Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: II.DD. -IVA -società di persone -coobbligato solidale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2641/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’Avv. NOME
Parente (PEC: ), eletti- NOME COGNOME
vamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale –
contro
NOMECOGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1142/31/2016, depositata il 23.6.2016 venivano respinti gli appelli proposti dall’agente della riscossione e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 62/6/2014 avente ad oggetto quattro cartelle di pagamento notificate a NOME COGNOME quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti del coobbligato solidale II.DD. e IVA relative ai periodi d’imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 accertate in capo della società.
Il giudice di prime cure dichiarava nulli gli atti impugnati in quanto notificati oltre il termine di decadenza di cui all’art.25 del d.P.R. n.602/73 e, comunque, perché i crediti erariali erano prescritti.
Il giudice d’appello confermava l’esito della decisione di primo grado per intervenuta decadenza dall’esercizio del potere impositivo nel caso di specie.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate deducendo un unico motivo. Ha proposto ricorso successivo l’agente della riscossione, da qualificarsi incidentale, per un motivo, mentre il contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso del ricorso principale e incidentale, sostanzialmente sovrapponibile, l ‘Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973, 1310, 2304, 2313, 2315 cod. civ. e 477 cod. proc. civ. per aver la CTR erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento, notificate nel termine di decadenza alla società in accomandita semplice, avrebbero dovuto essere notificate anche al socio accomandatario, solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, incluse quelle fiscali.
1.1 La ricorrente si lamenta del fatto che il giudice di seconde cure non abbia considerato che «la notifica della cartella di pagamento al socio solidalmente responsabile con cui si ingiunge il pagamento della somma dovuta dal debitore principale e nei cui confronti è intervenuta la definitività della pretesa, ha solo valore di avvio dell’esecuzione forzata nei suoi confronti senza che abbia più alcun rilievo la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 bastando che la detta notifica avvenga entro il termine di prescrizione -decennale decorrente dalla data di definitività della pretesa nei confronti dell’obbligato principale» (cfr. p. 7 del ricorso).
I mezzi di impugnazione sono fondati.
La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 2545/2018 poi sempre confermata) ha escluso la decadenza nei confronti dell’obbligato in solido delle obbligazioni portate dall ‘atto impositivo in presenza di notifica tempestiva ad uno dei condebitori,
in quanto la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Infatti, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, cod. civ., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.
La motivazione del giudice di seconde cure, che ha accertato la mancanza della prova della notifica delle cartelle al socio entro il termine di decadenza, si pone in contrasto con il richiamato principio di diritto del giudice di legittimità, avendo il giudice affermato che «i termini previsti nell’art. 25 d.P.R. 602/73 sono decadenziali prevedendo la notifica degli atti entro un determinato lasso di tempo. E poichè la decadenza non ammette interruzione, la notifica fatta alla società non interrompe la decadenza nei confronti della persona fisica del socio accomandatario e/o legale rappresentante. Il pagamento, seppure parziale, delle cartelle come dedotto dalla Agenzia delle entrate deve essere attribuito alla società destinataria della notifica e non dal Cirillo personalmente quale socio illimitatamente responsabile. Comunque questo fatto non ha rilievo giuridico ai fini della decadenza cui non sono applicabili le norme relative alla prescrizione». (cfr. p. 4-5 della sentenza).
Non può, dunque, non condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui, con riferimento al vincolo di solidarietà tra il socio accomandatario e la società, la notifica effettuata tempestivamente entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 62/1973 nei confronti della società non pregiudica il potere di ottenere il soddisfacimento della pretesa nei confronti del coobbligato in solido. La decisione di appello non è in linea con l’uniforme interpretazione
della Corte di cassazione, da cui non vi sono ragioni per distinguersi nel caso di specie.
In accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 .4.2025