Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
Oggetto: Estratto di ruolo – Impugnabilità – Giudicato
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17996/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria depositata il 14.11.2024 , dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4089/03/2020, depositata in data 17 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso un estratto di ruolo relativo a 4 cartelle di pagamento relative ad IRPEF per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2013.
Il contribuente deduceva l’ omessa notifica delle cartelle, la decadenza dalla riscossione e la prescrizione dei crediti.
Nella contumacia dell’ADER l a CTP accoglieva il ricorso con sentenza depositata l’8.2.2019 (n. 1809/31/2019).
La segreteria della CTP, in data 9.10.2019, rilasciava, a richiesta del contribuente, certificazione della mancata impugnazione della detta sentenza.
Con atto notificato il 15 gennaio 2020 l’Ufficio proponeva appello deducendo, preliminarmente, la mancata notifica del ricorso introduttivo del primo grado, in secondo luogo, la rituale notifica delle cartelle relative all’estratto di ruolo impugnato, inoltre, l’avvio delle azioni esecutive.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, ‘ammissibile poiché non risulta la prova della regolarità della notifica del ricorso in primo grado’, avendo il contribuente ‘prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento della notifica asseritamente operata senza potere verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’ (pag. 3 della sentenza). Evidenziava, poi, che l’Ufficio aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi.
L’ ADER ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
Con ordinanza n. 2608/2025, depositata il 03/02/2025, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione dei fascicoli di merito, indispensabili ai fini della decisione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 0 3/07/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs. 546/1992. Assume che la sentenza impugnata erra laddove ritiene l’ammissibilità dell’appello, avendo il ricorrente prodotto in grado di appello la sentenza di prime cure, corredata dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la ricevuta di accettazione della raccomandata relativa all’atto introduttivo del giudizio, datata 2 dicembre 2017, e la relativa cartolina di ritorno, sottoscritta in data 11 dicembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate. A fronte di ciò la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciare l’improcedibilità dell’appello, per tardività.
Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs 546/1992. Ribadisce di avere prodotto in grado di appello la ricevuta di spedizione della raccomandata e l’avviso di ricevimento, sicché incomprensibile appare la decisione laddove afferma che ‘il contribuente ha prod otto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento relativo alla notifica asseritamente operata senza poter verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’. Assume che la C.T.R. non ha visionato la documentazione allegata dalla parte appellata.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Sottolinea che la C.T.R., ancorché il gravame fosse tardivo, ha ritenuto ammissibile la produzione (anch’essa tardiva) della notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) e della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA. Rileva che dal semplice esame delle produzioni il giudice di appello avrebbe dovuto
rilevare la nullità delle notifiche essendo le medesime state consegnate al portiere dello stabile, persona diversa dal destinatario, in assenza anche dell’avviso previsto dall’art. 60, comma 1 lettera b) bis del d.P.R. 600/1973. La Corte costituzionale, con sentenza 258/2012, in tema di notifica della cartella esattoriale, ha infatti equiparato la c.d. irreperibilità relativa alla disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., sicché per il perfezionamento della notifica era necessario l’invio di una seconda rac comandata che informasse il destinatario dell’avvenuta consegna degli atti a soggetto diverso. Osserva, inoltre, che la notificazione dell’intimazione di pagamento è invalida in quanto la relata non risulta compilata. Erra, infine il giudice, laddove sostiene che il contribuente non abbia formulato alcuna deduzione in ordine alla documentazione prodotta, come invece risulta dagli atti di causa.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere la C.T.R condannato il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse richiesto solo la rifusione delle spese di lite del secondo grado.
Preliminarmente la Corte osserva che i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito, indispensabili ai fini della decisione (in particolare, dei primi due motivi di ricorso), non sono stati ancora acquisiti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo acquisirsi i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.