Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
Oggetto: processo tributario -notifica titolo giudiziale -decorrenza termine breve per impugnare – condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29639/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.;
-resistente –
nonché
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021 depositata il 26 aprile 2021, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021 veniva accolto l’appello proposto dall ‘agente della riscossione nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 7776/35/2018 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso l’intimazione di pagamento e i sottostanti atti impositivi, tre cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, asseritamente mai a lui ritualmente notificati, oltre che portanti crediti prescritti e comunque incorsi nella decadenza dal diritto alla riscossione.
Il giudice d’appello riteneva tempestivo il ricorso in appello, disattendendo l’eccezione di tardività dello stesso e di maturazione del giudicato interno e, nel merito, rituale la notifica delle cartelle e degli avvisi sottostanti all’intimazione, con conseguente infondatezza anche dell’eccezione di prescrizione del credito erariale.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, che ha notificato all’agente della riscossione e alla Regione Lazio. L’Agenzia delle EntrateRiscossione si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ., mentre la Regione è rimasta intimata. Il contribuente deposita da ultimo memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 16, 17, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e 145, 324 e 325 cod. proc. civ. per avere il giudice di seconde cure ritenuto tempestivo il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante fosse decorso il termine breve per l’impugnazione , decorrente dal perfezionamento della notifica sentenza di primo grado, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sul contenuto decisorio della sentenza di primo grado.
1.1. Con la censura, ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa, il ricorrente si lamenta del fatto che la CTR abbia ritenuto la notifica della sentenza di primo grado inidonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello, in quanto effettuata direttamente dall’odierno ricorrente a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, senza l’indicazione del rappresentante legale e senza aver reso edotta controparte degli effetti della notificazione.
2. Il motivo è infondato.
2.1. In merito alla decorrenza del termine cd. breve d’impugnazione della sentenza notificata direttamente a mezzo del servizio postale, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha già affermato (v. Cass. sez. 1, sentenza n. 9843 del 7/05/2014) che non è idonea a far decorrere il termine la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Né tale effetto è desumibile dalla intervenuta notificazione della sentenza al Comune presso l’avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, non essendo effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferita al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto.
Inoltre, è stato anche stabilito (cfr. Cass. Sez. 6-L, ordinanza n. 14054 dell’8/07/2016) che, in caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle
prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.
Non dirimente è poi il precedente (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n.16554 del 22/06/2018) invocato dal ricorrente negli scritti difensivi, secondo il quale nel processo civile è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento.
Tale decisione da un lato non costituisce un precedente esplicito in favore della tesi di parte ricorrente essendo diverse le circostanze concrete del presente caso e, dall’altro, comunque non è in dubbio la specialità del regime di notificazione degli atti (di parte o del giudice) nel processo tributario (cfr. Cass. Sez. U. 21884/2022).
Sul tema esiste infatti una giurisprudenza della Sezione tributaria specifica (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28338 del 21/12/2005; conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 904 del18/01/2006), piuttosto risalente, ma convincente e che merita di essere reiterata nel caso concreto, secondo la quale, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all’Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali dev ‘ essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l’osservanza dell’art. 145 cod. proc. civ., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in
mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Ad esempio, in applicazione dell’enunciato principio, la Corte nel primo dei due precedenti sopra citati ha ritenuto nulla, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., e quindi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita nei confronti del “Team Assistenza Legale” dell’Agenzia delle entrate, giacché escluso che detto “Team” avesse funzioni di rappresentanza dell’ente non era possibile stabilire se tale struttura e le persone che ne facevano parte fossero incaricate di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel senso del richiamato art. 145 cod. proc. civ..
Orbene, è in sintonia con il principio di diritto che precede la decisione della CTR, la quale ha succintamente ritenuto non idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione la notifica della sentenza perché «effettuata, a mezzo posta, direttamente alla Agenzia entrate riscossione, INDIRIZZO Roma» (cfr. p.5 sentenza). Non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie dalla risalente ma convincente richiamata giurisprudenza citata. Nel caso in esame, infatti, non vi è prova, trattandosi di ente ad organizzazione complessa, che la sola identità di domiciliazione abbia assicurato che la sentenza sia giunta a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, soprattutto considerando la brevità del termine in questione.
Sotto un ulteriore concorrente profilo, la CTR ha motivato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche perché la relata di notifica è priva della indicazione circa il rappresentante legale della parte pubblica e non risulta «che la notifica sia stata effettuata al fine specifico di rendere edotta la parte notificata della volontà del contribuente di far decorrere il termine breve di impugnazione» ( ibidem ).
Anche in ordine alle richiamate argomentazioni del giudice di seconde cure appaiono infondate le censure del ricorrente perché, posto che la notifica diretta tramite posta è stata eseguita presso la sede legale dell’Agenzia delle entrate riscossione e della Regione Lazio, l’omessa indicazione del legale rappresentate pro tempore e dell’organigramma non permette di apprezzare la struttura e le persone fisiche che fanno parte dell’ente e stabilire se l’ accipiens possa considerarsi incaricato di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel senso del richiamato art.145. Anche sotto tale concorrente profilo di diritto si rivela corretta, perciò, la decisione di appello che ha ritenuto nulla la notificazione.
Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, tenuto conto che l’unica parte intimata costituita, l’agente della riscossione, non ha svolto sostanzialmente difese effettive.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025