Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32618 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10145/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME (EMAIL, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate – Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 4683/16/2022, depositata il 27.10. 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (in breve il fallimento) avverso l ‘avviso di iscrizione ipotecaria, per IVA e altro;
con la sentenza n. 5543/1/2018 la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ritualmente notificata e che, quindi, la GM (all’epoca in liquidazione) risultava decaduta, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla possibilità di presentare doglianze relative alle prodromiche cartelle esattoriali che pure erano state tutte regolarmente notificate;
proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 24242 del 2.11.2020, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata;
a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal fallimento, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, quale giudice di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che:
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritualmente notificata alla contribuente, era stata legittimamente depositata in appello dall’ADER, essendo tale facoltà prevista dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se la parte ne aveva la disponibilità fin dal primo grado di giudizio;
anche la censura sulla presunta invalidità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento era infondata, essendo state le stesse notificate presso un indirizzo corrispondente alla sede della contribuente, che risultava dalle visure camerali acquisite all’epoca della notificazione;
il fallimento impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 210 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado ammesso e valutato la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e la documentazione relativa allo stesso preavviso, ancorché prodotta solamente in sede di appello;
il motivo è infondato;
occorre ribadire che nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 23/06/2021);
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 cod. proc. civ. e 46 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, effettuate presso la presunta sede effettiva della società contribuente, in Roma, INDIRIZZO nonostante la sede legale risultava in Nola, località Boscofangone;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto, nel testo del ricorso per cassazione, il contenuto delle notificazioni di cui lamenta l’irregolarità e dei documenti correlati, necessari per comprendere e valutare la censura e le questioni prospettate;
per quanto riguarda la notificazione degli atti prodromici, va richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte in tema di impugnazione della cartella di pagamento, secondo cui ‘nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell’art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546’ (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013; n. 18472 del 2016; n. 35014 del 2022);
il principio sopra richiamato può essere applicato anche nel caso di impugnazione dell’avviso di iscrizione di ipoteca, con riferimento agli atti presupposti che, nella specie, riguardano la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento;
-la censura, così come proposta, pertanto, contrasta con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta da ll’agente notificatore nell’eseguire la notificazione dell e cartelle esattoriali e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prodromiche all ‘ impugnato avviso di iscrizione di ipoteca, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all’applicazione del prima richiamato principio;
– il motivo sarebbe in ogni caso infondato, posto che ‘ In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l’art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest’ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio ‘ (Cass. n. 1248 del 18/01/2017);
– nella specie, i giudici di appello hanno ritenuto assolto detto onere, spiegando che le notificazioni erano state effettuate presso un indirizzo corrispondente alla sede della contribuente ‘ sulla base delle visure camerali pro tempore rispetto al momento dell’avvenuta notifica ‘ e ‘ consegnate al soggetto incaricato al ritiro o al portiere dello stabile (che mai ha rappresentato l’inesistenza presso l’indirizzo di Roma, INDIRIZZO della sede effettiva della società della società appellata )’, precisando pure che alcune cartelle erano state notificate presso la sede legale, sita in Nola, località Boscofangone; – in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2024