Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1020 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 229-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2835/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’RAGIONE_SOCIALE col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, microzona INDIRIZZO, ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso deliA contribuente ritenendo carente la motivazione dell’avviso di accertamento;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto effettuato tramit raccomandata recapitata da una agenzia privata di recapito (RAGIONE_SOCIALE), ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, ossia mediante l’RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, evidentemente in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n 546 del 1992 nonché art. 327 c.p.c. in quanto nei gradi di merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrer dall’RAGIONE_SOCIALEa in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali rel agli invii raccomandati sono stati liberalizzati;
con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in quanto non può essere pronunciata la nullità della notifica se l’atto ha raggiunto lo sco a cui è destinato.
Ric. 2020 n. 00229 sez. MT – ud. 09-11-2022
Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine.
Infatti, si ha solo la prova della spedizione del ricorso (in data 1 dicembre 2019), ma non anche della relativa ricezione da parte del contribuente, il quale non si è costituito.
Pertanto, il ricorso è inammissibile; nulla va statuito in merito al spese non essendosi costituita la parte contribuente.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 Il Presidente