario della controparte va considerata inesistente «in rerum natura» per mancato conseguimento del suo scopo, sì da non poter essere sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio dell’appellato; né in detta ipotesi può ammettersi la riattivazione del procedimento notificatorio con la conservazione dei relativi effetti, in quanto l’agevole possibilità di accertare la nuova ubicazione dello studio del difensore attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati induce a ritenere imputabile al notificante il vizio da cui era affetta la prima notifica (cfr. Cass. n. 17336/2019, Cass. n. 23760/2020, Cass. n. 9182/2023, Cass. n. 15473/2024).
1.13 Non si è poi mancato di puntualizzare che la ripresa del procedimento di notificazione dopo l’insuccesso del primo tentativo è possibile soltanto ove risulti configurabile un’ipotesi di caso
fortuito o forza maggiore, come quando, ad esempio, la notifica non sia andata a buon fine per l’omessa o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo nella sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore e in altre situazioni consimili (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3818/2009).
1.14 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi, non avendo l’Agenzia delle Entrate dimostrato che al momento del primo tentativo di notifica dell’atto di appello non fosse stata ancora annotata nell’albo professionale tenuto dal competente consiglio dell’ordine forense la variazione dell’indirizzo dello studio del difensore domiciliatario del Mercurio, deve reputarsi imputabile alla stessa Agenzia il mancato compimento della detta notifica entro il termine di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Di conseguenza, non solo va escluso che la ricorrente possa giovarsi dell’avvenuta ripresa del procedimento notificatorio e del suo successivo perfezionamento in un tempo non superiore alla metà del termine di impugnazione di cui all’art. 325, comma 1, c.p.c. -che nel processo tributario è pari a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 -, ma nemmeno è predicabile che la costituzione in giudizio dell’appellato abbia determinato la sanatoria del vizio.
1.15 In proposito, va notato che nel corpo del ricorso in esame è stata riprodotta fotograficamente la risposta all’interrogazione telematica asseritamente effettuata sul sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con riferimento all’avv. NOME COGNOME difensore del contribuente nel giudizio di primo grado.
1.16 Sennonchè, tale riproduzione va ritenuta priva di ogni valenza probatoria, in quanto non offre alcuna certezza circa la sua
provenienza, oltre a risultare sprovvista di precisi riferimenti temporali (non è infatti possibile stabilire a quale data si riferiscano le informazioni ricavabili dalla fonte consultata).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Mercurio svolto attività difensiva in questa sede.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione