Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3430/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA n. 1471/2022 depositata il 16/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Ufficio di Reggio Emilia dell’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE maggior reddito di impresa, per gli anni di imposta 2015 e 2016, sollevando diversi rilievi, tra cui costi non inerenti e compensi erogati senza trattenute fiscali.
Come da ricorso per cassazione, ‘con ricorso unico la ricorrente impugnava 11 dei 17 recuperi indicati nei due avvisi di accertamento; il ricorso era firmato di pugno dal difensore tributario, NOME COGNOME dottore commercialista, previa procura ‘ad litem’ datata 24.4.2020, apposta in calce al ricorso, conferita dall’allora amministratore unico sig. NOME COGNOME con firma di pugno autenticata dal medesimo difensore dott. NOME COGNOME in data 24.4.2020; il ricorso con in calce la procura era scannerizzato ed inviato via pec all’Agenzia il 24.4.2020 (fatti pacifici ). Copia del citato ricorso, con 21 allegati debitamente elencati ed attestazione di conformità al ricorso notificato all’Agenzia, documenti tutti digitalmente firmati dal citato difensore tributario, erano tramessi telematicamente alla segreteria del Giudice tributario, come risulta da nota d’iscrizione a ruolo in formato p7m, identificativo NIR T -278059/2020, tratti dal fascicolo telematico, come da autentica posta in calce a detti documenti . L’Agenzia si costituiva in giudizio sostenendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 16 -bis, co. 3, D. lgs 546/1992, e dei decreti di attuazione D.M. 163/2013, artt. 9 e 5, e D.M. 4.8.2015, artt. 6 e 10, in quanto il ricorso in formato pdf a sé notificato era una scansione di un documento cartaceo con firma
autografa e non documento informatico in formato p7m firmato digitalmente secondo le regole del processo telematico, ancorché il contribuente ‘in data 05/05/2020 ha depositato in Commissione mediante S.I.G.I.T. quella stessa scansione datata 24/04/2020 ma firmata digitalmente il 05/05/2020”.
La CTP di Reggio Emilia con sentenza 25 marzo 2021, n. 77, accoglieva tutti i motivi d’impugnazione, ‘ad esclusione della parte per la quale la ricorrente ha espresso acquiescenza’, e compensava le spese.
Proponeva appello l’Agenzia ed in via incidentale, sulle spese, altresì la contribuente.
La CGT II dell’Emilia -Romagna, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello agenziale, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, osservando:
Questa Corte ha già risolto analoga questione con sentenza n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 dichiarando inammissibile il ricorso firmato su carta, scansionato e inviato senza firma digitale, quale semplice allegato, da una PEC. Tale modalità di trasmissione consente di attestare esclusivamente la provenienza dell’atto da un determinato mittente, ma non è in grado di sostituire un requisito di ammissibilità dello stesso, cioè la sottoscrizione del ricorso .
Non può plausibilmente sostenersi che si tratti di mero irregolarità derivante dal mancato rispetto di norme tecniche non comportante la violazione di norma primaria in quanto l’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 rinvia alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico la cui osservanza è essenziale per verificare se v’è stato il rispetto del precetto contenuto nella norma primaria.
Secondo l’insegnamento della Corte Suprema la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che per l’assenza della firma digitale l’atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall’art. 2702 c.c. e non è riferibile al soggetto che lo ha apparentemente sottoscritto (Cass. pen., sez. Il, 25.01.2022 n. 2874).
Infine, deve considerarsi che la violazione delle norme sulla redazione dell’atto non determina la sua nullità, bensì l’inesistenza così che risulta inapplicabile l’art. 156 c.p.c.
Propone la contribuente ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita breve memoria riepilogativa, mediante la quale insiste nel ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., l’erronea applicazione dell’art. 16 bis , co. 3, D. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il ricorso notificato all’Agenzia non è un atto processuale, dato che il suddetto ricorso non ha instaurato il processo, e quindi non deve essere firmato digitalmente’. ‘Il ricorso per error in iudicando si giustifica, a modesto parere del sottoscritto avvocato, sia perché norme di legge -l’art. 18, co. 3, D. lgs 542/1996, e i decreti attuativi appaiono falsamente applicati con riferimento ad una fase che si assume essere antecedente al sorgere del processo tributario, sia perché il fatto, che si assume come erroneamente qualificato e quindi disciplinato, non solo non è controverso, ma trova riscontro positivo nella stessa sentenza impugnata, senza necessità di esaminare gli atti processuali’.
1.1. Il motivo è infondato.
Il ricorso introduttivo del giudizio è un atto processuale propriamente detto, per quanto, necessariamente, preceda l’instaurazione del processo , quantomeno ‘sub specie’ -come da autorevolissimi insegnamenti finanche manualistici -del rapporto pubblico tra parte attrice ed il giudice.
4.1. In particolar modo, nel processo tributario, sia l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, citato nel
motivo, sia l’art. 16 -bis, comma 3, del medesimo decreto, che, come subito si vedrà, viene ‘funditus’ in linea di conto, contemplano (il primo persino ‘expressis verbis’) il ricorso quale oggetto di disciplina: ciò conferma che la circostanza che la notificazione del ricorso preceda il suo deposito nella Segreteria del Giudice non fa acquisire al medesmo giuridico rilievo solo con , e quindi solo dopo , il deposito; esso deve essere valido ed efficace già prima, per poter essere idoneo ad effettivamente determinare l’introduzione di un giudizio vocato alla pronuncia sul merito della regiudicanda (‘petitum’ sostanziale) ; il deposito in Segreteria (nella specie pacificamente avveratosi) porta semplicemente a compimento la fattispecie introduttiva del giudizio, fondando il dovere decisorio del Giudice sulla domanda di giustizia rassegnata nel ricorso; la delibazione di siffatta domanda, nondimeno, deve essere preceduta dal vaglio di ammissibilità del ricorso in sé, cui il Giudice è tenuto ad attendere.
Donde, del tutto ritualmente, la CTR ha in via preliminare esaminato il profilo dell’ammissibilità o meno del ricorso introduttivo (controverso dinanzi alla medesima, stante l’appello agenziale sul punto), concludendo per la negativa.
Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia: ‘Ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., nell’applicazione datane nelle sentenze di codesta ecc.ma Corte a Sezioni Unite, nn. 14916-14917/2016, secondo le quali, attesa l’esistenza materiale di atti firmati dagli aventi diritto dei quali è certa l’identificazione, ogni eventuale nullità di firma è stata sanata con l’avvenuta instaurazione del contraddittorio, anche nel merito della controversia’.
2.2. Par non esservi dubbio che, nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio sia stato irritualmente formato, notificato e depositato.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, siffatta irritualità, qualificabile in termini di nullità, resta sanata per raggiungimento dello scopo.
2.2.1. L’irregolarità traspare evidente alla luce del quadro normativo applicabile ‘ratione temporis’.
L’art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, statuiva:
Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
L’art. 16, comma 5, d.l. n. 119 del 2018 statuiva:
Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Per completezza mette conto di rilevare che l’attuale art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ulteriormente sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, relativamente ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 (art. 4, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 220 del 2023), recita:
Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.
Infine, il comma 3 -bis, nel testo siccome già introdotto dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 5), d.l. n. 119 del 2018, aggiunge:
I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
In definitiva, a partire dal 1° luglio 2019, ‘le parti’ ‘notificano e depositano’, ossia, precettivamente, sono tenute a notificare e depositare, ‘gli atti processuali e i documenti’ ‘esclusivamente con modalità telematiche’: modalità, peraltro non già genericamente tali, ma specificamente indicate nelle ‘disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163’, ossia il regolamento, ‘e nei successivi decreti di attuazione’, ossia le norme tecnico -operative, di cui, in particolare, al decr. dir. Min. Fin. del 4 agosto 2015.
2.2.1.1. Gli indici esegeticamente rilevanti sono due:
-da un lato, la disciplina secondaria e tecnica si consolida con quella primaria per effetto dell’esplicito richiamo ad essa in questa contenuto;
-dall’altro lato, l’osservanza delle ‘modalità telematiche’, imposta direttamente dalla disciplina primaria, si estende alle (perché ingloba le) specificazioni di siffatte modalità contenute in quella secondaria e tecnica, la quale, dunque, fa corpo unico con la prima.
2.2.1.2. La ‘ratio’ è quella del definitivo completamento dell’informatizzazione del processo tributario mediante l’impiego
esclusivo (‘ esclusivamente ‘) del processo tributario telematico, infrastrutturato attraverso il S.I.Gi.T. (art. 3 reg.).
2.2.1.3. Ciò è confermato, tra l’altro, dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018, secondo cui
l’articolo 16 -bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
2.2.1.4. Pertanto, la data del 1° luglio 2019 rappresenta uno spartiacque: quanto al periodo precedente, è ammesso, per effetto della suddetta norma di interpretazione autentica, il cd. doppio binario (cartaceo e telematico); mentre, quanto al periodo successivo, è ammesso, in tutta Italia (dopo il periodo sperimentale in alcune regioni), proprio in forza del novellato art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, il solo binario telematico.
2.2.2. Ciò detto, nell’ambito del processo tributario telematico, gli ‘atti e provvedimenti del processo’ (art. 2, comma 1, reg., come visto, recettiziamente richiamato dall’art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente) si distinguono dagli atti genericamente intesi e ‘a fortiori’ dai documenti, per quanto gli uni e gli altri assumano, evidentemente, una forma informatica (che li induce ad essere definiti, latamente, secondo un linguaggio non ortodosso ma invalso, ‘documenti informatici’) onde (poter materialmente) confluire nel fascicolo informatico di cui all’art. 14 reg.
2.2.2.1. La differenza è preannunciata dal regolamento, che, -all’art. 2, comma 1, prevede:
Gli atti e i provvedimenti del processo tributario , nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento ;
-all’art. 10, comma 1, prevede:
La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione ;
-all’art. 12, comma 1, prevede:
Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell’articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.2.2.2. La differenza è delineata, dal punto di vista tecnicoinformatico, dall’art. 10 decr. dir., a termini del quale
Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF/A -1a o PDF/A -1b;
sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf).
I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF/A -1a o PDF/A -1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati di cui alla presente lettera;
sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l’insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all’utente l’eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.
2.2.2.3. Ai fini del presente giudizio, spicca, in riferimento al ‘ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico’, la lett. c) del comma 1, si afferma (a differenza che per i ‘documenti informatici allegati’ ex comma 2) l’inammissibilità (‘non è ammessa’) della ‘copia per immagine su supporto informatico di documento analogico’, ma solo come conseguenza (‘pertanto’) del necessario ‘utilizzo’, per la ‘redazione’ in sé (ossia per la creazione, ad esclusione di ogni forma di riproduzione, che pure può esprimersi in formato .pdf) ‘di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti’.
2.2.3. In buona sostanza, il ‘ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico’ devono essere nativi digitali ed in tal guisa sottoscritti .
Sul punto, suole infatti affermare (recuperandosi nuovamente la terminologia dell’art. 2, comma 1, reg.) che gli ‘atti e provvedimenti del processo’ sono ‘nativi digitali’ perché di per se stessi nascono in
formato digitale in seno al processo tributario telematico, a differenza dei ‘documenti informatici allegati’, e per estensione degli atti non propri del (perché non interni al) processo, che possono essere già informatici, ma normalmente non lo sono (appartenendo alla realtà non informatica), e necessitano pertanto di essere espressi (tradotti) informaticamente mediante meccanismi di riproduzione, ‘rectius’, rappresentazione, quale quello (consueto per l’archivistica documentale informatica) della ‘scansione in formato immagine di documenti analogici’.
2.3. A fronte di quanto innanzi, tornando al caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, formato analogicamente mediante scritturazione impressa su fogli di carta e relativa sottoscrizione da parte del difensore e notificato alla controparte via posta elettronica certificata, non è un ‘atto del processo’ perché non è formato in modo nativo digitale secondo le regole del processo tributario telematico e non è sottoscritto digitalmente, ma, originariamente analogico, ha acquisito solo ‘ex post’ una forma informatica, attraverso la tecnica della scansione per immagini (volgarmente, scannerizzazione).
2.3.1. Ciò, tuttavia, non significa che un tal tipo di ricorso non possa essere tecnicamente importato nel fascicolo informatico, tuttavia, non come atto, ma come documento (‘documento informatico’).
2.3.2. Donde l’irregolarità di cui si ragionava in apertura: un’irregolarità deve sottolinearsi -che non si risolve in una pura e semplice inosservanza della disciplina tecnico-informatica priva di risvolti giuridici, secondo quanto in definitiva sostenuto in ricorso, poiché, anzi, essa scaturisce dalla violazione, bensì, di detta disciplina, siccome però integrata nella previsione, di rango primario, dell’art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992.
2.4. Viene però a questo punto in rilievo il profilo della qualificazione giuridica dell’irregolarità.
2.4.1. Sul punto, come anticipato, opina il Collegio che si versi in ambito di nullità, soggiacente, come tale, a sanatoria a sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.
2.4.2. Induce a tale conclusione un duplice ordine di considerazioni, normative e giurisprudenziali.
2.4.2.1. A livello normativo, è significativo che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 16 -bis D.Lgs. n. 546 del 1992, ancorché eccezionalmente (‘In casi eccezionali’), consenta comunque ‘il deposito con modalità diverse da quelle telematiche’. Invero, premesso che, nella varietà della casistica possibile, le ‘modalità diverse da quelle telematiche’ sicuramente comprendono anche quelle miste, relative cioè ad un atto analogico trasformato in digitale mediante creazione di una copia -immagine (di cui si ragiona nel presente giudizio), il legislatore, pur prescrivendo l”esclusivo’ impiego delle ‘modalità telematiche’, comunque non sconosce la possibilità in sé e per sé dell’adozione di modalità alternative: pertanto, poiché le modalità alternative non sono bandite dal processo, il problema della loro adozione oltre i limiti consentiti si pone in termini di illegittimità , ‘sub specie’ di nullità, e non di (radicale) inesistenza .
2.4.2.2. A livello giurisprudenziale, viene in linea di conto, anzitutto, il fondamentale schema argomentativo di Sez. U, n. 14916 del 15/12/2015, secondo cui il vizio di inesistenza della notifica, e più in generale degli atti processuali, riveste, nell’ordinamento, carattere residuale , essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole e limitate ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto: ciò – si basi – sul
condiviso e condivisibile presupposto sistematico che ‘l’inesistenza non è , in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto’ (par. 2.3, p. 8).
2.4.2.2.1. Nella scia di tale ‘modus opinandi’, recentemente, in materia più vicina a quello oggetto del presente giudizio, si colloca Sez. U, n. 6377 del 12/03/2024. Rv. 670581 -01, occupatasi del vizio – in termini, astrattamente, di inesistenza o nullità – ravvisabile nel ricorso per cassazione nativo digitale privo della firma digitale del difensore il cui nominativo è indicato in calce al ricorso stesso. La sentenza perviene alla conclusione che siffatto ricorso è affetto da mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione dalla casella p.e.c. ed il successivo deposito, facendo leva sugli ormai consolidati principi di effettività della tutela giurisdizionale e di strumentalità delle forme processuali.
2.4.2.2.2. Ancor più recentemente, con riferimento a notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, Sez. L., n. 17969 del 02/07/2024 afferma che, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione, qualsiasi anomalia che renda finanche illeggibili gli allegati al messaggio comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione, ove il messaggio consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione, verificabile mediante accesso al fascicolo.
2.4.3. Fermo quanto precede, mette conto di aggiungere un ulteriore argomento ermeneutico che ci si consente di definire prospetticamente suggestivo, impingente, ancorché soltanto ‘pro futuro’, sul terreno specifico dell’osservanza delle modalità
informatiche e telematiche degli atti del processo, sia civile che tributario.
2.4.3.1. Nel processo civile, relativamente alla forma degli atti, il comma 7 dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. – aggiunto dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ed applicabile dal 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente (giusta il successivo art. 35) – prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo .
2.4.3.2. Nel processo tributario, parallelamente, il comma 4 dell’art. 16 -bis D.Lgs. n. 546 del 1992 – aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 220 del 2023 (decorrente dal 1° settembre 2024 ex art. 4) – prevede che
la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
2.4.3.3. Talché la violazione delle norme tecniche, segnatamente in seno al processo tributario telematico, per precisa scelta legislativa perfettamente adesa ad una lettura non formalistica, è destinata a persino abbandonare il terreno dell’invalidità, avviandosi a regime ad una derubricazione a semplice irregolarità.
2.5. Tutto quanto detto sin qui convince – enunciandosi così corrispondente principio di diritto – che il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia -immagine e notificato all’Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell’art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella versione risultante dalla sostituzione ad opera dell’art.
16, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non è inesistente, ma affetto da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo.
2.6. Nel caso di specie, a fronte della notificazione di un tal genere di ricorso, l’Amministrazione, senza revocare in dubbio, né l’idoneità dell’atto notificatole a rappresentare l’intelligibile contenuto di una domanda giudiziale, né la provenienza e riferibilità dello stesso al difensore che dal testo e dalla sottoscrizione manualmente appostavi appariva esserne l’autore, difensore pacificamente munito di procura speciale, s’è costituita, assumendo difese nel merito: donde è palese che l’atto, pur difforme dallo schema legale, abbia raggiunto il suo scopo di instaurare un effettivo contraddittorio su una domanda rivolta ad un giudice per l’ottenuto di una pronuncia di merito sulla ‘res controversa’.
In considerazione del secondo motivo, che ne occupa, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia -Romagna, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 13 settembre 2024.