Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrenti
–
contro
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5729/16 depositata il 3 ottobre 2016 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava maggior imposta a carico della RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro il 14.12.2007, a mezzo di avviso iniziali NUMERO_DOCUMENTO, e notificava altresì avviso per IRPEF, in relazione ai redditi distribuiti, al socio unico COGNOME, con avviso iniziali NUMERO_DOCUMENTO. Gli atti venivano impugnati e il ricorso inerente all’avviso NUMERO_DOCUMENTO era accolto in quanto notificato al legale rappresentante, sempre il COGNOME, di una società ormai estinta. Pure il secondo avviso, TK
GIUDICATO ACCERT SOCIALE
3018 era accolto, sul presupposto che esso richiamasse quell’altro oggetto però, come visto di annullamento.
La CTR, adìta in sede d’appello avverso la sentenza inerente all’avviso NUMERO_DOCUMENTO, riteneva che essendosi formato il giudicato rispetto all’altro avviso, richiamato da quello per cui è causa, il ricorso dovesse essere rigettato, annotando altresì che ‘dalla lettura della sentenza passata in giudicato è evidente come sia stato trattato anche il merito della responsabilità del COGNOME a norma degli artt. 2495, comma 2 e 36, d.p.r. n. 602/1973′.
L’Agenzia propone quindi ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione dagli artt. 2909 cod. civ. e 324, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia sulla cui autorità di giudicato si fonda la sentenza impugnata decideva in realtà solo in rito, cioè con riguardo alla nullità della notifica dell’avviso di accertamento, e non sul merito della pretesa.
1.1. E’ pacifico che al momento della notifica la società era estinta, ma in sé il travolgimento dell’avviso di accertamento non determina l’assenza di un presupposto per l’avviso stesso avente ad oggetto l’utile distribuito al (od ai) soci.
Infatti, la notifica alla società estinta neppure era necessaria, poiché con la cancellazione, a mente dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si determina un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, “pendente societate”, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. 16365/2020; 753/2024).
La nullità della notifica dell’atto nei confronti della società non determina quindi nessun effetto sull’avviso contenente l’imputazione degli utili al socio, ed infatti questa Corte ha già
stabilito che non si può concludere per la nullità della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, in quanto derivata dall’atto notificato alla società estinta, da ritenersi affetto da invalidità in quanto rivolto ad un soggetto inesistente (Cass. 23534/2019).
Dunque, la nullità dell’avviso di accertamento per essere stato il medesimo notificato ad una società estinta, in nulla pregiudica la controversia relativa all’accertamento del reddito derivante dagli utili che si assumono percepiti dal socio, neppure allorché la statuizione inerente all’avviso della società sia divenuta definitiva.
Peraltro, il controricorrente deduce che nel giudizio in cui lo stesso era presente in qualità di liquidatore della società estinta, ed appunto definito con sentenza passata in giudicato, quest’ultima aveva espressamente escluso ogni sua responsabilità a norma dell’art. 2495, comma secondo, cod. civ.
Ciò attiene però alla responsabilità del liquidatore o del socio limitatamente responsabile per l’obbligazione sociale derivante dall’omesso versamento delle imposte gravanti sulla società, oggetto di quel giudizio nella misura in cui l’atto è stato interpretato dal giudice come notificato al soggetto che è ‘succeduto’ alla società estinta, o meglio per verificare i presupposti della relativa successione (in quanto socio limitatamente responsabile appunto nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione) ovvero della sua responsabilità qual liquidatore, ma non ha ad oggetto quanto invece rileva nella specie, e cioè le imposte gravanti sul reddito del socio per gli utili al medesimo distribuiti.
Il motivo pertanto dev’essere accolto.
L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024