Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5064/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
SERIO NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS ;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 88/2020 depositata il 09/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, notificato il 9.2.2021, per la cassazione della sentenza in epigrafe della
Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Basilicata, depositata il 9.7.2020, che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Matera recante l’accoglimento del ricorso di NOME COGNOME avverso intimazione, emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione e notificata il 24.11.2017, relativa ad otto cartelle di pagamento per tributi vari.
La CTR aveva confermato la decisione di prime cure, applicando il termine di prescrizione quinquennale e ritenendo che, anche volendo applicare il termine decennale per i tributi erariali, era decorsa la prescrizione poiché l ‘Ufficio non aveva dato prova di idonei atti interruttivi.
L’Agenzia si è affidata a due motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
Restano intimati l’Agenzia delle entrate Riscossione e l’INPS.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., perché la CTR ha applicato il termine di prescrizione quinquennale per i crediti erariali.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la CTR ha affermato che non era stata dimostrata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione decennale, ritenuta provata, invece, dalla CTP che peraltro aveva considerato la circostanza irrilevante attesa la prescrizione quinquennale; tale accertamento in fatto non era stato oggetto di gravame incidentale da parte del contribuente appellato né costui aveva riproposto alcuna questione in merito, cosicché si era formato il giudicato sul punto.
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività sul presupposto della decorrenza del termine breve di impugnazione (v. art. 51 d.lgs. n. 546/1992) a seguito di pec in data 22.7.2020, con cui il difensore del contribuente aveva notificato all’Agenzia delle entrate copia della sentenza della CTR chiedendo il pagamento delle spese liquidate dalla sentenza di primo grado.
La ricorrente ribatte, in memoria, che tale atto non poteva essere idoneo al decorso del termine breve per l’impugnazione, perché esso era rivolto ad ottenere il pagamento delle spese liquidate dalla CTP e non rivelava univocamente la finalità di notifica della sentenza d’appello ai fini del decorso del termine per l’impugnazione; inoltre, non risultava che il difensore fosse munito di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati; ancora, la sentenza allegata era in copia semplice e non autentica e non vi era alcuna attestazione di conformità all’originale della copia al documento originale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come previsto dall’art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992. Segnala, altresì, che l’art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, in tema di notificazione della sentenza, richiede il deposito in segreteria dell’« originale o copia autentica dell’originale notificato ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta».
5 . L’eccezione del controricorrente è fondata.
6 . L’art. 16 bis comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che « Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione». A sua volta, l’art. 20, comma 2, del d.m. n. 163 del 2013, n. 163 (intitolato « Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento. Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nella Basilicata, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, sono state estese con il successivo d.m. del 15 dicembre 2016 il cui art. 2, comma 1, dispone che « Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire : « a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia ».
Quindi la notifica delle sentenze relative al presente giudizio, riguardante intimazione di pagamento notificata il 24.11.2017, poteva essere eseguita a mezzo pec. Le questioni sollevate dall’Agenzia non inficiano gli effetti dell’atto che non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e, rispondendo all’interesse di rilievo pubblicistico correlato alla formazione ed alla stabilità del giudicato, si producono comunque una volta che l’atto presenti, come nella specie, i requisiti previsti dalla norma (Cass. n. 18493 del 2014; Cass. n. 20193 del 2009; Cass. n. 11216 del 2008; Cass. n. 10878 del 2007). Né la richiesta di pagamento delle spese liquidate con la sentenza di primo grado, che è immediatamente esecutiva (v. art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992), poteva escludere o rendere equivoca la funzione notificatoria dell’allegazione della sentenza della CTR. Si osservi, ancora, che le disposizioni dell’art. 7 della l. n. 53/1994, che richiede l’autorizzazione dal consiglio dell’ordine per l’avvocato che intende avvalersi delle facoltà di provvedere direttamente alle notifiche degli atti, secondo il comma 4bis, aggiunto con l’art. 46 del d.l. n. 90/2014 conv. con modif. con l. n. 114/2014, « non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata ».
Inoltre, non rileva il fatto che la copia non fosse in forma autentica né osta la mancanza dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 25 bis cit., che serve proprio a dare valore di copia autentica all’atto (v. art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui « La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico »).
8.1. Secondo principio consolidato di questa Corte -applicato anche nel processo tributario (v. Cass. n. 16104 del 2015) – la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale (v. Cass. n. 10138 del 2022; Cass. n. 10514 del 2015; Cass. n. 10224 del 2014; Cass. n. 16317 del 2004: Cass. n. 6272 del 1984; contra , solo Cass. n. 4454 del 1997); nella specie, non consta alcuna contestazione circa la completezza o l’effettiva corrispondenza all’originale della copia in questione.
8 .2. L’applicazione di tale principio non trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell’« originale o copia autentica dell’originale notificato» ovvero , dopo la modifica di cui all’art.3 del d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), di « copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio », essendo preferibile, con la prevalente dottrina, l’orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l’impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (Cass. n. 4222 del 2015; contra , Cass. n. 26449 del 2017, che richiede anche il rispetto delle formalità previste dallo stesso art. 38, in mancanza delle quali si rende applicabile il diverso termine cd. “lungo” di impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c.; nella prima prospettiva sembrano porsi Cass. n. 26428 del 2023; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018, che ricollegano il decorso del termine breve soltanto alla notifica della sentenza).
Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.