Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10839/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 2534/2020 depositata il 15/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava otto cartelle di pagamento, di cui una recante due ruoli, asserendo di esserne venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo da parte dell’Agenzia delle entrate -Riscossione di Cosenza, siccome mai validamente notificate.
Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrateRiscossione, l’adita CTP di Cosenza, con sentenza n. 2970/2019 (RG 4887/2018), depositata in data 24/05/2019, accoglieva parzialmente il ricorso. Per quanto di residuo interesse, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle entrate per ritenuta autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, rigettava il ricorso in relazione alle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, ritenendone provata la notifica. In particolare, alla stregua di quel che leggesi in controricorso, osservava che ‘l”Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle controdeduzioni, ha dato prova della notifica delle cartelle di cui ai sopraindicati nn° 3), 4), 5), nonché di quella di cui ai nn° 7) e 8) (che sono in realtà la stessa cartella), avendo allegato, oltre agli estratti di ruolo, la documentazione relativa alla notifica effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del DPR 602173, 60 del DPR 600173 e 140 c.p.c., dopo due tentativi di recapito infruttuosi, come risulta dalle relate di notifica, mod. MRE, firmate dal messo notificatore (ufficiale postale con qualifica di messo notificatore, dopo che le Poste Italiane si sono aggiudicate la gara di appalto per la notifica delle cartelle di
Equitalia), nelle quali è stato dichiarato che, oltre al deposito in Comune, è stato anche affisso l’avviso alla porta dell’abitazione del destinatario. Ha infatti allegato gli avvisi di deposito delle cartelle nella casa comunale, recanti il timbro del Comune di Dipignano e le firme dei messi notificatori e dei funzionari comunali; l’accettazione, da parte dell’Ufficio Postale, delle relative raccomandate informative, spedite al ricorrente, con bollo datario postale, che sono state restituite per compiuta giacenza . Pertanto, nella fattispecie, la notifica delle suddette cartelle è legittima ed è da ritenersi perfezionata decorsi 10 giorni dalla data di spedizione di ciascuna raccomandata informativa, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.’.
Proponeva appello il contribuente, sostenendo la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla mancata. sottoscrizione, da· parte dell’addetto alle poste incaricato della distribuzione, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative.
Nel contraddittorio di entrambe le Agenzie fiscali, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando:
L’appello è fondato sulla pretesa illegittimità della notificazione delle cartelle ritenute illegittime in quanto l’ente riscossore non avrebbe rispettato le formalità della notificazione mediante affissione alla casa comunale in particolare il contribuente si duole del fatto che le ricevute di ritorno delle cartelle sarebbero prve della sottoscrizione dell’addetto postale e del relativo timbro. L’appello non è fondato perché alla documentazione in atti risulta che le ricevute delle raccomandate sul frontespizio recano sia il timbro dell’addetto alle poste sia il timbro postale.
Proponeva il contribuente ricorso per cassazione con due motivi, cui resistevano l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione con un unico articolato controricorso, a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato .
5.1. Il Consigliere delegato dall’Ill.mo Sig. Presidente formulava proposta di definizione anticipata, rilevando che, a termini della giurisprudenza di legittimità, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salva la dimostrazione, nella specie dal contribuente non fornita, della ricorrenza di uno degli specifichi casi di legge.
5.2. Il contribuente, a mezzo di difensore costituito procuratore speciale, formulava istanza di decisione, rappresentando l’interesse a coltivare l’impugnazione dell’estratto di ruolo, come da documentazione che si riservava di depositare.
Seguiva il duplice deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ed ulteriormente il deposito di memoria illustrativa, a tenore della quale, nella specie, formatosi il giudicato interno sull’ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate del corrispondente capo della sentenza di primo grado, comunque è sopravvenuto in capo al contribuente il ridetto interesse a coltivare l’impugnazione, essendo egli ‘medio tempore’ divenuto titolare di un credito nei confronti dell’INPS in ragione della quota spettantegli ‘iure ereditario’ in morte del padre per trattamento di fine rapporto.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Censura ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto’.
2.1. la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha spiegato il rigetto dell’appello motivando sulla sua infondatezza in ragione della presenza del timbro postale sul frontespizio degli
avvisi di ricevimento delle raccomandate informative spedite al contribuente. Segnatamente ritiene la CTR che ‘L’appello non è fondato perché alla documentazione in atti risulta che le ricevute delle raccomandate sul frontespizio recano sia il timbro dell’addetto alle poste sia il timbro postale’. Ciò in evidente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. laddove prescrive che in caso di irreperibilità l’ufficiale giudiziario dà notizia al notificato del deposito del plico presso la casa comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con il secondo motivo di denuncia: ‘ Censura ex art. 360, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
2.1. ‘L a C.T.R. ha omesso la valutazione del fatto decisivo per la controversia che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative sono sprovvisti di sottoscrizione da parte dell’incaricato alla distribuzione. Tale fatto risulta essere stato oggetto di discussione tra le parti decisivo atteso che, in assenza di sottoscrizione da parte dell’incaricato della distribuzione delle Poste, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative spedite al contribuente/odierno ricorrente sono ‘ tamquam non esset’ e, pertanto, non sono idonei a provare il compimento del tentativo di consegna del plico contenente la raccomandata informativa’.
Preliminarmente è a rilevarsi che, quantunque la causa verta in tema di impugnazione di estratto di ruolo, il ricorso, sotto tale specifico profilo, è ammissibile.
3.1. Per un verso, è fondata la tesi del contribuente imperniata sulla preclusione all’ulteriore disamina della questione dell’ammissibilità del ricorso in ragione del giudicato interno. Infatti, espressamente pronunciatasi la CTP per l’ammissibilità
dell’impugnazione, la relativa decisione è divenuta irretrattabile per mancata impugnazione delle parti pubbliche.
3.2. Per altro verso, pur a prescindere da ciò, il contribuente, con la memoria, comunque allega e comprova la sussistenza attuale dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, coltivata sino al presente grado di giudizio.
3.2.1. V’è da rammentare che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01, ‘in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio’.
C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, DPR n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3 -bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
3.2.2. Ora, come anticipato, il contribuente dimostra la sopravvenienza di un concreto interesse ad agire in funzione della riscuotibilità di un credito dall’INPS frattanto maturato a titolo successorio, di guisa che ricorre il caso tipizzato dall’art. 12, comma 4 -bis, del d.P .R. n. 602 del 1973, ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione del contenuto dell’estratto di ruolo.
Fermo quanto innanzi, entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente scrutinabili per evidente sovrapponibilità delle censure, sono tuttavia per altre ragioni inammissibili e comunque manifestamente infondati.
4.1. Entrambi sono inammissibili in quanto non descrivono la procedura notificatoria seguita in relazione a ciascuna singola cartella ed ‘a fortiori’ non ne trascrivono gli atti, incorrendo per l’effetto in difetto di precisione, anche sotto il profilo dell’autosufficienza. Invero, ‘in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso’ (Sez. 5, n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 -01).
Il secondo è altresì inammissibile in quanto viola la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito ai sensi dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. ‘ratione temporis vigente’.
4.2. I motivi sono, altresì e comunque, manifestamente infondati.
In una fattispecie analoga a quella che ne occupa, questa SRAGIONE_SOCIALE ha già avuto modo di affermare il principio, che merita di essere espressamente ribadito, a termini del quale, ‘ove la notifica
richieda l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l’annotazione del compimento dell’attività ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale cui è stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provata l’effettuazione dell’adempimento, con la produzione dell’attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse’ (Sez. 5, n. 19526 del 30/09/2016, Rv. 641245 -01).
4.2.1. In particolare, nel caso oggetto del precedente, la RAGIONE_SOCIALE, in riferimento ad un caso in cui l’Agenzia ricorrente denunciava l’illegittimità della decisione mediante la quale il giudice territoriale aveva dichiarato la nullità della notifica di un avviso di accertamento sebbene la relata di notifica portasse ‘la sottoscrizione del messo notificatore sotto la attestazione della assenza del destinatario presso il domicilio e l’indicazione degli adempimenti effettuati e, quindi l’attestazione dell’invio della raccomandata non accompagnata dall’ulteriore sigla del messo notificatore’, in motivazione, che concorre ad esplicare il principio, premette che viene in conto il principio secondo il quale l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso (Cass. 11458/2012), con la precisazione che, nel caso in esame, la notificazione non era del tutto priva di sottoscrizione, ma questa non era ripetuta solo in calce all’annotazione relativa ad uno degli adempimenti.
indi rilevando che, rispetto allo specifico adempimento, consistente nella spedizione della raccomandata con A.R., la fase essenziale è costituita proprio dalla spedizione, mentre l’annotazione del compimento di tale attività ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora, come nel caso di specie, sia stata provata l’effettuazione dell’adempimento, con la produzione dell’attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse -spedizione della raccomanda.
Le suddette affermazioni della S.C. si attagliano anche al caso di specie, avendo la CTR, nella sentenza impugnata, accertato che ‘dalla documentazione in atti risulta che le ricevute delle raccomandate sul frontespizio recano sia il timbro dell’addetto alle poste sia il timbro postale’, con conseguente sicura riferibilità dell’attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e per esse al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione.
5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
5.1. Ne consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore delle Agenzie fiscali, complessivamente quantificate, secondo tariffa, come da dispositivo, e del cd. doppio contributo unificato; non anche, tuttavia, di un ulteriore importo per responsabilità processuale aggravata e di una somma in favore della Cassa delle ammende, giusta l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.,
poiché, non essendovi identità di ‘ratio decidendi’ tra la proposta di definizione anticipata e la presente ordinanza, pur di egual segno, non sussiste il requisito della conformità richiesto dall’art. 380 -bis, comma 3, cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrate -Riscossione le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 13 settembre 2024.