Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27118/2017 R.G. proposto da:
n. 27118/2017 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 8 luglio 2025
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest ‘ ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Caltanissetta, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, unitamente all ‘ AVV_NOTAIO che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. stacc. Caltanissetta) n. 1978/07/2017, pubblicata il 29 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell ‘ 8 luglio 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l ‘ appello dell ‘ amministrazione finanziaria per tardività. La sentenza ha evidenziato, infatti, che la pronuncia di primo grado (della CTP di Caltanissetta) è stata notificata, a mezzo posta, con raccomandata a.r. del 7-11 marzo 2013, mentre l ‘ appello è stato notificato il 28 agosto 2013 e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni che scadeva il 10 maggio 2013.
In particolare, la CTR, quanto all ‘ efficacia e validità della notificazione eseguita mediante il servizio postale, ha ricordato Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 5871 del 13 aprile 2012, Rv. 621885-01, secondo cui « In tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine “breve” per impugnare le sentenze, fissato dall ‘ art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all ‘ ufficio finanziario o all ‘ ente locale, ovvero la spedizione RAGIONE_SOCIALE stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica dell ‘ art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per effetto dell ‘ art. 3, comma primo, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e seguenti del cod. proc. civ. con il rinvio all ‘ art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari. Né l ‘ applicazione di tali disposizioni alle decisioni RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, trova ostacolo nella
disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenze di appello resta fuori del giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale. ».
2.- Avverso la menzionata sentenza d ‘ appello, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
3.- La contribuente società RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l ‘ unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 38 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell ‘ art. 3, comma 1, d.l. n. 40 del 2010.
Sostiene, al riguardo, che la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d ‘ impugnazione, non si sarebbe perfezionata perché l ‘ iter notificatorio non risulterebbe essersi concluso secondo quanto previsto dall ‘ art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, in base a tale disposizione normativa, ai fini del perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell ‘ art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, è necessario che, eseguita tale notificazione, nei successivi trenta giorni, si provveda al deposito nella segreteria dell ‘ originale o di copia autentica dell ‘ originale notificato ovvero di copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all ‘ avviso di ricevimento. Nondimeno, nella fattispecie in esame, tale adempimento non sarebbe stato eseguito presso la segreteria della Commissione Provinciale nei trenta giorni successivi all ‘ asserita notificazione della sentenza. Tale circostanza, secondo la prospettazione della ricorrente, oltre ad essere agevolmente suscettibile di essere riscontrata dal fascicolo processuale, sarebbe ulteriormente avvalorata dal fatto che non risulta alcuna richiesta per il rilascio di copia autentica della sentenza né tanto meno l ‘ assolvimento della relativa imposta di bollo.
2.- La censura è fondata.
Ed invero, ai fini del decorso dei termine breve per impugnare, previsto dall ‘ art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza può essere notificata anche mediante ii servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, come previsto dall ‘ art. 38, comma 2, che, a seguito della modificazione introdotta mediante l ‘ art. 3, comma 1 lett. a), del d.l. n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, non rinvia più agli artt. 137 e segg. c.p.c., bensì all ‘ art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, il cui comma 3 prevede che « le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell ‘ atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, … » (cfr. Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 8151 del 22 aprile 2015, Rv. 635306-01, in motivazione e Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 5871 del 13 aprile 2012, Rv. 621885-01, in cui si è altresì avuto cura di precisare che l ‘ applicazione di tali disposizioni alle decisioni RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie regionali, in forza dei generale richiamo fatto per processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, non trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché !a notifica RAGIONE_SOCIALE sentenze di appello resta fuori dei giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale).
Il citato art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992, dunque, impone alla parte che provveda alla notificazione della sentenza l ‘ onere di depositare, « nei successivi trenta giorni, l ‘ originale o copia autentica dell ‘ originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all ‘ avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l ‘ inserisce nel fascicolo d ‘ ufficio ».
Dall ‘ inadempimento di tale ultima formalità, che la contribuente non ha dimostrato di aver osservato (e, al riguardo, è appena il caso di
evidenziare che sarebbe stato sufficiente depositare la ricevuta rilasciata dalla segreteria) e, anzi, ha sostanzialmente ammesso di aver disatteso (cfr., all’uopo, il tenore RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive sviluppate nel controricorso), discende l ‘ inapplicabilità del termine cd. breve di impugnazione e, conseguentemente, la tempestività dell ‘ appello proposto dall ‘ amministrazione finanziaria nel termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Questo Collegio, infatti, in continuità con la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ritiene che quelli previsti dall ‘ art.38 d.lgs. n. 546 del 1992 siano formalità procedimentali che la norma contempla come necessarie al fine del decorso del termine breve di impugnazione, automaticamente conseguendo all ‘ inadempimento di una di quelle formalità il decorso del diverso termine di impugnazione, ovvero quello lungo previsto dall ‘ art. 327 c.p.c., trattandosi non già di una « sanzione correlata all ‘ inadempimento di siffatto onere » (come, invece, ritenuto dall ‘ orientamento più risalente, di cui è espressiva Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 4222 del 2 marzo 2015, non massimata), quanto piuttosto dell ‘ inoperatività di un termine (quello breve per impugnare) piuttosto che di un altro (quello lungo).
A ciò aggiungasi che il rispetto della forma imposta da una norma procedimentale come quella in esame, esime da ogni valutazione circa lo scopo perseguito dal legislatore con l ‘ imporre simili formalità, non potendo il giudice essere impegnato in tali valutazioni e conseguentemente negare rilevanza a quelle normativamente imposte, soprattutto quando, come nel caso di specie, l ‘ opzione di scelta dell ‘ esercizio dei diritto (di impugnazione) in un determinato termine (peraltro, perentorio) è direttamente condizionato dal rispetto o meno di quelle formalità.
Peraltro, in applicazione del principio secondo cui « le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio », più volte ribadito in sede nomofilattica (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, Rv. 644364-01, Rv. 644364-02, Rv. 64436403, che richiama Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016,
Rv. 640602-01, Rv. 640603-01, Rv. 640604-01, nonché Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 15144 dell ‘ 11 luglio 2011, Rv. 617905-01, Rv. 617906-01, Rv. 617907-01, Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013, Rv. 627268-01 e Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 5700 del 12 marzo 2014, Rv. 629676-01), è necessitata la conclusione che alla posizione della parte che omette l ‘ adempimento di tutte le formalità prescritte dal comma 2 dell ‘ art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 per far decorrere, a carico dell ‘ altra parte il termine breve per impugnare la sentenza della commissione tributaria, deve preferirsi la posizione di quest ‘ ultimo soggetto che, invece, constatato l ‘ inadempimento ad una di quelle formalità abbia ritenuto inoperante quel termine.
In conclusione, deve senz’altro ribadirsi il principio secondo cui « Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine “breve” d’impugnazione, ai sensi dell’art 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione “ratione temporis” applicabile successiva alle modifiche apportate del d.l. n. 40 del 2010 (conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2000), la sentenza può essere notificata anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità previste dallo stesso art. 38. In mancanza di prova da parte del notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALE suddette formalità, si rende invece applicabile il diverso termine cd. “lungo” di impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c. » (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 26449 dell’8 novembre 2017, Rv. 656165-01).
3.Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l ‘ accoglimento del ricorso e, ai sensi dell ‘ art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME