Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4137 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 166/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici risulta ex lege domiciliata
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 2996/2016 depositata il 18/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La RAGIONE_SOCIALE di Como accertava a carico del contribuente, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, una plusvalenza da cessione ex art. 67 co. 1 lett. b) TUIR di aree edificabili site in Arzegno, per l’anno d’imposta 2009, terreno pervenuto al contribuente ed alla sorella per via ereditaria, con successione apertasi il 19/05/2006.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo facendo rilevare, fra l’altro, che non si era trattato di cessione di aree edificabili, posto che l’intero lotto era occupato da un capannone e relative pertinenze.
La CTP di Como, con la sentenza n. 258/2015 accoglieva il ricorso.
Il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE è stato, a sua volta, respinto dalla CTR Lombardia -Milano con la decisione n. 2996, dep. il 18/05/2016.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Ufficio, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione.
L’intimato non si è costituito.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il giorno 11.12.2025, all’esito della quale, udita la relazione del AVV_NOTAIO, il ricorso viene deciso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia -Sez. Milano, n. 2996 dep. il 18/05/2016, si fonda sul seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione art. 67, comma 1 lett. b) dpr 917/86 e artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Ai fini della decisione del ricorso occorre affrontare la verifica circa la tempestiva e regolare costituzione del contraddittorio.
A tal profilo risulta assorbente osservare come in atti via sia unicamente la distinta della spedizione del ricorso da parte dell’ufficiale giudiziario, a mezzo posta, in data 15/12/2016.
Come accertato dalla cancellaria ‘nel fascicolo non è stato rinvenuto, in quanto mai depositato, l’avviso di ricevimento del plico raccomandato di spedizione del ricorso per cassazione all’intimato COGNOME NOME‘.
Conseguentemente, non vi è prova che il procedimento notificatorio si sia mai perfezionato, né -stante la contumacia dell’intimato la radicale invalidità che affligge la notifica può dirsi sanata.
Ne consegue, ulteriormente, l’inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con principio affermato, fra l’altro, da Sez. 5, ord. n. 20778 del 21/07/2021, al quale questo collegio intende dare continuità, si è infatti stabilito che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (conforme anche Sez. L, sent. n. 8403 del 03/08/1999; Cass. n. 13380 del 07/10/2000 e n. 6987 del 22/05/2001).
Tale principio, del resto, risulta connaturato al più antico insegnamento di Sez. U, sent. n. 9535 del 2013, laddove il consesso nomofilattico ha rilevato che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, come affermato per la prima volta da Corte cost. n. 477 del 2002, comporta che la notificazione si perfeziona per il notificante non quando l’atto sia stato ricevuto dal destinatario, bensì dal momento in cui il procedimento di notificazione ha avuto inizio con la consegna dell’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, ma ciò non consente di affermare che
anche la pendenza della lite possa essere antedatata al momento di tale consegna. La distinzione tra i due suddetti momenti del procedimento di notificazione – quello di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ad opera del notificante e quello di ricezione da parte del destinatario – s’impone ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra di dette parti. Ma ‘la pendenza della lite, ai fini dell’individuazione del giudice al quale spetta pronunciarsi, non rientra in quest’ambito di questioni; nè potrebbe, evidentemente, essere diversamente definita dal punto di vista di una parte e da quello dell’altra, per l’ovvia ragione che la causa è comune ad entrambe le parti ed uno solo è il giudice che dev’essere chiamato a deciderla’.
In altri termini, in caso di notifica a mezzo posta la scissione degli effetti giova al mittente al fine di evitare decadenze, con riguardo alla spedizione o alla consegna del plico per il suo inoltro (qualora si si serva di terzi), ma tale salvezza degli effetti è, per così dire, soltanto temporanea, occorrendo che il procedimento notificatorio si perfezioni portando legalmente a conoscenza dell’atto il destinatario, ciò che è possibile unicamente dimostrare con la relata di spedizione ed il relativo avviso di ricevimento, mentre nella notifica a mezzo PEC rilevano, rispettivamente, la ricevuta di consegna all’operatore del mittente e quella di accettazione generata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario (vds. S.U. n. 508 del 20/11/2023).
Occorre inoltre aggiungere, per completezza, che il rilievo officioso qui svolto non necessita di interlocuzione preventiva con le parti. Come evidenziato proprio dalle S.U. n. 508/2023, infatti, il dovere di provocare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. non sussiste allorché vengano in considerazione questioni ─ comunque rilevabili d’ufficio, indipendentemente dalla sollecitazione della parte resistente ─ afferenti alla tempestività del ricorso, in quanto necessariamente
comprese nel thema decidendum del giudizio di legittimità e, dunque, tali per cui la parte ricorrente, secondo la diligenza da essa esigibile, se ne può e deve prefigurare la rilevanza nel caso concreto.
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre l’assenza di attività difensiva della parte intimata esime dalla pronuncia sulle spese. Inoltre, poiché risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte, in data 11.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME