Notifica Ricorso per Cassazione: La Prova della Ricezione è Essenziale
La corretta gestione degli adempimenti processuali è un pilastro fondamentale del diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia di notifica ricorso per cassazione: senza la prova della ricezione da parte del destinatario, la notifica si considera inesistente e il ricorso inammissibile. Questo principio, sebbene consolidato, merita di essere analizzato per le sue importanti implicazioni pratiche, specialmente nel contenzioso tributario.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di un contribuente volta a ottenere il rimborso dell’IRPEF versata negli anni 1990-1992. Il contribuente riteneva di aver diritto a tale rimborso in virtù delle agevolazioni fiscali previste per le vittime degli eventi sismici che colpirono la Sicilia nel dicembre del 1990. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le sue ragioni. La decisione veniva confermata anche in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate, non rassegnata, decideva di impugnare la sentenza d’appello proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Notifica del Ricorso per Cassazione e l’Onere della Prova
Il cuore della questione esaminata dalla Suprema Corte non è stato il merito della richiesta di rimborso, ma un aspetto puramente procedurale: la validità della notifica del ricorso. Sebbene l’Amministrazione Finanziaria avesse regolarmente spedito il ricorso tramite il servizio postale, non aveva depositato agli atti del processo l’avviso di ricevimento, ovvero il documento che attesta la consegna del plico al destinatario.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la notifica effettuata a mezzo posta non si perfeziona con la semplice spedizione dell’atto. Il procedimento si conclude, e la notifica produce i suoi effetti, solo con la consegna al destinatario, la cui prova è fornita esclusivamente dall’avviso di ricevimento debitamente compilato e sottoscritto. Questo documento deve essere obbligatoriamente allegato all’originale dell’atto notificato, come previsto dall’art. 149, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancanza dell’avviso di ricevimento non costituisce una mera irregolarità sanabile, ma determina l’inesistenza giuridica della notifica.
Questa qualificazione ha una conseguenza drastica: impedisce la possibilità di disporre una rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La rinnovazione, infatti, è ammessa solo in caso di nullità della notifica (ad esempio, per un vizio sanabile), ma non quando la notifica è da considerarsi del tutto inesistente. L’assenza della prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario è un vizio talmente grave da non poter essere corretto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza neanche entrare nel merito delle questioni tributarie sollevate.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito per tutti gli operatori del diritto. Sottolinea l’importanza non solo di compiere gli atti processuali nei termini, ma anche di conservare e produrre in giudizio tutta la documentazione necessaria a provarne la regolarità. Nel caso della notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento non è un semplice pezzo di carta, ma l’unico strumento in grado di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio. La sua mancata allegazione comporta conseguenze fatali per l’impugnazione, come l’inammissibilità, che vanifica le ragioni di merito, anche se fondate. L’attenzione alla forma, in questo contesto, diventa sostanza.
Quando si perfeziona la notifica di un ricorso spedito per posta?
La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona non con la semplice spedizione, ma con la consegna del plico al destinatario. La prova di tale consegna è costituita dall’avviso di ricevimento.
Cosa succede se il ricorrente non deposita l’avviso di ricevimento dell’atto notificato?
La mancanza dell’avviso di ricevimento in atti impedisce di verificare il perfezionamento della notifica. Ciò comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica stessa.
È possibile sanare la mancata produzione dell’avviso di ricevimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancanza della prova della ricezione dell’atto rende la notifica giuridicamente inesistente, e non semplicemente nulla. Pertanto, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica per sanare tale vizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7471/06/2020 depositata in data 16/12/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: sisma Sicilia – residenza del contribuente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 15627/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC:EMAIL);
-ricorrente – contro
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di rimborso per IRPEF versata negli anni 1990/1992 a seguito RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste per i contribuenti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990 avanzata ex art. 9 c. 17 L. 289 del 2002;
-la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
la CTR con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte ha confermato la statuizione di primo grado;
-ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi di impugnazione;
il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva;
Considerato che:
-va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione;
invero lo stesso risulta regolarmente inviato a mezzo posta, ma non è in atti la prova della regolare ricezione dell’atto in parola da parte del destinatario;
trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021) ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.