Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di erede di COGNOME NOME elettivamente domiciliata a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.4277/21/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sez. dist. di Caltanissetta, depositata il 12 ottobre 2015;
Tributi-Cartella Processo- Tardività ricorso- sentenza notificata a mezzo posta
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
n ella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento, portante sanzioni, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi a unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva annullato la cartella impugnata confermando l’annullamento dell’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Resiste con controricorso l’erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME la quale ha, successivamente, depositato memoria.
Considerato che:
1.p reliminarmente va accolta l’eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione. La difesa della controricorrente ha, invero, allegato e documentato di avere notificato, a mezzo lettera raccomandata con ricevu ta di ritorno all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata sin dal 29 dicembre 2015. Nel caso in esame, si pone, quindi, la questione se la notificazione a mezzo posta raccomandata presso l’ente impositore della sentenza di appello sia idonea a far deco rre il termine breve per l’impugnazione mediante ricorso in cassazione.
2.Come già diffusamente argomentato, di recente, da questa Corte ( cfr. Cass. 13 settembre n.2023 n.26248): << in relazione alla notifica della sentenza di primo grado, la questione è stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.21884/2022) secondo cui la specialit à̀ del regime di notificazione degli atti (di parte o del giudice) nel processo tributario si coglie gi à nell'art. 16 proc. trib., non solo là dove (comma 2) è richiamata la disciplina dell'art. 17 proc. trib. quale eccezione a quella dettata in via ordinaria dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito civile, ma anche nelle previsioni (comma 3) di una
notificazione diretta ad opera della parte tramite il servizio postale con raccomandata ordinaria (dunque, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e non in base alle regole dettate dalla legge n. 890 del 1982) e della 'consegna dell'atto all'imp iegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia' per quanto riguarda le sole notificazioni del contribuente nei confronti dell'ente impositore.
Pertanto, nella citata pronuncia, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui <>.
La sentenza citata segue precedenti pronunce (in particolare, le sentenze n. 8053 e n. 14916 del 2016 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite), secondo cui le disposizioni degli artt. 1 comma 2 ( ‘i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile ‘ ) e 49 comma 1 (‘ Alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto ” ) del d.lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilit à .
Di qui, la contrapposizione con la disposizione di cui all’art. 62, secondo comma ( ‘ Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto ‘ ) del medesimo d.lgs., la quale, per il giudizio di cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, «fa espressamente riferimento all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme del codice di procedura civile, cos ì attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza (…) di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria». La specialit à della disciplina processuale del rito tributario si estende alle norme alle quali occorre fare riferimento in materia di notificazione della sentenza di merito, di primo e secondo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine br eve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata in base alle previsioni dell’art. 16, che regola le modalit à della notificazione e rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ., salvo, quanto al luogo di essa, il richiamo all’art. 17 e, per quanto si è gi à detto, la previsione, al comma 3, RAGIONE_SOCIALE forme di notificazione diretta, tramite il servizio postale o mediante consegna all’impiegato addetto.
L’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione originaria, prevedeva solo che la notificazione della sentenza dovesse avvenire ai sensi dell’art. 137 e ss. cod. proc. civ.
L’introduzione di una specifica disciplina della notificazione della sentenza muoveva dall’esigenza di cui alla legge delega (art. 30, comma 1, lett. g, n. 3 della l. n. 413 del 1991) che era quella di abbreviare la pendenza del processo per i casi di inerzia RAGIONE_SOCIALE parti,
come segnalato anche nella relazione illustrativa. La previgente disciplina del contenzioso prevedeva infatti che il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’impugnazione decorresse dalla comunicazione del dispositivo della decisione a cura della segreteria e che la parte avesse la facolt à di provvedere alla notificazione della decisione stessa, la quale andava ad incidere sul decorso del termine di impugnazione solo nell’ipotesi in cui la segreteria non avesse comunicato il dispositivo o vi avesse provveduto successivamente alla notificazione della parte.
Come si è detto, l’art. 38 fu novellato , poi, dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010, che ebbe ad estendere alla notificazione della sentenza le regole generali previste nel processo tributario in materia di notificazioni, mediante un rinvio all’ar t. 16 del d.lgs. 546 del 1992.
L’art. 16, comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ., salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione.
In particolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d. diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale, il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria e l’avvocato autorizzato dall’ordine forense: a) la notificazione ‘ a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto ‘ ; b) ovvero la notificazione, consentita al solo contribuente, all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Le forme di notificazione c.d. diretta previste dall’art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro (Cass., Sez. U. n. 13452/2017 e n. 13453/2017; Cass., Sez. U. n. 299/2020), come, del resto, è reso palese dalle specifiche modalit à che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse: nella prima, l’atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta e la prova della ricezione è fornita dall’avviso di ricevimento; nella seconda, l’atto è consegnato all’impiegato addetto e la prova della consegna è fornita dalla ricevuta sulla copia dell’atto stesso rilasciata dall’impiegato addetto.
Occorre, peraltro, rammentare che l’art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413, recante la delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, al primo comma, indicava, alla lettera g), il criterio direttivo dell’«adeguamento RAGIONE_SOCIALE norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovr à essere altres ì stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione 4) disciplina RAGIONE_SOCIALE comunicazioni e RAGIONE_SOCIALE notificazioni con la previsione dell’impiego pi ù largo possibile del servizio postale».
L’esplicita ratio della riforma del 2010 fu la semplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione del giudicato e l’attività di riscossione. Ed in tal senso, questa Corte (Cass. n. 5871/2012) ebbe ad evidenziare che si tratta, evidentemente, ‘ di una norma di semplificazione che, com’ è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l’agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo, precisando che la novit à normativa era applicabile non solo alla sentenza di primo grado ma anche alla sentenza di appello, atteso che si tratta pur sempre di produrre l’effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza ‘ .
Deve, dunque, ritenersi che la disciplina sulla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze si applichi anche alle sentenze di appello ai fini del decorso dei termini brevi di impugnazione, potendosi affermare il principio di diritto, secondo cui <> (peraltro come gi à incidentalmente ritenuto da Cass. n.8151/2015).
Per quanto si è detto, non sussistono dubbi circa l’ idoneit à̀ RAGIONE_SOCIALE forme di notificazione diretta di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/ 1992 a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, posto che lo stesso art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 non solo compie un espresso riferimento a tale disposizione ma prevede, anche, che la parte debba depositare nella segreteria della Corte di giustizia tributaria la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento.
Tale interpretazione trova riscontro nella recente pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 21884/2022, sopra citata, che in relazione alla notifica della sentenza di primo grado, ha ritenuto che fosse idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare la notifica diretta all’ente territoriale della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che aveva emesso l’atto oggetto del contenzioso>>.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la notifica della sentenza sia avvenuta presso la sede dell’ente mediante notifica diretta a mezzo posta, regolarmente ricevuta dal destinatario.
Non risulta che l’RAGIONE_SOCIALE, in appello, sia stata rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, n é che avesse un domicilio diverso dalla sede dichiarata all’atto della costituzione.
Deve, dunque, in adesione ai condivisi principi sopra illustrati, rilevarsi la tardivit à del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto notificato in data 9 marzo 2016, oltre sessanta giorni dopo la notifica della sentenza di appello, avvenuta, unitamente alla istanza di sgravio del contribuente, in data 29 dicembre 2015, con ricezione da parte dell’ufficio il successivo 30 dicembre 2015.
3.1 N é assume rilievo il fatto che, nel caso in esame, la sentenza sia stata notificata unitamente alla prima istanza di sgravio, poich é la notifica è stata correttamente eseguita nelle forme di legge (art.38, comma 2, d.lgs. n.547/1992), regolarmente ricevuta dal destinatario e, dunque, ai sensi dell’art.51 d.lgs. 546/1992, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Argomenti in tal senso si possono trarre dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare, non è dirimente, e neppur rilevante, che la notifica abbia ad oggetto la sentenza in forma esecutiva e sia avvenuta contestualmente al precetto ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (Cass. n. 5177/2018; vedi anche Cass. n. 18053/2017, Rv. Cass. n.18053/2017, Cass. n.2974/2020).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vanno distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge da distrarre in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.