Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2787/2022 R.G. proposto da : REGIONE VENETO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
SERAFINI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 1310/2021 depositata il 03/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Veneto in quanto tardivo, stante l ‘avvenuta notificazione della decisione di primo grado il 27 maggio 2019, tramite Ufficiale giudiziario;
ricorre per cassazione la Regione Veneto con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;
il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La sentenza di primo grado è stata notificata il 27 maggio 2019 in formato cartaceo, alla ‘Regione Veneto in persona Presidente pro tempore c/o Avvocatura regionale –INDIRIZZO Santa Lucia INDIRIZZO‘.
Con l’unico motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 170, 285, 325, 327 cod. proc. civ. e degli artt. 49 e 51, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Il motivo è fondato in quanto la sentenza, al fine della decorrenza del termine breve, doveva essere notificata ai difensori costituiti con procura. La relata di notifica avrebbe dovuto fare espressa menzione del nome dei difensori costituiti: «A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo
procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866, Rv. 658856 01).
Conseguentemente l’impugnazione non è tardiva; la sentenza deve essere cassata con rinvio per la pronuncia nel merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME