Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5051 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1813/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 801/07/2015, depositata in data 09 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Savona – a seguito dell’esame del Modello Unico 2007 (anno d’imposta 2006), contestava alla società RAGIONE_SOCIALE il mancato adeguamento allo studio di settore TG69U in quanto i ricavi
Cart. Pag. IRES 2006
dichiarati per l’annualità oggetto di verifica si discostavano da quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore di circa € 50.000,00. L’Ufficio provvedeva ad emettere avviso di accertamento e, successivamente, procedeva ad iscrivere a ruolo un importo pari alla metà delle maggiori imposte accertate, cui seguiva notificazione della cartella di pagamento.
Avverso gli atti la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Savona; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 69/05/2011, li rigettava.
Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE Liguria; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 801/07/2015, depositata in data 9 luglio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della società contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre la contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione inesistente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha motivato in maniera solo apparente, non mostrando specifico iter logico -giuridico che l’ha portata a ritenere erronea la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto rilevante per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (subordinata)» l’Ufficio lamenta
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pressoché mancato di valutare tutto il materiale probatorio che era stato addotto dall’Ufficio e riportato negli atti difensivi.
Va premesso che il ricorso è inammissibile.
Risulta ex actis che l’Avvocatura Generale dello Stato ha tentato una prima notifica in data 12 gennaio 2016 non andata a buon fine perché il destinatario risultava ‘trasferito’ (14/01/2016); successivamente, l’Avvocatura procedeva a nuova notifica che si perfezionava il 18 marzo 2016 nei confronti dei commercialisti dott.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME, in INDIRIZZO, a mani del commercialista ‘addetto alla casa’; tuttavia, rispetto alla data di deposito della sentenza d’appello, ossia 9 luglio 2015, il termine ex art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, alla data del 18 marzo 2016 risultava inevitabilmente scaduto.
1.2. Vieppiù che la ricorrente non si è tempestivamente attivata essendo pacifico che la giurisprudenza delle Sezioni unite (SS.UU. 15/07/2016, n. 14594) è giunta sul punto ad una posizione precisa, costantemente seguita dalla successive decisioni delle sezioni semplici, ossia che “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.” Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il
processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni. La prima riguarda l’iniziativa. È la parte istante che, preso atto della mancato perfezionamento della notifica, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia. L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza” appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con “tempestività” (ancora, SS.UU. 24/07/2009, n. 17352).
In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.