Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1447 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1447 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18619/2024 R.G. proposto da: NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 741/2024, depositata in data 31/1/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
In data 03.08.2017, fu notificato alla odierna ricorrente (d’ora in poi, anche ‘contribuente’ ) l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE comunicò e richiese quanto segue: ‘Considerato che la SV. ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO riguardante l’anno d’imposta 2014;Visto il Processo verbale della Guardia di Finanza – I GRUPPO ROMA- n. 536 e n.1015, redatti rispettivamente in data 13 gennaio 2015 e 16 marzo 2016, e notificati alla Parte in pari data; Considerato che le risultanze della sopra citata segnalazione sono pienamente condivise e s’intendono, pertanto confermate in questa sede costituendo parte integrante e sostaRAGIONE_SOCIALEle del presente avviso di accertamento anche ai fini della motivazione di cui agli artt. 42 del D.P.R. n. 600/73, 56 del D.P.R. n. 633/72 e 3 della Legge 241/1990; Visto l’art. 37 del Tuir (ex art. 34) riguardante la determinazione del reddito dei fabbricati; quest’ufficio procede, ai sensi degli art 41 e 41bis del DPR. n. 600/73, all’accertamento del reddito per l’anno in esame pari a euro
225.541,00. REDDITO DEI FABBRICATI (art. 36 e seguenti del Tuir ex art.33)
Dall’esame dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie raccolte, L’Ufficio ha evideRAGIONE_SOCIALEto che nell’anno in trattazione lei ha concesso in locazione a terzi ,in qualità di proprietaria al 100%, diverse unità immobiliari site in FORMELLO (RM), rispettivamente alla INDIRIZZO e 16 e alla INDIRIZZO, percependo in “nero” canoni di locazione da diversi nuclei familiari ,meglio specificati negli allegati nn.1,2,3,4 e 5 del citato P.V.C., a lei notificato, costituenti reddito di fabbricati.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del PV. di constatazione della Guardia di Finanza suindicato, poiché la cessione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (fatta eccezione del contratto stipulato con la sig.ra COGNOME NOME), non è stata regolarizzata mediante la stipula e la regolarizzazione del “contratto”, i verbalizzanti hanno provveduto alla determinazione del “reddito di fabbricato presunto”, pari al 10% del valore dell’immobile, come specificato nel prospetto che costituisce l’allegato 5.
Rilevato che, tali fatti hanno condotto alla determinazione del reddito dei fabbricati, con il presente atto si accerta il reddito imponibile pari a euro 225.541,00 (al netto della riduzione forfettaria del 15% su euro 237.412,00), ai fini dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, più interessi e sanzioni come riportato nelle pagine seguenti’ .
In data 30.10.2017, la Sig.ra NOME COGNOME notificò ricorso all’Ufficio, eccependo la nullità dell’avviso di accertamento per errore di fatto e di diritto.
L’Ufficio resistente si costitu ì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l’infondatezza nel merito, ma soprattutto, per quanto qui interessa, eccependone l’inammissibilità per mancata notifica .
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, dichiarò di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo
all’anno d’imposta 2014, e di aver appreso dell’esistenza del fascicolo per mero caso, attraverso un controllo; aggiunse che effettivamente in data 30.10.2017 risultavano pervenuti all’indirizzo PEC dell’Ufficio tre diversi messaggi di posta elettronica certificata da parte dell’AVV_NOTAIO, ma che detti messaggi avevano tutti lo stesso identico contenuto, vale a dir e il ricorso della Sig.ra COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2012 (anche questo depositato in data 29.11.2017 presso la segreteria della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al numero di R.G. 15704/2017).
Nella propria Memoria Illustrativa ex art.32 D.L.gs.n.546/92, il difensore della contribuente riferiva che effettivamente in data 30.10.2017 aveva predisposto tre diversi ricorsi avverso tre distinti avvisi di accertamento, uno per l’anno 2012, uno per l’anno 2013 e uno per l’anno 2014 e di aver provveduto ai conseguenti incombenti, rimanendo fermo nella convinzione che fossero effettivamente intervenute tre distinte notificazioni, relative ai suddetti tre distinti ricorsi, mentre solo al momento della lettura RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’Ufficio, si avv ide che in effetti il sistema telematico aveva trasmesso per ben tre volte, per una evidente anomalia tecnica, lo stesso ricorso relativo all’anno di imposta 2012 e relativi allegati .
In ogni caso, osservò che l’Ufficio aveva, per sua stessa affermazione, preso conoscenza del contenuto del ricorso, si era comunque costituito in giudizio e svolto le proprie difese, con la conseguenza, in buona sostanza, che il principio del contraddittorio risultava essere stato salvaguardato.
Pertanto, non avrebbe potuto che dichiararsi l’intervenuta sanatoria della nullità per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, in applicazione dell’art. 156, II c., c.p.c., e di copiosa giurisprudenza di questa stessa Ecc.ma
Corte che veniva ampliamente citata nella Memoria Illustrativa ex art.32 D.Lgs. n.546/92.
Peraltro, la contribuente evidenziò come i tre ricorsi fossero fondati sulle risultanze del medesimo PVC del 13.01.2015 della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza e quindi sulle stesse contestazioni in punto di fatto e di diritto e chiese la riunione del ricorso di cui trattasi con gli altri due afferenti agli anni di imposta 2012 e 2013, sia per economia di giudizi, sia per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
A definizione del giudizio di prime cure, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sez. n.41, con Sentenza n. 1758/2019 dichiarò l’inammissibilità del ricorso.
La contribuente propose appello, chiedendone la riforma, avverso la Sentenza di primo grado n.1758/2019, emessa dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L’appello fu dichiarato inammissibile.
La suddetta sentenza n.741/2024 è stata impugnata per cassazione dalla contribuente, sulla base di tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente, ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la definizione della controversia nelle forme ordinarie.
Ella ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 68/2015 e dell’art. 160 c.p.c. in relazione all’art.360, n.3, c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per avere la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio ritenuto inesistente e non nulla, e quindi sanabile, la notifica del ricorso introduttivo del primo grado.
Ritiene la contribuente che l’invalidità del procedimento notificatorio del ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2014 avrebbe determinato la nullità e non l’inesistenza della notificazione, con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare disposizioni per consentire la sanatoria del vizio e la prosecuzione del giudizio nel rispetto della regola del contraddittorio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art.360, n.3, c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non avere la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritenuto sanata dall’avvenuta costituzione dell’Ufficio la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.
E’ fatto pacifico che all’amministrazione era stato per errore notificato per tre volte il ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato alla contribuente in relazione all’anno 2012, e che l’avviso di accertamento per l’anno 2014, pur indicato come oggetto del ricorso ne l messaggio di accompagnamento ad una RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate a mezzo pec, non era stato, in realtà, mai impugnato.
Tanto chiarito, in una fattispecie del genere non può operare alcuna sanatoria in quanto il termine di decadenza per la notificazione del ricorso non era mai stato interrotto, ed era, dunque, scaduto quando il giudice di primo grado si pronunciò.
Si deve rilevare, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ‘il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una RAGIONE_SOCIALE indicazioni di cui al comma 2…’ , e nel nostro caso l’indicazione dell’atto impugnato era assolutamente
incerta, visto che il contenuto del ricorso non si riferiva all’avviso di accertamento per l’anno 2014.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 11/2020 e ss mm, nonché dell’art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018, in assenza di qualsivoglia motivazione.
3.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile.
In caso di censura per error in procedendo , il ricorrente non può limitarsi a dedurre il difetto di motivazione, che riguarda invece la ricostruzione del fatto materiale compiuta dal giudice di merito, al quale quest’ultimo applica le norme di diritto per stabilire se è fondata la domanda della parte che chiede giustizia.
La contribuente avrebbe dovuto ella spiegare in che cosa sarebbe consistito il denunciato error in procedendo e per quale motivo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il ricorso di secondo grado era ammissibile.
In ogni caso, il motivo è infondato, visto che, così come correttamente rilevato dal giudice d’appello, il ricorso avverso la sentenza di primo grado era inammissibile perché tardivo.
La sentenza di primo grado era stata depositata in data 7/2/2019 ed il termine lungo (sei mesi) per l’appello era scaduto il 9/9/2019 (considerando il periodo feriale di agosto e che il termine scadeva di sabato).
Si era, dunque, fuori dal periodo (entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018 -31/7/2019) per il quale valeva la sospensione per nove mesi dei termini per impugnare, che operava, cioè, solo per le sentenze i cui
termini per l’impugnazione venivano a scadere nel riferito range temporale.
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., la contribuente deve essere condannata al pagamento, in favore rispettivamente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, RAGIONE_SOCIALE somme liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilacinquecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro milleduecentocinquanta.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro mille.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)