Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7828/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIASEZ.DIST. FOGGIA n. 1732/2020, depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in qualità di ex socia accomandataria ed ex liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese, ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia che ha integralmente accolto l’appello di Equitalia RAGIONE_SOCIALE.a contro la sentenza della C.T.P. di Foggia di annullamento dell’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO con cui era stato intimato alla medesima, in quanto coobbligata della società, il pagamento delle somme portate da diverse cartelle esattoriali relative agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e 2010, per complessivi di euro 374.940,75.
La sentenza della C.T.R. ha ritenuto errata l’interpretazione dell’art. 2495 cod. civ., adottata dal giudice di primo grado, secondo il quale gli effetti estintivi della cancellazione delle società di capitali sarebbero de plano estensibili anche alle società di persone, in elusione del principio della responsabilità illimitata dei loro soci, ricordando che le Sezioni unite -con sentenza 6070/2013- hanno chiarito come, sebbene la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società, nondimeno, dei debiti originariamente facenti capo alla stessa non estinti rispondono i soci limitatamente a quanto riscosso, o illimitatamente a seconda che
pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., si duole dell’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dall’allora RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE Rileva che la sentenza della C.T.P. era stata notificata a mezzo posta alla sede della Equitalia Servizi Riscossione in data 27 ottobre 2016 e ricevuta in data 28 ottobre 2016, mentre l’appello era stato notificato a NOME COGNOME solo il 27 aprile 2017, e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51 d. lgs. 546/1992, con conseguente decadenza dall’impugnazione. Osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della sentenza all’Ufficio finanziario, ovvero la sua spedizione in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare.
Con il controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 20866/2020, contesta che la notificazione diretta alla parte, anziché al procuratore domiciliatario, possa validamente far validamente decorrere il termine breve per l’impugnazione, ciò dovendo ritenersi escluso anche nel processo tributario qualora l’agente della riscossione si sia avvalso di difesa tecnica, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 546/1992, rilevando, inoltre, che la notificazione a mezzo posta ‘a mani proprie’, nell’ipotesi di notificazione diretta
a mezzo posta all’Agente di riscossione, costituito in forma societaria, è valida a far decorrere il termine breve solo quando la consegna sia effettuata a mani del legale rappresentante e non di altro soggetto.
Il motivo è fondato.
Va, preliminarmente, dato atto che la sentenza impugnata non affronta in alcun modo l’eccezione formulata dalla parte appellata in ordine all’inammissibilità dell’appello, per essere stato il medesimo proposto dopo la scadenza del termine breve per l’impugnazione. Si deve, dunque, ritenere che la medesima sia stata implicitamente rigettata dal giudice di seconda cura, posto che la controversia è stata decisa nel merito.
La questione posta con la doglianza introdotta dalla parte ricorrente ha trovato soluzione in una serie di pronunce di Corte, l’ultima delle quali ha affermato che ‘Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall’art. 38 dello stesso. (Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023; cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 26428 del 13/09/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 4616 del 28/02/2018).
Siffatto orientamento trae le mosse dall’analisi sistematica delle norme di cui al d. lgs. 546/1992. Riprendendo brevemente il percorso argomentativo del giudice di legittimità, va osservato che l’art. 38 -nella formulazione all’epoca vigente -prevede che ‘Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notifica alle altre parti a norma dell’art. 16 (…)’. Nondimeno, posto che la disciplina di cui all’art. 16 d. lgs. 546/1992
stabilisce al terzo comma che ‘Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (…) ovvero all’Ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia’, mentre prescrive al comma 2 che ‘Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17’. Sicché laddove l’art. 38 richiama l’art. 16, esso richiama anche l’art. 17, con cui si dispone che ‘Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio (…)’. Ne consegue che ‘Se le forme delle notificazioni sono previste dall’art. 16, l’art. 17, richiamato dall’art. 16, comma 2, regola il luogo in cui esse vanno fatte e prevede che esse sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio (comma 1). Con l’ulteriore precisazione che (l)’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (comma 2). La regola circa il luogo della notificazione è quindi che essa debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte; l’applicazione della regola postula l’avvenuta elezione di domicilio e quindi essa non si applica in caso di mancata elezione; la regola a sua volta soffre eccezione in caso di consegna a mani proprie ‘ (Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023, in motivazione). E pertanto, il rinvio dell’art. 38 agli artt. 16 e 17 ‘in assenza di alcuna indicazione normativa di segno contrario, deve ritenersi riferito non solo alla necessità che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio
eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio ma anche comprensivo della clausola di salvezza della consegna a mani proprie ‘ ( ibidem ). Ciò comporta la validità della notifica mediante consegna a mani proprie anche in presenza di elezione di domicilio, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis : Sez. Ordinanza n.2303 del 25/01/2023, non massimata; Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 4616 del 28/02/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 26449 del 08/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015).
Una simile impostazione trova conforto nella recente pronuncia delle Sezioni unite n. 21884 del 11/07/2022, che pur affrontando la questione della notifica effettuata ad ufficio periferico dell’ente impositore per affermarne l’idoneità ai fini della decorrenza del termine breve, ha sostenuto che ‘La specialità del regime di notificazione degli atti (di parte o del giudice) nel processo tributario si coglie, quindi, già nell’art. 16 proc. trib., non solo là dove (comma 2) è richiamata la disciplina dell’art. 17 proc. trib. quale eccezione a quella dettata in via ordinaria dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito civile, ma anche nelle previsioni (comma 3) di una notificazione diretta ad opera della parte tramite il servizio postale con raccomandata ordinaria (dunque, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e non in base alle regole dettate dalla legge n. 890 del 1982) e della ‘consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia’ per quanto riguarda le sole notificazioni del contribuente nei confronti dell’ente impositore’. Ma ha altresì chiarito che: ‘La deroga che l’art. 16, comma 2, proc. trib. ha disposto rispetto alle notificazioni da effettuarsi secondo le regole del codice di rito civile attiene -come fatto palese dalla rubrica del richiamato art. 17 -al ‘luogo’ delle
notificazioni, le quali ‘… sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. …’ (comma 1). Con l’ulteriore precisazione che ‘(l)’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo’ (comma 2). Di conseguenza, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con la citata sentenza del 2016 (cioè Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602, precedentemente richiamata nel corpo della decisione), dalla chiara formulazione dell’art. 17 proc. trib., in coerenza con l’assetto innanzi rammentato, si trae pianamente che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale, comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con ‘consegna in mani proprie’, quale modalità che, pertanto, risulta idonea a far decorrere il termine c.d. ‘breve’ per l’impugnazione di cui al citato art. 38.’.
8. Ciò basta ad escludere la rilevanza, nel caso in esame, di quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020, secondo la quale ‘A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine
acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza’.
Siffatto principio, infatti, è dettato con riferimento al rito civile, non applicandosi, invece, al contesto del procedimento tributario, per le ragioni precisate con la parallela sentenza delle Sezioni Unite n. 21884 del 11/07/2022, supra richiamata.
Occorre, a questo punto, rispondere all’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. con il controricorso, relativa all’inidoneità della notifica ‘a mani proprie’ a soggetto diverso dal legale rappresentante di una società di capitali, al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
Ora, va dato conto che il tema non ha trovato soluzione uniforme. La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto in modo pressocché unanime che la speciale disciplina del processo tributario consente sempre la ‘consegna a mani proprie’ intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138, 140 cod. proc. civ. e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato
a mani proprie del destinatario. (Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/04/2007; Sentenza n. 12395 del 06/07/2004; Sez. 5, Sentenza n. 11423 del 18/06/2004; Sez. 5,Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003;; in precedenza: Sez. 5, Sentenza n. 4274 del 25/03/2002; contra: Sez. 5, Sentenza n. 21514 del 12/11/2004, secondo la quale va escluso che la consegna a mani proprie possa estendersi alla società di capitali). Non vi è, invece, concordanza di vedute sulla idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di notifiche ‘a mani proprie’, quando la consegna non sia effettuata al legale rappresentante della società di capitali, ma ad altro soggetto che costituisca articolazione dell’ente o che sia comunque legittimato a riceverne gli atti.
Se da un lato, infatti, si è negata l’idoneità della notifica effettuata ad uno sportello della società (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1304/2018 del 27/06/2017, in relazione alla Ge.Se.T) al portiere (Sez. 5, Sentenza n. 7059 del 26/03/2014) e comunque a soggetto diverso dal legale rappresentante (Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 20/101/2016, in relazione ad Equitalia Sud s.p.a; Sez. 5, Ordinanza n. 1728 del 7/11/2019, in relazione ad Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.), d all’altro si è ritenuto che ‘Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l’art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie. (Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023).
Quest’ultima opzione interpretativa si fonda, in primo luogo, sulla differenza strutturale ‘tra l’organizzazione corporativa delle persone giuridiche di diritto privato e la struttura organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001’ . Si osserva, infatti, c he nella prima ‘il potere rappresentativo è attribuito dai componenti dell’ente a un soggetto specificamente individuato e alla condizione che tale indicazione sia adeguatamente pubblicizzata (Registro delle Imprese)’, mentre nelle seconde ‘l’attribuzione della rappresentanza dell’ente a un soggetto persona fisica non può ritenersi altrettanto esclusiva, non solo per l’esistenza di norme derogatorie a tale ipotetica esclusività, ma in via più generale per l’esistenza del precetto di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., in forza del quale esiste una soggettività diffusa dell’ente pubblico, cui fa da riscontro il dovere del singolo dipendente pubblico di farsi carico della trasmissione dell’atto ricevuto dall’ufficio interno dell’amministrazione effettivamente competente. Un dovere che, con ogni evidenza, non è rinvenibile nell’ambito del diritto privato in tema di rappresentanza delle persone giuridiche’ ( ibidem , in motivazione).
In secondo luogo, la scelta interpretativa valorizza la ‘previsione dell’art. 16, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546 del 1992, che legittima il contribuente alla notifica mediante consegna diretta presso gli uffici dell’ente impositore, ritiene espressamente sufficiente la consegna a mani dell’impiegato addetto, evidentemente sul presupposto di un obbligo di trasmissione (Cass. 12/05/2021, n. 12517, da ultima, ha ritenuto infatti che ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante consegna a mani di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’amministrazione finanziaria, mediante consegna dell’atto
all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia )’ ( ibidem ).
Proprio in questa direzione, secondo la decisione richiamata, condurrebbero, da un lato, l’arresto delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 3116 del 14/02/2006), che in ordine alla questione della successione delle agenzie fiscali e della legittimazione degli uffici periferici, ha optato ‘per un modello diffuso di legittimazione che ritiene dotati di potere rappresentativo, ai fini processuali, non solo il direttore dell’agenzia centrale ma anche le agenzie periferiche’. Dall’altro, ‘il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di interpretare le norme processuali in senso favorevole alla loro finalità che, nel caso in esame, è quella, in generale, di garantire la speditezza dell’iter processuale, specie in presenza, come nella specie, di norme di legge (art. 17 d. lgs. n. 546 del 1992) che espressamente derogano alle regole generali codicistiche; e, in particolare, in tema di notificazione della sentenza, di agevolare la formazione del giudicato’.
La conclusione cui si deve giungere è quindi quella dell’assenza di vincoli derivanti ‘dalla normativa positiva di esclusiva identificazione dell’ente impositore o di riscossione con il suo legale rappresentante , sussistendo semmai un argomento letterale in senso diametralmente opposto’ (Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023).
Si tratta di argomentazioni che debbono essere condivise, perché si fondano sulla lettura sistematica delle disposizioni inerenti al processo tributario, che individua con chiarezza la ratio ad esse sottesa, nel più ampio quadro dei principi che regolano l’agire pubblico.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata senza rinvio, per essere l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia inammissibile in quanto tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2024